Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28479 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24913/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

F.L., F.G., nella qualità di eredi di

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI

12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7293/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da F.L. e G., quali eredi di F.A., nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il pagamento del credito maturato per non aver l’Istituto corrisposto nella misura dovuta – per effetto della condanna pronunciata dallo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una precedente sentenza, che riconosceva al de cuius, quanto all’an, il diritto al ricalcolo dell’indennità di accompagnamento in godimento quale cieco civile assoluto mediante equiparazione a quella goduta dai ciechi assoluti per causa di guerra, con riferimento sia alla misura base sia all’adeguamento automatico ex lege n. 342 del 1989 – i relativi ratei;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto da parte dell’Istituto l’onere della prova di aver corrisposto quanto derivante dalla precedente sentenza e di non riscontrare, in relazione alla contestazione generica delle risultanze peritali da parte dell’Istituto, ragioni per non tenere conto di quelle risultanze o di disporre un supplemento di perizia;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Inps, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, gli eredi F.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con i due motivi su cui articola l’impugnazione, l’Istituto ricorrente, nel denunciare, quanto al primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c e art. 2909 c.c. e, quanto al secondo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 406 del 1968, artt. 1 e 3, L. n. 682 del 1979, art. 1, D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1, L. n. 656 del 1986, artt.1, 2 e 3, L. n. 508 del 1988, art. 2, commi 1 e 2, L. n. 342 del 1989, art. 1, L. n. 429 del 1991, art. 1, L. n. 160 del 1975, art. 9, D.P.R. n. 915 del 1978 e delle relative tabelle di cui ai decreti del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè della L. n. 247 del 2013, art. 1, comma 483, imputa alla Corte territoriale di aver accolto la domanda relativa all’inesatto pagamento dei ratei della prestazione dovuta in termini difformi da quanto previsto dalla sentenza di condanna generica a suo tempo resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in particolare per aver recepito i conteggi risultanti dalla CTU espletata in primo grado, erroneamente formulati sulla base della Tabella E, lett. A bis, n. 1, D.P.R. n. 915 del 1978 e non della Tabella E, lett. A, n. 1, L. n. 656 del 1986;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento, dovendosi ritenere che la Corte territoriale, aderendo alle risultanze peritali, senza tener conto delle contestazioni sollevate dall’Istituto, che, lungi dal poter essere ritenute “nè analitiche nè specifiche”, risultavano puntualmente mirate ad evidenziare l’erroneità del parametro di riferimento assunto dal CTU ai fini del computo del dovuto, così finendo per includervi anche l’assegno integrativo sostitutivo degli accompagnatori militari, che la stessa originaria sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, aveva, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte che ne aveva negato la spettanza con riguardo all’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti (cfr. Cass. n. 7089/2001), espressamente escluso, si sia pronunciata in termini non conformi a diritto, tenuto conto dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 17648/20016, 9926/2016, 14427/2015) per cui la tabella da applicare ai fini del computo degli importi eventualmente spettanti per effetto dell’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dovuta ai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra è appunto la Tabella E, lett. A, n. 1 di cui alla L. n. 656 del 1986 e non la Tabella E, lett. A bis, n. 1, D.P.R. n. 915 del 1978, presa in considerazione dal CTU;

che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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