Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28479 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Società Cooperativa Edilizia Bios De Maio r.l., con sede in
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante Sig.
C.R., rappresentata e difesa per procura a margine
del ricorso dall’Avvocato Cinquegrana Sebastiano, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Bortone in Roma,
piazza San Giovanni in Laterano n. 26;
– ricorrente –
contro
T.G., D.M. e A.R.,
residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a
margine del controricorso dagli Avvocati Giuseppe Spada e Giorgio
Castriotta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato
Maria Stefania De Santis in Roma, via Monte Zebion. 19;
– controricorrenti –
e
Ce.Da., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso
per procura a margine de controricorso dall’Avvocato Gianfranco
Spinelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato
Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini n. 27;
– controricorrente –
R.D.;
– intimato –
e
V.F.;
– intimato –
e
Lasorsa Antonio & Figlio s.n.c;
– intimata –
avverso la sentenza n. 778 della Corte di appello di Bari, depositata
il 28 luglio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone.
Fatto
LA CORTE
visto il ricorso proposto dalla s.coop. r.l. Cooperativa Edilizia Bios De Maio per la cassazione della sentenza n. 778 della Corte di appello di Bari, depositata il 28 luglio 2009;
visto il controricorso di T.G., D.M. e A.R. e quello di Ce.Da.;
letta la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal cons. delegato dott. Mario Bertuzzi che, dato atto “che il ricorso risulta notificato, quanto alla società Lasorsa Antonio &
Figlio, parte non costituita in questo giudizio, al suo procuratore, Avv. Gaetano Mancini, presso la Cancelleria della Corte di appello di Bari, ove il difensore aveva dichiarato domicilio all’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, “ha” ritenuto che la notifica così eseguita risulta nulla, non potendosi considerare valida ed efficace, ai fini della notificazione dell’atto di impugnazione, la dichiarazione di domicilio fatta dal difensore, al momento della costituzione in grado di appello, presso la Cancelleria della Corte, tenuto conto che la dichiarazione o elezione di domicilio richiede necessariamente che il luogo prescelto sia idoneo a costituire un punto di riferimento dell’attività professionale del difensore, laddove la Cancelleria di un Ufficio giudiziario, quale ufficio pubblico, non possiede all’evidenza tali caratteri, in disparte le ipotesi in cui, in ragione di determinate esigenze, la legge specificatamente prevede che, in mancanza di elezione di domicilio, la parte si intende domiciliata presso la Cancelleria del giudice presso cui si svolge il processo, ipotesi peraltro limitate al solo primo grado di giudizio (Cass. n. 13587 del 2009) e che, per l’effetto, la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di detta parte avrebbe dovuto essere eseguita, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso lo studio professionale del suo procuratore, quale risulta dall’albo professionale”;
rilevato la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, visto l’art. 291 cod. proc. civ..
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla s.n.c. Lasorsa Antonio & Figlio, con termine alla parte ricorrente di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011