Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28479 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10846-2020 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 121/019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositato il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che:
la Corte d’appello di Lecce, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo di Euro 3.600,00, per la durata non ragionevole di un processo civile, in favore di L.A., nonchè al rimborso delle spese processuali, quantificate in complessive Euro 750,00, oltre accessori; che avverso il predetto decreto il L. propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 92 c.p.c., e l’art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidato il rimborso spese in misura irrisoria, immotivatamente e al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012, è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014, detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 750,00 si colloca al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro da 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (citato art. 4), stante la natura contenziosa della controversia (D.M. n. 55 del 2014, tabella 12 (cfr. Sez. 6, n. 16770/2019));
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020