Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28480 del 29/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017, (ud. 30/10/2017, dep.29/11/2017),  n. 28480

Fatto

RILEVATO CHE:

T.S. ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica il 29/09/2016, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’appello da lui a quell’ufficio – anzichè al tribunale di Napoli – proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Marano di Napoli, pubblicata il 02/04/2013, che aveva rigettato la domanda da lui dispiegata, quale interventore autonomo, nel giudizio intentato da P.A. contro A.F. e la SARA assicurazioni spa per i danni patiti a seguito di un sinistro stradale occorso in (OMISSIS);

resiste con controricorso l’intimata SARA Assicurazioni spa;

è formulata proposta di definizione – di manifesta fondatezza del secondo motivo, ove non sia da riqualificare il ricorso come regolamento necessario di competenza, di cui allora va verificata la tempestività – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., prospettando la necessità di qualificare il ricorso come regolamento di competenza e sostenendone allora la tardività.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. e dell’art. 341 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3” e di “illegittima ed errata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto per incompetenza del tribunale di Napoli Nord adito”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e di “omessa concessione del termine per la riassunzione innanzi al Tribunale dichiarato competente”;

deve preliminarmente, secondo la sollecitazione contenuta nella proposta del relatore ed in esito alla conseguente presa di posizione della controricorrente sulla necessità di qualificare il ricorso come regolamento di competenza e di verificarne allora la tempestività, affrontarsi la questione dell’individuazione del mezzo di reazione alle pronunce del giudice di appello le quali, in base all’orientamento prevalente almeno fino alla pronuncia di Cass. Sez. U. n. 18121 del 14/09/2016, hanno dichiarato inammissibile il gravame perchè proposto a giudice incompetente;

tale fondamentale arresto delle Sezioni Unite, invero, ha sancito che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”;

ora, questa Corte si è posta, in una vicenda processuale relativa anch’essa alla proposizione dell’appello al Tribunale di Napoli nord anzichè a quello di Napoli, il relativo problema, statuendo (Cass. ord. 29/03/2017, n. 8148) che “la decisione di inammissibilità dell’appello qui impugnata si è risolta in una decisione negatoria della competenza del giudice adito e della possibilità della translatio quale implicazione dell’adire un giudice incompetente”, sicchè, in quanto tale, “la pronuncia deve ritenersi impugnabile con il mezzo del regolamento necessario di competenza in quanto è sostanzialmente, al di là della formulazione usata dal giudice nel senso dell’inammissibilità, una pronuncia sulla sola competenza e sul suo regime”: “non diversamente da una decisione di un giudice di primo grado, la quale, erroneamente valutando le conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla competenza dichiari improponibile la domanda e la definisca con pronuncia di rito senza dar corso alla translatio, cioè senza applicare il principio che la proposizione a giudice incompetente della domanda non ne determina l’invalidità, ma solo la conseguenza, ove l’incompetenza si rilevi ritualmente, che il processo non può essere deciso dal giudice incompetente, ma dal giudice competente”; sicchè “l’esercizio del diritto di impugnazione doveva avvenire con il regolamento necessario e non con il ricorso per cassazione”;

questa stessa Corte ha però, pur senza affrontare ex professo la questione del mezzo di impugnazione esperibile, deciso nel senso di disporre la translatio accogliendo, con pronunzie coeve o successive alla definizione del contrasto sul punto, ricorsi per cassazione proposti in via ordinaria, di cui evidentemente ha presupposto la piena ammissibilità: a cominciare proprio dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18121/16, già citata (che, su ricorso ordinario per cassazione e sostanzialmente su motivi basati sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ., ha disposto rinvio direttamente al giudice indicato come competente, cioè la Corte di appello di Milano in luogo di quella di Brescia), ma,pure con le ordinanze n. 5841 del dì 08/03/2017 (che, su ricorso ordinario per cassazione e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 50 cod. proc. civ. in tema di translatio iudicii, dell’art. 359 cod. proc. civ. in tema di applicabilità delle norme di primo grado ai giudizi di appello, dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, in tema di rimessione in termini per errore scusabile”, ha rimesso le parti al giudice d’appello presupposto competente, cioè al Tribunale di Teramo in luogo di quello dell’Aquila), n. 7441 del 23/03/2017 (che, sempre su ricorso ordinario e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli artt. 341,342,348-bis e 359 c.p.c. in relazione agli artt. 5,28,38,42 ss., 50 e 327 c.p.c.”, ha rimesso le parti al giudice d’appello contestualmente ed espressamente dichiarato competente, cioè la Corte di appello di Salerno in luogo di quella di Potenza), n. 16257 del 28/06/2017 (che, anch’essa su ricorso ordinario e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli artt. 50,341,350 e 359 c.p.c.”, ha rimesso le parti al giudice d’appello indicato come competente, cioè alla Corte di appello di Salerno in luogo di quella di Potenza);

al riguardo, ritiene il Collegio di non poter condividere le pure rigorose argomentazioni del precedente di cui all’ordinanza n. 8148 del 29/03/2017, n. 8148 (sia pure, come si vedrà, esclusivamente quanto al mezzo di impugnazione esperibile, invece condividendo pienamente quel precedente quanto al merito della questione), non potendosi assimilare la pronuncia di inammissibilità resa dal giudice di appello per erronea individuazione dell’ufficio giudiziario destinatario di un tale mezzo di impugnazione ad una pronuncia di competenza, se non altro – e, comunque, per quel che qui rileva ai fini dell’individuazione, quale esclusivo mezzo di reazione, del regolamento necessario disciplinato dagli artt. 42 e 46 ss. cod. proc. civ.;

la questione – riguardando la fattispecie in esame una sentenza resa dal tribunale adito in grado di appello avverso una sentenza del giudice di pace – non è poi pregiudicata dalla pure consolidata giurisprudenza, di questa Corte circa la necessità di impugnare con regolamento di competenza le decisioni rese dal tribunale in grado d’appello in ordine alla competenza del giudice di pace (per tutte: Cass. ord. 02/12/2016, n. 24691; Cass. ord. 30/11/2016, n. 24476; Cass. 09/10/2015, n. 20304), visto che il relativo principio si riferisce alle pronunzie su questioni relative alla competenza riferita all’introduzione del giudizio e quindi al momento della proposizione della domanda, vale a dire in primo grado ed in ordine al processo nel suo complesso considerato;

invece, predicando il ritorno ad un’interpretazione addotta come già applicata in precedenza e coerente con l’impostazione anche del previgente codice di rito, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite ha postulato trattarsi “di una competenza sui generis, in ragione della contemporanea previsione di criteri d’individuazione sia in senso verticale (giudice superiore) che orizzontale (giudice che ha sede nella circoscrizione di quello che ha pronunciato la sentenza); e alla quale, proprio in considerazione dei suoi tratti peculiari, appare confacente la qualifica di “competenza funzionale”, attribuitale dalla dottrina prevalente e recepita da queste Sezioni Unite nella sentenza 22/11/2010, n. 23594, nella quale è stato affermato che “l’individuazione del giudice di appello, ex art. 341 c.p.c., attiene a una “competenza” territoriale del tutto sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo: dipende indefettibilmente dalla sede del giudice a quo, sicchè è dotata di un carattere prettamente funzionale che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso, per il fatto che la questione non sia stata posta in limine litis””;

ben può dirsi allora che, disatteso l’opposto approdo dell’inammissibilità quale conseguenza della violazione della disciplina sull’individuazione del giudice dell’appello, si è espressamente e definitivamente recepito un concetto di competenza – verticale, ma anche orizzontale – funzionale sopravvenuta, siccome relativo e limitato ai gradi di giudizio successivo al primo: la quale, proprio perchè sui generis, non può assimilarsi sic et simpliciter, se non altro ed appunto ai fini della determinazione del mezzo di reazione, a quella disegnata dalla disciplina sui criteri di individuazione del giudice competente sulla domanda nel suo complesso (e in ordine allo sviluppo dei diversi gradi di giudizio), in relazione cioè ai relativi elementi identificativi come riferiti al momento della sua proposizione;

al riguardo, basti osservare che (punto 6C della motivazione di Cass. Sez. U. 18121/16) “il vizio derivante dall’individuazione di un giudice di appello diverso rispetto a quello determinato ai sensi dell’art. 341 c.p.c. non rientra nè tra i casi per i quali è espressamente prevista dalla legge la sanzione dell’inammissibilità del gravame, nè tra i casi in cui non sia configurabile il potere di

impugnare: il vizio in esame, infatti, non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame”;

la pronuncia di inammissibilità del gravame in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda allora la competenza sulla domanda, riguardo alla violazione della quale – se unico oggetto della pronunzia – è previsto ed imposto quale unico mezzo di reazione il regolamento necessario di competenza, ma l’esercizio che, in tesi, si prospetta appunto scorretto – della potestà giurisdizionale in punto di ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa, in relazione – in particolare – all’ingiusta preclusione del grado di impugnazione per applicazione di una non sussistente causa di sua inammissibilità;

sotto questo profilo, allora, deve condividersi l’impostazione prevalente, sebbene non esplicitata, nella giurisprudenza di questa Corte quanto alla configurabilità di una violazione di norma processuale, per applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e per disapplicazione della norma sulla necessità della translatio iudicii, censurabile allora con ricorso ordinario e non con il regolamento necessario di competenza;

e tanto pure in considerazione dell’incongruità di una diversa interpretazione della norma processuale che comporti, con l’imposizione in virtù di interpretazione estensiva del più rigoroso (non foss’altro che per la limitazione del termine di impugnazione, ancora oggi interpretato come rafforzato da un gravoso onere, per l’impugnante, di allegazione e prova perfino della data di comunicazione del provvedimento impugnato) strumento del regolamento di competenza, una significativa limitazione dell’esercizio del potere di impugnare e quindi del diritto di azione: e tanto in violazione dei diritti, sanciti dalla Carta costituzionale, da quella di Nizza per l’Unione Europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, che impongono un’interpretazione della norma, anche processuale, che privilegi una decisione nel merito e comunque escluda requisiti di ammissibilità sproporzionati rispetto al fine da perseguire (su tale punto, per tutte, v. Cass. ord. 8845/17, ove riferimenti anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; ma v. pure Cass. Sez. U. 13/12/2016, n. 25513; Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648);

in conclusione, il ricorso in esame deve qualificarsi ammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: “la pronuncia di inammissibilità dell’appello in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi sui generis, implicando l’esercizio della potestà giurisdizionale in punto di ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa, con l’effetto di una non dovuta preclusione del grado di impugnazione per applicazione di una insussistente causa di sua inammissibilità; pertanto, chi contesta tale pronuncia prospetta la violazione di una norma processuale, per applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e per disapplicazione della norma sulla necessità della translatio iudicii, censurabile allora con ricorso ordinario per cassazione e non con regolamento necessario di competenza”;

poichè la correttezza del dispiegamento del ricorso ordinario per cassazione esclude l’intempestività della sua proposizione per essere mancata la notifica della sentenza di appello qui impugnata (pubblicata il 25/05/2016, seguita dalla notifica del ricorso il 29/09/2016 e quindi entro il termine ordinario di sei mesi, per di più da maggiorarsi della sospensione feriale), può infine esaminarsi il merito dei motivi di ricorso;

il primo di quelli è tuttavia infondato: basti al riguardo un richiamo integrale alle argomentazioni già svolte, sul merito della questione, da Cass. ord. 29/03/2017, n. 8148, nonchè alle conclusioni ivi raggiunte, in forza delle quali “l’art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, va interpretato nel senso che a questa non equivale l’introduzione dell’impugnazione, con la conseguenza che la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell’impugnazione, senza incidere sulla tipologia della stessa, non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta – quanto alla fase di gravame – alla cognizione del giudice ab origine individuato, fatta eccezione per il solo caso in cui sia stato soppresso l’ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell’impugnazione, dovendo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite”; pertanto l’appello avverso una sentenza emessa prima del 13/09/2013, data di efficacia dell’istituzione del nuovo Tribunale, da un giudice di pace di una circoscrizione territoriale poi aggregata a quella del neoistituito Tribunale di Napoli Nord, decisione che avrebbe dovuto essere impugnata, al momento della sua pubblicazione, davanti ad una allora sezione distaccata del Tribunale di Napoli, il territorio della quale, però, era ormai ricompreso, all’epoca del gravame, nel circondario del suddetto nuovo Tribunale, andava impugnata, dopo quella data, ancora – ex art. 5 cod. proc. civ. ed in assenza di disciplina transitoria di diverso contenuto – presso il Tribunale di Napoli;

è, tuttavia, fondato il secondo motivo di ricorso, proprio in forza della più volte richiamata Cass. Sez. U. 14/09/2016, n. 18121, che ha (come già ricordato) sancito che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”: sicchè deve concludersi per l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello, per non esser (più) prevista la relativa ragione;

il ricorso, per la fondatezza del secondo motivo, va pertanto accolto, con rinvio – attesa la natura sostanzialmente restitutoria di questo in ragione della peculiarità del vizio – al Tribunale di Napoli, al quale, siccome competente sull’appello malamente dichiarato inammissibile, l’adito Tribunale di Napoli nord avrebbe dovuto rimettere le parti: giudice di rinvio cui si demanda pure di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità;

deve infine darsi atto – per l’intervenuto accoglimento del ricorso – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la gravata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Napoli per l’appello a suo tempo proposto da T.S. avverso la sentenza n. 1598/13 del 02/04/2013 del Giudice di pace di Marano di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA