Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2848 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4591/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE OCEANO

ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI ROMANO, SALVATORE DI

MEZZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Di Mezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 4 febbraio 2011 presso la Corte d’appello di Roma la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile in tema di divisione ereditaria e reintegrazione nella quota di legittima, iniziato davanti al Tribunale di Benevento nell’aprile del 1996 e definito in primo grado con sentenza del 15 luglio 2009. Il Ministero della Giustizia si difendeva deducendo che la durata ragionevole del primo grado di giudizio doveva essere elevata da tre a nove anni, trattandosi di divisione ereditaria fra più eredi, concernente beni immobili e dipanatasi in 47 udienze, complicata per di più dalla decisione sulla preliminare questione relativa alla lesione della legittima. La Corte d’Appello di Perugia, con Decreto dell’9 luglio 2015, ritenuto, “in parziale accoglimento delle ragioni addotte dal Ministero”, che la normale durata di tre anni del giudizio di primo grado dovesse essere maggiorata di cinque anni, con conseguente eccedenza di cinque anni, accoglieva la domande, liquidando l’indennizzo in complessivi Euro 4.250,00 (Euro 750,00 per i primi tre anni e Euro 1.000,00 per i successivi due).

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimato senza svolgere difese il Ministero della Giustizia. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso principale consiste nella violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2 bis e dell’art. 6 Cedu, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto ragionevole determinare in otto anni la durata ragionevole del processo di primo grado.

Il ricorso è fondato.

La L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, stabilisce che “nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”; aggiungendo il comma 2-bis dello stesso art. 2 che comunque “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.

Se, dunque, la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso, tenendo presenti gli elementi indicati dal comma 2, dai termini indicati nel comma 2-bis, che hanno recepito i criteri già applicati dalla Corte europea e da questa Corte, è consentito allo stesso giudice discostarsi, purchè in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino con riferimento ad ogni singolo grado del processo.

Non può, pertanto, ritenersi ragionevole un così rilevante scostamento dal parametro tendenziale di tre anni per il primo grado, che ha portato a rideterminare lo stesso in otto anni, atteso che anche un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, seppur complicato dalla soluzione di questioni preliminari sul diritto a dividere e sulla determinazione della massa, rimane soggetto alla durata standard pari a tre anni per il primo grado di giudizio. Di per sè, venendo agli argomenti spesi dalla Corte d’Appello di Roma avendo riguardo al giudizio presupposto svoltosi davanti al Tribunale di Benevento, ogni giudizio di divisione ereditaria coinvolge “più eredi”, pressochè sempre comprende anche “beni immobili” ed assai di frequente implica la soluzione di questioni preliminari in ordine al diritto alla divisione e alla determinazione della massa da dividere; d’altro canto, proprio la contestata durata di oltre tredici anni del procedimento davanti al Tribunale di Benevento rende pure la celebrazione di 47 udienze sintomo di per sè non indicativo della particolare complessità della causa. Gli scarni elementi indicati dalla Corte d’Appello di Roma non possono, quindi, condurre, senza violare i criteri interpretativi delle disposizioni della Convenzione elaborati in sede europea, a ritenere giustificata una durata di otto anni complessivi per la definizione del processo di primo grado, potendosi semmai ammettere un più limitato ampliamento dell’ordinario termine triennale, ma indicando nel concreto le ragioni delle difficoltà della procedura (cfr. Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 17634 del 04/09/2015; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 6155 del 26/03/2015; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 15041 del 07/09/2012).

Va quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviata la causa, perchè tenga conto dei rilievi svolti e dei principi richiamati, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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