Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28481 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12297/2017 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERDINANDO DEL MONDO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’Ufficio di

Rappresentanza dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA LAISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7042/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 16 novembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da F.V. nei confronti della Regione Campania avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive vantate dal F. in relazione al prospettato criterio di computo della retribuzione oraria spettantegli quale lavoratore socialmente utile ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto corretto il diverso criterio di computo della retribuzione oraria applicato dall’Ente utilizzatore e fondato sul disposto dell’art. 52, comma 3, del CCNL di categoria che prevede l’applicazione alla retribuzione effettivamente percepita (e non alla retribuzione globale di fatto comprendenti voci retributive non dovute ai lavoratori socialmente utili in quanto non subordinati) del divisore 156 (e non del divisore 70, non contemplato dalla predetta norma, corrispondente alle ore mensili mediamente eccedenti l’orario settimanale previsto per i lavoratori socialmente utili);

che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 3,38 Cost., art. 77 Cost., comma 1, art. 4, comma 1, della Direttiva 1999/70/CE, art. 12 preleggi, artt. 112, 113, 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.L. n. 244 del 1981, art. 1 bis, nel testo sostituito, quanto dalla L. n. 41 del 1986, art. 8, al comma 2, D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, art. 1362 c.c., art. 52, commi 2 e 3, CCNL per il comparto Regioni-Enti Locali e successivi rinnovi in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto legittima la liquidazione dell’importo integrativo operata dall’Ente utilizzatore, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3, sulla base di un dividendo inclusivo della sola retribuzione di base mensile e di un divisore corrispondente all’orario ordinario mensile di ore 156 quale previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, così disconoscendo il diritto alla parità di trattamento sancito, anche a livello comunitario, con i lavoratori che presso il soggetto utilizzatore adibito ad analoghe attività; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di gravame con il quale si rilevava l’erroneità del calcolo della retribuzione oraria pur operata secondo i criteri applicati dall’Ente utilizzatore in adesione al disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3;

che il primo motivo risulta infondato, dovendosi ritenere l’applicabilità alla fattispecie, da ritenersi ex lege estranea all’ambito di operatività della disciplina propria del lavoro subordinato, del solo disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3, implicante la quantificazione dell’importo integrativo sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell’individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale) la sola spettante al lavoratore socialmente utile in quanto non subordinato; che, di contro, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, non dando conto qui il ricorrente di aver tempestivamente sollevato il rilievo, neppure in via subordinata, con il ricorso introduttivo del giudizio;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto che, allo stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per essere stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15/0 ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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