Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28478 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18594/2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBARA ARZILLI;

– ricorrente –

contro

MAIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato MAURO COLANTONI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MAURIZIO CINELLI, ROBERTO MARCHEGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4110/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso proposto da G.M. e dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa che la Mait S.p.a. aveva intimato allo stesso ricorrente, responsabile del sistema informatico, per aver consentito che un collaboratore interinale accedesse, senza autorizzazione, a tutti i dati relativi a costi, caratteristiche tecniche dei macchinari e progetti di sviluppo;

2. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1906 del 2015, accoglieva il ricorso proposto dal G. e cassava la sentenza della Corte d’appello di Ancona ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione;

3. la Corte di Appello di Roma, nel giudizio di rinvio, rigettava la domanda proposta dal G. con il ricorso di primo grado, ritenendo confermata la sussistenza degli addebiti a lui contestati, nonchè la loro gravità e la loro idoneità a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario;

4. G.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

5. Mait S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3. La Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, non avrebbe opportunamente valutato alcuni elementi oggettivi del fatto, quali l’impossibilità che il lavoratore interinale svolgesse il lavoro a lui richiesto senza avere l’accesso al sistema; l’assoluta mancanza di danno economico per l’azienda; l’impossibilità di consentire l’accesso ad una sola parte del programma; l’avere egli concesso l’accesso di sola lettura.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte territoriale non avrebbe valutato che il lavoro di C. era stato richiesto dal responsabile della produzione e che il programma della Mait Spa non permetteva a nessuno di svolgere il suddetto lavoro senza accesso alla parte riservata tanto che, immediatamente dopo il fatto, è intervenuta una modifica del sistema.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la consulenza tecnica d’ufficio sarebbe stata effettuata sugli atti processuali e sulle testimonianze, senza avere neanche,un documento sul programma dell’azienda.

4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe interamente ed erroneamente basata sulle risultanze, non univoche nè tecniche, della consulenza tecnica d’ufficio.

5. Il ricorso è inammissibile.

Occorre qui ribadire che l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento è lasciata al giudice, e che la valutazione operata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma che contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 23/09/2016 n. 18715, Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

6. Nel caso, la soluzione adottata dal giudice di merito è coerente con gli arresti di questa Corte, secondo i quali in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’ atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. n. 16260 del 19/08/2004, Cass. n. 5434 del 07/04/2003).

7. Inoltre, con riguardo alla critica della ricostruzione delle risultanze fattuali, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

8. Nel caso, la Corte ha valorizzato la deposizione del teste Gi., ritenuto più preciso a attendibile del lavoratore interinale sentito come testimone, nonchè le risultanze della c.t.u. disposta dalla Corte d’appello di Ancona, da cui emergenza che il G., “quale responsabile del sistema informatico, aveva installato un driver odbc per permettere al lavoratore interinale di accedere al database conservato nel server centrale, driver capace di bypassare il software aziendale attraverso strumenti differenti rispetto a quelli previsti dalle direttive aziendali, così creando una sorta di linea diretta tra l’interinale ( C.) e i dati sensibili dell’azienda, con conseguente “caduta” di tutte le limitazioni di accesso che il software aziendale, a ciò predisposto, poteva frapporre”.

9. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, riportando quanto riferito dal C., la cui deposizione è stata ritenuta dalla Corte non attendibile, nonchè alcuni passaggi della deposizione del teste Gi. e della c.t.u. depositata nel giudizio di fronte alla Corte d’appello di Ancona, che sono stati invece valutati dal giudice di merito nella loro integralità e reciproca interferenza. Nè risulta decisivo il fatto prospettato in ricorso che il compito affidato al C. non potesse essere svolto senza consentire l’accesso al sistema violativo dalle direttive aziendali al fine di ritenere giustificata la condotta del responsabile del sistema informatico, che proprio nella sua qualità avrebbe dovuto nel caso chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni.

10. Al di là della rubrica utilizzata, la parte ricorrente chiede in sostanza una rivisitazione, a lui favorevole, del giudizio che la Corte di merito ha svolto al fine di accertare tanto la consistenza della condotta effettivamente realizzata quanto la sua gravità, che costituisce la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, anche grazie alle valutazioni tecniche dell’ausiliare nominato.

Non denuncia quindi in realtà violazioni di legge, nè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma formula una valutazione contrappositiva rispetto a quella cui è giunta la Corte d’appello e chiede un nuovo giudizio di merito, che esorbita dal compito che compete al giudice di legittimità.

11. Pertanto il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in Camera di consiglio.

12. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza

13. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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