Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28476 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza 29722-2010 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in

calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 21 ottobre

2010, nel procedimento n. R.G. 6977/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

dicembre 2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’.

Sono presenti, per il ricorrente, l’avv. Anna Mattioli, per delega, e

il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti;

RITENUTO CHE:

1. P.M.G. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 21 ottobre 2010, con il quale la Corte di appello di Roma – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, promosso dallo stesso P. in data 28 maggio 2008 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Perugia applicando il principio enunciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella ordinanza n. 6306 del 16 marzo 2010;

il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorrente – denunciando violazione del principio tempus regit actum – deduce che le ordinanze nn. 6306 e 6307 del 2010 delle Sezioni unite di questa Corte non possono applicarsi retroattivamente, ma solo ex nunc per i ricorsi per equa riparazione promossi dopo il 16 marzo 2010, in quanto, con le citate ordinanze è stato mutato il diritto vivente da anni fondato pacificamente sul principio che l’art. 11 c.p.p., quale criterio di individuazione della Corte di appello territorialmente competente, si applica ai soli giudizi presupposti svolti avanti al giudice ordinario e si è ritenuto, con innovativa interpretazione, che il disposto di detto articolo si applica anche ai giudizi instaurati davanti ai giudici speciali; il ricorrente deduce altresì che, in difformità dall’orientamento enunciato nelle citate ordinanze delle Sezioni unite, la competenza territoriale per la trattazione di ricorsi riguardanti ritardi verificatesi in processi celebrati davanti ai giudici non ordinati deve essere individuata in base ai principi generali e quindi con riferimento all’art. 25 c.p.c. (e non ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3), con la conseguenza che, per stabilire la competenza, devono essere considerati tutti i possibili fori alternativi previsto dal medesimo art. 25 c.p.c.;

3. la competenza sembra appartenere alla Corte d’appello di Perugia;

infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanze nn. 6306 e 6307 del 2010, hanno affermato il principio che la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001 – che stabilisce che la domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata – si applica anche nei giudizi svoltisi davanti a giudice diversi da quello ordinario e, per quel che in questa sede rileva, davanti al giudice amministrativo; tale principio è stato enunciato per le ragioni che seguono: esso considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, (Cass. 2010/9930); nel caso di specie, in base a tale orientamento – che resiste alle critiche sollevate dal ricorrente, il quale non ha addotto argomenti che non siano già stati valutati dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate ordinanze e che comunque inducano a differenti conclusioni -, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al davanti al TAR Lazio, appare competente la Corte di appello di Perugia, secondo il criterio fissato dall’art. 11 c.p.p.;

4. il principio enunciato dal ricorrente – secondo cui i cambiamenti di giurisprudenza che mutano la precedente interpretazione di norme processuali non hanno efficacia retroattiva – non può essere condiviso, in quanto avrebbe l’effetto di rendere efficace soltanto per il futuro qualsiasi mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di norme processuali e costituirebbe pertanto un serio ostacolo all’innovazione giurisprudenziale, privando di interesse le parti a patrocinare modifiche delle quali ben raramente si potrebbero giovare, perchè la controparte, svantaggiata dal nuovo orientamento, potrebbe invocare l’applicazione in proprio favore di quello precedente, a tutela nell’affidamento nello stesso riposto (Cass. S.U. 2011/8127, in motivazione);

5. sul tema questa Corte, con sentenza delle Sezioni unite n. 15144 del 2011, ha enunciato l’orientamento secondo cui è soltanto il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cd.

“overruling”), che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione prima escluse, a comportare un’esigenza di bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda essenzialmente alla decisione di merito, così da poter giustificare l’esclusione della operatività della preclusione o decadenza derivante dall'”overruling” nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (ossia non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa;

6. la pronuncia sulla competenza, consentendo, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, non determina preclusioni o decadenze nei confronti del ricorrente, nè rende impossibile una decisione sul merito della domanda proposta, restando pertanto esclusa, nel caso di specie, la stessa configurabilità di una situazione processuale che imponga un bilanciamento dei valori in gioco e la tutela della effettività dei mezzi di azione e di difesa;

7. si ritiene pertanto che il proposto regolamento di competenza, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atri, non inficiate dalle argomentazioni svolte in detta memoria dal ricorrente medesimo, che non forniscono elementi di giudizio che inducano a differenti conclusioni;

ritenuto, in particolare, che deve essere disattesa la richiesta del ricorrente che la causa sia decisa in pubblica udienza, in conformità al disposto dell’art. 6 della Convenzione Cedu, in quanto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 4, sulle istanze di regolamento di competenza la Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio;

considerato, a tale riguardo, che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non prevede che tutta l’attività processuale debba svolgersi pubblicamente, ma assicura (salve talune specificate eccezioni) al soggetto che debba far valere i suoi diritti o debba veder determinati i suoi doveri o debba rispondere di un’accusa il diritto ad una pubblica udienza, in tal senso esigendo che il processo debba prevedere un momento di trattazione in un’udienza pubblica; pertanto, una volta che nel corso dello svolgimento del processo tale diritto sia stato assicurato, non è imposto dalla suddetta Convenzione che tutto il resto dello svolgimento processuale debba compiersi in udienza pubblica; ne consegue che nella fase di impugnazione in sede di legittimità non può reputarsi necessario che la decisione debba avvenire in udienza pubblica, dovendosi così escludere la sussistenza di un contrasto tra il citato art. 6 della CEDU e la disciplina dettata dall’art. 375 c.p.c. (nelle sue varie versioni) sul procedimento in camera di consiglio (Cass. 2008/19947;

2011/15816);

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere rigettato il regolamento di competenza, con dichiarazione della competenza della Corte di appello di Perugia;

considerato che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento di competenza proposto da P. M.G. e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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