Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2848 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2848 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 27502-2016 proposto da:
LA MALFA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso da se
stesso e dall’avvocato FRANCESCO ANDRIULLI;
– ricorrente contro
COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BARBARA MONTINI, MATILDE
INDELLI, EDOARDO NANNETTI;

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Data pubblicazione: 06/02/2018

- controlicorrente avverso la sentenza n. 961/2016 del TRIBUNALE di FERRARA,
depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

CORRENTI.

Ric. 2016 n. 27502 sez. M2 – ud. 21-09-2017
-2-

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

FATTO E DIRITTO
Giorgio La Malfa propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il
Comune di Ferrara, Corpo di P.M. Terre estensi Ferrara Voghiera Masi Torello
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che ha rigettato l’appello a sentenza del
GP in giudizio di opposizione a verbale per violazione dell’art. 142 cds.

l’installazione delle apparecchiature di controllo senza che assuma rilievo la
mancata ripetizione della segnalazione dopo ciascuna intersezione e conclude che va
assicurata la visibilità senza parametri predefiniti.
Il ricorrente denunzia vizio logico della motivazione e violazione dell’art. 142 cds e
dell’art. 183 dpr 495/1992.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso per richiesta di riesame del
merito con riproposizione delle questioni esaminate in appello ed il Collegio
condivide la proposta rilevando che la memoria indugia su una mancata visibilità di
fatto genericamente indicata in situazioni ambientali, quali veicolo in sorpasso, o
meteoriche, riconoscendo tuttavia che l’art. 142 cds fa riferimento alla visibilità
della postazione e non indicando in concreto di aver provato la situazione di fatto da
cui deriva la non visibilità ma insistendo sulla necessità di apporre il cartello sia a
destra sia a sinistra della carreggiata.
Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese in favore del controricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in
euro 1100 di cui 100 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando
atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore
contributo unificarto.
Roma 21 settembre 2017.

La sentenza richiama Cass. 9770/2016 sulla preventiva informazione circa

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Guidtmario
Luisa PASSINETTI

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