Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28477 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28477 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 11740-2010 proposto da:
TOCCI

MARIA

TCCMRA52D42H5010,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ISOLA CAPO VERDE 26 – OSTIA,
presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
.

2149

FONDAZIONE ENASARCO 00763810587;
– intimata –

Nonché da:
FONDAZIONE ENASARCO (gia’ ENASARCO) 00763810587, in

Data pubblicazione: 19/12/2013

persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore BRUNETTO ECCO, elettivamente domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIRROTTINA DAVIDE, giusta delega in atti;

nonchè contro

TOCCI MARIA TCCMRA52D42H5010;
– intimata –

avverso la sentenza n. 615/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/03/2010 R.G.N. 4650/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato ATTILIO BIAVA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per
l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

2

– ricorrenti incidentali –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Tocci propose appello avverso la sentenza del 27.6.2006,
con la quale il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile
l’opposizione proposta dalla stessa Tocci avverso il decreto con
il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della

locativi, in relazione al contratto di locazione concluso fra le
parti.
La Corte d’Appello, con sentenza del 2 marzo 2010, accolse il
primo motivo di impugnazione dichiarando “tempestiva ed
ammissibile” l’opposizione a suo tempo proposta dalla Tocci, ma
la rigettò nel merito.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi
Maria Tocci.
Resiste con controricorso la Fondazione Enasarco, già Enasarco Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio
che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia

art. 360

n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione delle norme di
legge, non avendo provveduto il Giudice di Appello a rimettere
la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
Il motivo è manifestamente infondato.
La norma dell’art. 354 c.p.c. prevede che il giudice di appello
debba rimettere le parti davanti al primo giudice (ad fuori dei

3

Fonazione Enasarco, la somma di C 28.838,25 a titolo di canoni

casi previsti dall’art. 353 c.p.c.) soltanto se: a) dichiari
nulla la notificazione della citazione introduttiva; b)
riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio.
Quest’ultima ipotesi, però, che è quella che la ricorrente

necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto
darebbe luogo ad una sentenza

inutiliter data

per oggettiva

inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere
tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale,
necessariamente plurilaterale (fra le tante Cass. 6.9.2007 n.
18709).
Ma nel caso in esame, la Tocci ha chiesto la chiamata in causa
di un terzo estraneo al rapporto di locazione intercorso fra la
ricorrente stessa e la Fondazione Enasarco; ragion per cui
correttamente la Corte di merito ha ritenuto ininfluente
estendere il contraddittorio nei confronti di un soggetto – il
terzo occupante subentrato – nei confronti del quale, semmai,
la conduttrice avrebbe potuto avere la facoltà di rivalersi nel
caso in cui non avesse ” tenuto fede ai patti” ( v. anche Cass.
13.3.2013 n. 6208).
Con il secondo motivo si denuncia

art. 360 n. 3 c.p.c.

violazione e falsa applicazione delle norme di legge, non avendo
il Giudice di Appello rimesso le parti nei termini di cui agli
artt. 180 e 183 c.p.c.
Il motivo non è fondato.

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postula, si riferisce soltanto all’ipotesi di litisconsorzio

La censura, come proposta, crea delle difficoltà interpretative.
Non si comprende, infatti, quali siano i rilievi che la
ricorrente muove alla sentenza impugnata.
Da un lato, la Corte di merito – diversamente dal primo giudice
che aveva ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo –

solo tempestiva ma anche ritualmente ammissibile” – rigettando,
poi, l’appello dopo il suo esame nel merito.
Dall’altro, le supposte “ingiustizie” che la ricorrente lamenta
in questa sede, dovevano essere già oggetto dell’opposizione
spiegata nel giudizio di primo grado, ma non è dato sapere

se 4

esse abbiano già formato oggetto del materiale processuale dei
due gradi di merito; con ciò profilandosi anche un possibile
rilievo di inammissibilità della censura per novità.
Con il terzo motivo si denuncia

art. 360, n. 3 c.p.c. in

relazione all’art. 356 c.p.c. non avendo il Giudice di Appello
provveduto all’ammissione delle prove orali

legittimamente

articolate nell’atto di opposizione, aventi invece carattere
decisivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha affermato che
la cessione del contratto e l’effettivo godimento da parte di
terzi, sono circostanze non opponibili alla Fondazione
locatrice; e ciò perché, ai sensi dell’art. 1594 c.c. il
conduttore non può cedere il contratto senza il consenso del
locatore.

5

ha accolto l’appello sul punto, dichiarando l’opposizione ” non

Di qui l’ininfluenza e la mancanza di decisività di prove per
testi che – anche al di là della loro mancata indicazione in
ricorso – erano, come si ricava dall’illustrazione del motivo,
finalizzate a “confermare le circostanze del recesso e del
subentro della Thorpe”.

del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito.
Con il quarto motivo si denuncia

art. 360, n. 5 per

contraddittoria motivazione, non avendo interpretato la Corte
D’Appello il comportamento della Tocci come manifestazione della
volontà di recedere
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha valutato – come emerge anche dall’esame
dei precedenti motivi – gli elementi della fattispecie concreta
posta al suo esame, applicando principi di diritto condivisibili
e corretti e fornendo del suo convincimento una congrua e
puntuale motivazione.
Nessuna contraddittorietà le è, pertanto, imputabile.
Ricorso incidentale

Con un motivo la ricorrente incidentale denuncia

violazione e

falsa applicazione degli artt. 641 e 447 bis c.p.c..
Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.
E’, infatti, evidente la sua natura di ricorso condizionato,
atteso che la questione proposta dal ricorso incidentale

tardività e, quindi, improcedibilità dell’opposizione a decreto

6

La loro mancata ammissione è, quindi, la conseguenza ineludibile

ingiuntivo – è questione pregiudiziale di rito proposta dalla
parte totalmente vittoriosa.
Il suo esame, pertanto, è consentito soltanto nell’ipotesi di
accoglimento del ricorso principale.
Ma le conclusioni di rigetto del principale ne escludono l’esame

Infatti, anche alla luce del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, secondo cui il suo fine
primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere
risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa
questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti
alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di l
ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa
indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo
se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito,
rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione
esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte
del giudice di merito.
Qualora, invece, sia intervenuta tale decisione, – come nella
specie il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di
cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, che
sussiste unicamente nel caso di fondatezza del ricorso
principale (S.U. 6.3.2009 n. 5456).
Conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; quello
incidentale dichiarato assorbito.

7

in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Compensa le spese.
Così deciso il 19 novembre 2013 in Roma, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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