Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28477 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23619/10) proposto da:

Arch. C.S.A. (c.f. (OMISSIS)

rappresentato e difeso dagli avv.ti Orlando Antonella e Carlo Selmi

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,

via Appia Pignatelli n. 362, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

L.M.C. (c.f. (OMISSIS) rappresentata e

difesa dagli avv.ti Fioretto Lillo Giuseppe e Nicola di Perna ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via

Portogruaro n. 3, in forza di procura a margine del controricorso

contenente ricorso incidentale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2010 della Corte di Appello di Palermo,

pubblicata il 24/02/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 18/11/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il procuratore della parte ricorrente avv. Carlo Scimi che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“L’architetto C.A.S. ottenne dal Tribunale di Trapani che fosse ingiunto a L.M.C. di pagare L. 133.654.948 oltre interessi e spese, per sei progetti realizzati da realizzare su immobili di proprietà della medesima; l’ingiunta si oppose, assumendo di non aver conferito alcun incarico al professionista. Il Tribunale di Trapani, pronunziando sentenza del luglio 2005, accolse l’opposizione osservando che, da un lato, il C. non aveva provato il conferimento dell’incarico e che, dall’altro, non era stata proposta richiesta di verificazione sugli elaborati progettuali che si assumevano sottoscritti anche dalla L.; dichiarò inoltre inammissibile la domanda – subordinata – di ingiustificato arricchimento proposta dall’originario opposto.

La Corte di Appello di Palermo, con decisione n. 264/2010, respinse sia l’appello del C. sia il gravame incidentale della L. osservando, quanto al primo, che se pure era vero che il disconoscimento della sottoscrizione sugli elaborati progettuali aveva riguardato solo quelli posti a corredo del ricorso monitorio, ma non quelli prodotti nel successivo corso della causa – costituiti da richieste di rilascio di concessione edilizia e del nulla-osta, prodromiche all’approvazione di quei progetti che erano stati poi disconosciuti; missive del padre della L. con le quali si era comunicato al Comune la sostituzione del C. qual direttore dei lavori, tuttavia questi ultimi non sarebbero stati idonei a provare il conferimento dell’incarico, in quanto: quelli attinenti al rilascio della concessione edilizia avrebbero costituito sostanzialmente confessioni stragiudiziali fatte a terzi e quindi liberamente apprezzabili dal giudice; quelli invece di contestazione della revoca dell’incarico in quanto sarebbero stati indirizzati al padre della appellata e dagli stessi sarebbe emerso che lo stesso avrebbe altresì provveduto al pagamento degli acconti.

Del pari non univoche nel senso voluto dall’appellante principale sarebbero state le testimonianze assunte.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il C., sulla base di tre motivi; la L. si è costituita con controricorso.

IN DIRITTO. 1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c.” assumendo che la Corte palermitana non avrebbe valutato che il disconoscimento dei documenti posti a corredo del ricorso monitorio era generico, dal momento che detta produzione riguardava una serie articolata di atti;

quanto meno, aggiunge la ricorrente, il disconoscimento avrebbe dovuto essere limitato ai soli elaborati progettuali e non anche alla relazione tecnica ed alle “tavole” allegate.

1/a – E’ convincimento del relatore che il motivo sia inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 6 – parte ricorrente non riporta le precise affermazioni della L. allorquando disconobbe detta documentazione, al fine di delibare se la lamentata genericità della contestazione della attribuzione, non si risolvesse piuttosto in una contestazione generale, ad ognuno di essi riferibile; ulteriore causa di inammissibilità risiede poi nel fatto che parte ricorrente non illustra ove, negli atti dell’appello, abbia mosso la doglianza sotto il particolare profilo appena esposto, al fine di consentire alla Corte di delibare se la censura fosse stata proposta già in sede di gravame o non concreti piuttosto un nuovo aspetto fatto valere per la prima volta in sede di legittimità – come sembrerebbe di arguire dalla esposizione del fatto contenuto nella gravata decisione.

2 – Con il secondo motivo è dedotta la “contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 1411 c.c. e art. 215 c.p.c.; violazione degli artt. 215 e 221 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c. “assumendosi che la Corte palermitana, pur avendo confermato l’esistenza di un contratto a favore del terzo – la L. – avrebbe però omesso di considerare l’intrinseca contraddittorietà tra tale assunto – che presupponeva che la stessa L. fosse la mera beneficiaria delle prestazioni professionali del C. – e la circostanza dell’affidamento dell’incarico progettuale e della revoca dello stesso ad opera della medesima controricorrente; censura poi il ricorrente la scelta della Corte territoriale di conferire rilievo al disconoscimento delle sottoscrizioni degli elaborati progettuali rispetto alle istanze qualificate come prodromiche ed alla revoca dell’incarico; contesta infine il C. la valutazione della missiva con la quale era stata data notizia al Comune della propria sostituzione quale direttore dei lavori, mettendo in rilievo che comunque la stessa era intestata alla L., pur se dalla medesima non sottoscritta.

2/a – Ritiene il relatore che i surriferiti rilievi in parte non siano inammissibili ed in parte siano infondati.

2/b – Quanto al primo profilo è innanzi tutto da sottolineare che la Corte di Appello non ha mai affermato che l’incarico professionale al C. si configurasse come contratto a favore del terzo ma ha semplicemente riportato l’affermazione del primo giudice che si era limitata a sottolineare che la qualità di cliente poteva non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l’opera doveva esser svolta, dunque ponendo l’accento sull’insufficienza probatoria delle emergenze istruttorie documentali a sostenere l’assunto dell’allora ingiungente; posto il rilievo assorbente di tale constatazione, la riconduzione della censura sotto il vizio di violazione di legge sarebbe inammissibile anche perchè non si sarebbe contestata l’astratta perimetrazione del contenuto del precetto normativo bensì la contraddittorietà dell’assunto di partenza che come visto non era quello esposto nel motivo – con le successive valutazioni da parte della Corte palermitana, così impingendo nel diverso vizio di motivazione.

2/c – Quanto alla ritenuta infondatezza della censura, ritiene il relatore che essa sia dimostrata dal fatto che sotto diverse ottiche – involgenti il rapporto tra progetti presentati al Comune, disconosciuti, e altri documenti progettuali ad essi prodromici – erano state contestate le scelte delibative della Corte palermitana le quali sono state congruamente motivate e non sono suscettibili di diversa valutazione: va in particolare osservato che la censurata violazione delle norme disciplinanti le modalità di contestazione della riferibilità di una firma al proprio apparente autore non ha alcun rilievo in quanto, e nuovamente, il C. si limita a suggerire una divergente interpretazione dei vari documenti versati in atti.

3 – Con il terzo motivo viene fatta valere la “violazione dell’art. 184 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp att. c.p.c. in ratione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 3″ per aver la Corte palermitana posto a fondamento della propria decisione di respingere l’appello anche un documento non ritualmente prodotto – rappresentato da una missiva del 12/12/1998 tra il C. ed il padre della L.A., con il quale il primo contestava gli addebiti di non corretta esecuzione dell’incarico affidatogli chiedendo il saldo del dovuto e lamentando l’insufficienza dell’acconto ricevuto.

3/a – Ritiene il relatore che la censura sia inammissibile in quanto, in violazione della specificità dei motivi, il ricorrente non ha spiegato perchè il documento dovesse ritenersi non ritualmente prodotto – a differenza di quanto aveva invece fatto in appello, censurando sotto il medesimo aspetto il deposito di altri documenti:

cfr. fol. 5 della gravata decisione, omettendo altresì di richiamare il proprio atto di appello per dimostrare che analoga doglianza era stata mossa anche nel corso del giudizio di impugnazione, al fine di consentire alla Corte di delibare la preventiva ammissibilità della censura in relazione al divieto di nuove difese in sede di legittimità.

4 – Nel caso in cui i suesposti rilievi siano ritenuti condivisibili il ricorso è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio per quivi essere rigettato per manifesta infondatezza”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M..

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che non sono state depositate ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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