Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28478 del 19/12/2013


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 28478 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

e_r_ .

Rep.

DECRETO
Ud.

sul ricorso 11873-2013 proposto da:
ASL BAT AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT 90062670725, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GUZZO
MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVASTA
MAURIZIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO SRL 04340220724,
persona

dell’amministratore

unico

,..

e

in

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
2013

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e

329

difende giusta procura speciale per atto notaio
Francesco Amendolare di Santeramo in Colle del
22/05/2013, rep. n. 60565 in atti;
– controrícorrenti –

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso il provvedimento n.

R.G.

588/2012 del

TRIBUNALE di TRANI SEDE DISTACCATA di ANDRIA del

25/01/2013, depositata il 28/01/2013;

R.g. n. 11873/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la ASL BAT-Azienda Sanitaria Locale BAT, con ricorso del 2 maggio 2013, ha
impugnato per cassazione, nei confronti della s.r.l. Centro Medico Specialistico, l’ordinanza emessa
tra le stesse parti dal Tribunale di Trani-sezione distaccata di Adria in data 25-28 gennaio 2013;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 22 luglio 2013, notificato il 2 agosto 2013, la ASL BAT-Azienda
Sanitaria Locale BAT ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, con distinto atto del 3 settembre 2013, notificato il 19 settembre 2013 e depositato il 17
ottobre 2013 la s.r.l. Centro Medico Specialistico ha accettato la rinuncia;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte della s.r.l. Centro Medico
Specialistico, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013
Il Coordinato e della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
Di Palma)

che resiste, con controricorso, la s.r.l. Centro Medico Specialistico;

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