Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2848 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28833/2005 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI

Daniele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROFETA

LORENZO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato GROSSO

Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del

Dott. Notaio PLACIDO ASTORE in TORINO 24/112009, rep. n. 407238;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 30/6/2005, depositata il 13/07/2005,

R.G.N. 435/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato DANIELE CIUTI;

udito l’Avvocato ANDREA GROSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nell’aprile del 1999 Ma.Vi. convenne in giudizio il figlio M.V. domandandone la condanna alla riconsegna dell’immobile in cui questi abitava con la famiglia, assumendo di averglielo concesso in comodato gratuito senza determinazione di durata nel (OMISSIS) e di avergliene inutilmente chiesto la restituzione.

Il convenuto resistette. Affermò di aver direttamente curato dal (OMISSIS) e provveduto a sue spese alla realizzazione del manufatto bifamiliare (in una parte del quale abitava, essendone l’altra metà occupata dal fratello M.C. dal (OMISSIS)) edificato su terreno acquistato dal padre nel (OMISSIS); e sostenne di aver usucapito la proprietà dell’immobile in ragione del protrattosi possesso ultraventennale animo domini. Chiese quindi che, tanto accertato in via riconvenzionale, la domanda proposta nei suoi confronti fosse rigettata; e, in via subordinata, che l’attore fosse condannato – ex artt. 936, 1150 e 1152 cod. civ. – ad indennizzarlo per le addizioni realizzate (la casa) e che comunque fosse affermato che egli non era tenuto alla restituzione per non essere scaduto il termine finale del comodato, essendogli stato il bene consegnato in vista della soddisfazione delle permanenti esigenze abitative sue e della propria famiglia.

Con sentenza del 25.9.2003 l’adito tribunale di Torino, escluso l’acquisto per usucapione da parte del convenuto, lo condannò alla restituzione dell’immobile entro il (OMISSIS) subordinatamente al versamento da parte dell’attore (il padre Ma.Vi.) della somma di Euro 472.000, corrispondenti all’incremento di valore apportato all’immobile dal figlio V..

2.- La decisione è stata parzialmente riformata dalla corte d’appello di Torino che, decidendo con sentenza n. 1042 del 2005 sugli appelli di M.C. (succeduto per 2/3 all’intanto deceduto padre Vi., che lo aveva istituito erede per l’intera quota disponibile di 1/3) e del fratello V., convenuto in primo grado, ha confermato la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’immobile “limitatamente alla quota ereditaria” di M. C., ma ha escluso che egli dovesse ricevere alcunchè dal padre e dunque, pro quota, dal fratello C..

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il soccombente M.V., affidandosi a sei motivi cui resiste con controricorso M.C..

Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 110 e 111 c.p.c. (nonchè, in sede di illustrazione del motivo, art. 112 c.p.c.) e contraddittorietà della motivazione – che non fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso di Ma.Vi., cui erano succeduti in via testamentaria i figli C. per 2/3 ed egli stesso per 1/3, sicchè egli era divenuto proprietario pro quota dell’immobile di cui gli era chiesta la restituzione, con conseguente confusione della qualità di comodante e di comodatario.

Sostiene che la relativa eccezione è stata rigettata dalla corte territoriale in base all’erronea considerazione che non ha il minimo rilievo il fatto che si tratti di proprietà al momento indivisa, sicchè non sia materialmente individuabile la porzione materiale spettante a ciascun coerede, dal momento che si tratta di un profilo che, semmai, potrà rilevare in sede di esecuzione, non certo in sede di qualificazione e di pronuncia sul diritto da ciascuna parte azionato. Afferma che non è dato comprendere perchè sia stato ritenuto irrilevante in sede di merito quanto sarebbe stato deducibile in sede di opposizione all’esecuzione e che il rilascio non si sarebbe potuto ordinare a M.V. nè per la totalità dell’immobile (di cui era comproprietario) nè per la quota del fratello C., che non aveva formulato una specifica domanda in tal senso.

1.1.- Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia; sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 6909/09;

cfr. anche, ex multis, Cass., nn 10553/09 e 22389/07).

Così, nella specie, certamente non è, essendo evidente l’interesse della parte che aveva appellato in via principale ( M.C., successore per due terzi del comodante attore Ma.Vi.) ad una pronuncia che elidesse il titolo di M.V. (a sua volta successore per un terzo dello stesso Ma.Vi.) a detenere l’immobile come comodatario e che gli avrebbe comunque impedito di ottenere la disponibilità dell’immobile, quand’anche ne fosse poi risultato assegnatario in sede di divisione ereditaria.

Nè è configurabile vizio di ultrapetizione per essere stata la restituzione ordinata a V. limitatamente alla quota di 2/3 di spettanza di C., in quanto la pronuncia – che, essendo ovviamente impossibile la consegna materiale di un bene per una quota ideale, assume in prospettiva la possibile valenza di un’instauranda situazione di compossesso (ex art. 608 c.p.c., comma 2, ultima parte:

cfr. Cass., n. 165 del 2005; e v. anche Cass., n. 19929 del 2008), alla quale M.C. pure aveva certamente interesse – costituisce solo un minus rispetto al più ampio petitum mediato.

2.- Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la corte d’appello ritenuto che sussistesse “un’evidente confusione intrinseca alla domanda di usucapione” per essersi M.V. volta a volta riferito all’intera casa formata da due appartamenti, ovvero solo a quello occupato dall’appellante.

2.1.- La censura è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui si nega che la domanda fosse confusa, ma non si contesta (a pag. 13 del ricorso) che, come ritenuto alla corte drappello, l’affermato acquisto per usucapione si riferisse all’unità immobiliare “occupata da M.V. con il terreno ad essa pertinenziale”.

Per il resto le censure sono infondate. Va infatti esclusa la correlazione, invece ravvisata dal ricorrente (a pag. 13, ultimo capoverso), tra il giudizio della corte d’appello sulla non univocità della domanda riconvenzionale e l’affermazione che “un possesso utile all’usucapione presuppone l’esistenza di un’unità immobiliare utile al godimento”, che il ricorrente censura senza considerare che essa è riferita (a pag. 37 della sentenza) al richiesto accertamento di acquisto per usucapione della proprietà della casa, che non poteva essere evidentemente posseduta (essa, la casa, non il fondo sul quale era stata edificata) prima che compiutamente esistesse e che fosse dunque munita anche dei servizi igienici, non ancora realizzati il (OMISSIS), sicchè al momento della domanda (1999) non era ancora decorso il ventennio appunto “utile” all’usucapione ex art. 1158 c.c.. E’ dunque del tutto irrilevante il pur corretto rilievo del ricorrente che non esiste un particolare tipo di possesso di un bene finalizzato all’usucapione, non essendosi in nessuna parte dell’impugnata sentenza sostenuto il contrario.

Del diverso aspetto dell’usucapione del fondo la corte d’appello si occupa subito appresso (alle pagine da 38 a 44 della sentenza), per giungere alla motivata e niente affatto contraddittoria conclusione che M.V. non lo aveva posseduto (uti dominus), esercitando cioè un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto reale di proprietà, che avrebbe presupposto l’esclusione dal possesso del padre proprietario.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dall’affermazione della corte d’appello che, quanto all’affermato possesso del fondo, sarebbe stato necessario che M.V. provasse che v’era stato un atto di interversione risoltosi nell’esclusione del padre dal possesso. Si afferma che egli (il figlio) non era stato mai detentore, ma sin dall’inizio possessore e che la corte d’appello avrebbe dovuto in primo luogo verificare l’esistenza di un atto negoziale costitutivo del comodato e solo in caso di esito positivo accertare l’interversione del possesso e la sua collocazione temporale.

Si contesta poi la valutazione delle testimonianze rese in giudizio e delle risultanze documentali nella parte in cui la corte territoriale ha concluso che esse mostravano, da parte del figlio V., “interventi del tutto ambigui sotto il profilo del possesso, posto che i pagamenti e gli ordini relativi ben possono essere stati realizzati o su incarico ovvero anche solo per tolleranza del padre, ovvero con denaro del padre” stesso.

3.1.- Il motivo è infondato.

Il ricorrente del tutto prescinde dal preliminare rilievo della corte d’appello – il quale costituisce una non contestata affermazione in diritto – che il possesso si presume in capo al proprietario; il che rende del tutto coerente sul piano della consequenzialità logica (oltre che giuridica) l’asserzione che solo un atto di interversione, che la corte dice neppure prospettato, avrebbe potuto dare inizio all’affermato possesso del figlio, in luogo di quello del padre, che egli stesso (il figlio V.) aveva ammesso essere stato possessore dal (OMISSIS) (pag. 39 della sentenza).

Sono del pari pretermessi gli elementi che il giudice del merito ha considerato sintomatici del perdurante possesso da parte del padre mentre la casa veniva edificata, quali: l’invio a quest’ultimo del preventivo della Currà Marmi, la produzione in giudizio da parte del padre del capitolato generale d’appalto, la dichiarazione di inizio lavori, le istanze “di licenza edilizia e condono”, i processi intentati dal padre.

Va infine rilevato che la valutazione, nella specie analiticamente motivata, delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito è in se stessa insindacabile in sede di legittimità; e che è del tutto incomprensibile sul piano logico-giuridico l’assunto secondo il quale l’atto di interversione del possesso avrebbe presupposto il preventivo accertamento di un contratto di comodato, non essendo stato il figlio mai detentore ma, a suo dire, “sin dall’inizio possessore”. Se, invero, possessore esclusivo era in origine il padre proprietario, in tanto il figlio avrebbe potuto diventarlo in quanto avesse escluso dal possesso il padre; e questo, secondo la corte territoriale, non era stato nemmeno addotto. Nè, d’altronde, l’esigenza di offrire la relativa prova agli effetti dell’usucapione sarebbe venuta meno se un comodato fosse mancato.

4.- Il quarto motivo si appunta, anzitutto sull’affermazione della corte territoriale secondo la quale “l’analisi dianzi condotta in ordine all’insussistenza di un possesso in capo a M.V. sul fondo nei termini dianzi precisati esclude in radice che possa spettargli alcuna indennità ex art. 1150 c.c., che quel possesso richiede come elemento costitutivo del diritto”; nonchè, mediante l’illustrazione di un distinto profilo di censura, su quella ulteriore che, anche qualificando la domanda di M.V. come richiesta di indennità ex art. 936 c.c., (comma 2), essa non potesse trovare accoglimento in quanto V. avrebbe dovuto allegare e provare di aver pagato i lavori per la realizzazione della casa con propri, personali mezzi finanziari.

Deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 e 936 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, vi si sostiene:

a) che anche chi non abbia il possesso qualificato ad usucapionem è possessore avente diritto al rimborso delle spese fatte;

b) che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto, in contrasto col dato normativo, che l’applicazione dell’art. 936 c.c., richieda la dimostrazione della provenienza del denaro utilizzato per la realizzazione delle opere o per l’acquisto dei necessari materiali.

4.1.- Entrambi i profili di censura sono infondati.

Il primo poichè – essendo unica la definizione del possesso offerta dall’art. 1140 c.c., utile all’usucapione solo se protrattosi ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge – la corte d’appello ha escluso anche che V.V. fosse “possessore” del fondo (e non solo che non lo fosse stato per il tempo minimo richiesto per usucapire, essendo tale rilievo riferito alla “casa”, come s’è chiarito sopra), sicchè correttamente non ha ravvisato i presupposti per l’applicabilità dell’art. 1150 c.c., in tema di indennità e rimborsi spettanti al possessore per riparazioni, miglioramenti ed addizioni arrecati alla cosa posseduta (che era appunto il fondo e non la casa).

Il secondo profilo è infondato poichè l’art. 936, laddove stabilisce che il terzo che abbia eseguito piantagioni, costruzioni ed opere con “suoi materiali” ha diritto all’indennità di cui al secondo comma se il proprietario preferisca ritenerle, pone una regola relativa non già all’effetto solutorio di un pagamento se questo sia fatto con denaro altrui, ma alle conseguenze dell’arricchimento del proprietario, nel senso che egli è tenuto ad indennizzare il terzo che abbia sopportato il relativo onere economico. E’ dunque il depauperamento del terzo e non il pagamento che egli abbia materialmente eseguito il presupposto per l’applicazione della disposizione in esame. E tale depauperamento in tanto è configurabile in quanto egli abbia eseguito le opere a sue spese (che, se abbia pagato gli esecutori o i materiali di cui si sia avvalso con denaro dello stesso proprietario, il suo depauperamento, ed il correlativo arricchimento del proprietario, va ovviamente escluso).

Tanto ha correttamente ritenuto la corte territoriale, affrontando non già il problema relativo alla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla riferibilità al terzo o al proprietario stesso dei mezzi finanziari di cui quegli si sia avvalso per pagare le opere realizzate su suolo altrui, ma affermando – in un contesto connotato da fatture prodotte dal padre Ma.Vi. e da pagamenti effettuati da M.V. anche con assegni tratti su fondi di società di cui il padre e il fratello erano soci – che “del pagamento che M.V. avrebbe effettuato utilizzando denari propri non v’è mai stata deduzione o prova alcuna”.

La soluzione è pertanto corretta in diritto e risulta adeguatamente motivata, senza contraddittorietà di sorta.

5.- Col quinto motivo di ricorso la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c., e segg., e per ogni possibile vizio della motivazione. Si imputa alla corte d’appello di non aver determinato la data iniziale del ravvisato rapporto di comodato, nè chiarito se esso fosse riferibile al suolo o alla casa, così in sostanza omettendo di esporre da quali elementi avesse tratto il convincimento che M.V. fosse effettivamente comodatario e che, dunque, fosse tenuto alla restituzione reclamata dal padre Vi., sul quale evidentemente incombevano i relativi oneri probatori.

5.1.- L’infondatezza del motivo (sulla questione di cui la sentenza impugnata si diffonde alle pagine da 47 a 53) è collegata ai rilievi della corte d’appello che il figlio V. aveva anch’egli sostenuto di essere stato immesso nel godimento effettivo del bene (evidentemente la casa) con il consenso del padre, che era certa la mancanza di un diverso titolo di godimento e che per il perfezionamento del contratto di comodato la consegna della cosa non deve rivestire forme solenni.

Essendo l’ultima affermazione corretta in diritto, la conclusione della corte d’appello, che l’assenza di un diverso titolo di godimento, il rapporto parentale e l’analoga situazione riguardante l’altro figlio C. autorizzassero la presunzione che il bene era stato concesso in comodato costituisce il risultato di un non sindacabile apprezzamento di fatto, ampiamente e coerentemente motivato. Mentre è palese l’assoluta irrilevanza della determinazione della data alla quale il rapporto di comodato aveva avuto inizio, essendo per converso rilevante, agli effetti del diritto alla restituzione del bene da parte del comodante, solo che il comodato fosse in corso al momento della inevasa richiesta e della conseguente domanda giudiziale.

6.- Gli stessi vizi dedotti col quinto motivo sono, da ultimo, denunciati col sesto motivo di ricorso con riguardo alle conclusioni della corte d’appello circa l’inconfigurabilità di un comodato “vita natural durante”. Sostiene il ricorrente che la Corte di legittimità ha riconosciuto da tempo tale tipo di comodato ed assume che le circostanze di fatto, tra le quali la destinazione dell’altra metà del manufatto ad abitazione dell’altro figlio ed il lungo lasso di tempo per il quale V. aveva goduto pacificamente della casa, avrebbero autorizzato la diversa presunzione che il bene era stato concesso in comodato fino a quando fossero durate le esigenze abitative del figlio e della sua famiglia.

6.1.- Anche tale motivo è infondato.

Effettivamente la configurabilità di un comodato a vita è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass., n. 8548 del 2008); essa, peraltro, non è stato affatto esclusa dalla corte d’appello che (a cavallo delle pagine 53 e 54 della sentenza) ha ritenuto che l’assunto relativo ad un “comodato vita natural durante, cioè con termine finale implicito scadente alla morte del comodatario” (pag. 53, terzo periodo del paragrafo 5.2.), non fosse “provato, atteso che una destinazione d’uso di tale rilevanza da assurgere a prefissione implicita del termine finale dev’essere dimostrata dal comodatario che la opponga, giusta il principio di ripartizione dell’onere della prova dianzi rammentato.

Ma una prova del genere, che implica la dimostrazione del fatto che la destinazione d’uso costituisse in realtà l’implicita determinazione del termine finale, non è mai stata neppure offerta da parte appellante incidentale” ( M.V.).

Da tali considerazioni il ricorrente prescinde. Ed esse, per un verso non sono in alcun modo in contrasto con le norme poste dall’art. 1803 c.c., e segg. (segnatamente dall’art. 1810 c.c.) e, per altro verso, integrano una motivazione pienamente sufficiente ad estrinsecare la ragione della conclusione in fatto raggiunta dal giudice del merito circa l’intervenuta conclusione di un contratto di comodato senza determinazione di durata, che comporta l’obbligazione del comodatario di restituire la cosa non appena il comodante la richieda.

7.- Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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