Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2848 del 06/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2848 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DEL TERRITORIO,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DE LUCA GIUSEPPE, DE LUCA MARIA GRAZIA e SCHISANO FLORA
INTIMATI

residenti a Napoli,
AVVERSO

la sentenza n. 113.48.2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n.48, in data 04/03/2010,
depositata il 03 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 06/02/2013

Consiglio del 10 Gennaio 2013 dal Cons. Antonino Di
Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17106/2011 è stata

1)

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione

avverso la sentenza n.113/48/2010 in data 04.03.2010,
depositata il 03 maggio 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 48, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di

Napoli, la quale aveva accolto il ricorso dei predetti
intimati, avverso

l’avviso di accertamento con cui

l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di
Napoli, aveva provveduto a variare il classamento

di

unità immobiliare di pertinenza dei contribuenti.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2)

I contribuenti non hanno svolto difese in questa

sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
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depositata in cancelleria la seguente relazione:

classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate

aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 ° , del
Decreto

Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con

modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa

zona,

nonché della qualità urbana ed

ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a

seguito

dell’incremento delle

infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
3

sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13

nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di

orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,
immobili,

in tema di riclassificazione di

già dotati di rendita, è stato affermato che

“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, L’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
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segno opposto, che si erano collocate nel solco di un

contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
interesse della ricorrente

doglianze, per mancanza di

Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
riclassamento,

correttamente

rilevato

dalla

Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005)..
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio

e

non inducendo a diverso opinamento le

argomentazioni svolte dall’Agenzia del Territorio, il
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di

ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato
sent.
l’Agenzia

9629/2012,
del

11370/2010,

Territorio,

11371/2010)
quando

che

procede

all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad

specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla mierozona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del rielassamento da parte
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
riclassificazione ex art. 3, comma 58, 1. 662/96 degli
immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto,

intatti,

che i presupposti dei poteri

d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, coma 58
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della legge n. 662/96 e

un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve

completamente

all’ art. 1 comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacche

mentre nella prima si prevede una

comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare

richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo) nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato degli immobili, e, d’altronde, che il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
richiesta di riclassificazione non è quello di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
insieme delle microzone comunali;
Considerato che la non coincidenza

dei presupposti

applicativi del comma 58 dell’articolo 3

della legge

n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
7

(né con riferimento all’immobile oggetto della

finanziaria vengano indicati

“i presupposti di fatto

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione – – comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera

riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di
doglianza;
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia

se il

stato adottato, ai sensi del

comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04,

in ragione di

trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1
l. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
8

intellegibile le specifiche giustificazioni della

rapporto

tale microzona rispetto all’analogo
insieme delle microzone comunali,
caso,

nell’

recando, in tal

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

del relativo scostamento;

oppure, ancora, se il nuovo

classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58

manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

loro

classamento

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia del Territorio.
Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2013.

dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata

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