Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28477 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9120-2020 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,
presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO GIULIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 550/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che: la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare l’importo di Euro 970,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente procedimento, intentato ai sensi della L. n. 89 del 2001, con il quale era stato riconosciuto all’istante, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, la medesima somma di Euro 970,00, oltre interessi dalla domanda;
che la Corte locale, aveva fatto applicazione del parametro di liquidazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, il quale prevede che “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
che avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato e/o falsamente applicato la L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, esponendo che:
– la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda (30/7/2009) alla data del deposito del decreto (21/12/2017); che l’Amministrazione resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la doglianza è fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che “il credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell’individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto” (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf. Sez. 6, n. 7478, 15/3/2019);
considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020