Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28476 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28476 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 11698-2010 proposto da:
NOBILI

HENRICH

NBLHRC73P18H294L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 10/A, presso lo
studio dell’avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSI ALDO
giusta delega in atti;
ricorrente

2013
2148

contro

TENUTA IL FONDO S.R.L. 02270770403, in persona del
suo legale rappresentante sig. FABIO COSTA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOLDRINI GIOVANNI giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 397/2009 della CORTE D’APPELLO

1115/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato ALDO GRASSI;
udito l’Avvocato MARIO PISELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e per
l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso
incidentale.

2

di BOLOGNA, depositata il 18/03/2009 R.G.N.

Svolgimento del processo

Con sentenza 25 marzo 2008 – 18 marzo 2009 n. 397 la Corte di
appello di Bologna ha confermato il rigetto, disposto dal
Tribunale di Rimini, della domanda proposta da Henrich Nobili
contro la s.r.l. Tenuta Il Fondo, avente ad oggetto il

seguito della caduta da cavallo, durante una lezione di
equitazione presso il maneggio della società convenuta.
Ha ritenuto la Corte di merito che la caduta sia da ascrivere
all’esclusiva responsabilità del cavaliere, che aveva
sufficiente esperienza, essendo all’undicesima lezione di
equitazione; che il cavallo da lui montato era docile, tanto che
veniva normalmente adibito alle lezioni per i disabili, e che
l’incidente è avvenuto durante un esercizio facile e alla
presenza dell’istruttore. Ha soggiunto che chi eserciti
l’equitazione sa di dover affrontare un certo margine di
rischio, insito nella natura dell’attività.
Il Nobili propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2052 cod. civ.
ed è sintetizzato nel seguente quesito:

“Dica la Corte se vi sia

stata nel caso di specie violazione dell’art. 2052 cod. civ.,
affermando il principio che il fortuito non si applica in

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risarcimento dei danni subiti dal Nobili il 3 dicembre 1996, a

presenza di comportamenti che denotano la responsabilità
dell’agente”.
Il secondo motivo,

che denuncia omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione, è riassunto nel seguente quesito:
” Dica la Corte_ se l’esame della sentenza di appello riveli
insufficiente

e

contraddittoria

motivazione

e

conseguentemente affermi il principio che la completa e
ragionevole lettura degli atti di causa consente di escludere il
caso fortuito nel prodursi del danno lamentato dal ricorrente”.
2.- Entrambi i motivi sono inammissibili per l’inadeguatezza dei
quesiti formulati ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ.,
norma applicabile al caso di specie, perché in vigore alla data
del deposito della sentenza impugnata (art. 6 e 27 d. lgs. 2
febbraio 2006 n. 40, che ha introdotto la disposizione, e art.
47 e 58

legge 18 giugno 2009 n. 69, che ne ha disposto

l’abrogazione).
Si ricorda che è inammissibile il quesito che si risolva nella
mera indicazione della norma che si ritiene violata, senza
richiamare la fattispecie da decidere, né il principio di
diritto enunciato dalla sentenza impugnata, né quello che si
afferma dover essere enunciato in sua vece (cfr. Cass. civ. S.U.
18 luglio 2008 n. 19811).
Il quesito di diritto deve per contro richiamare la fattispecie
da decidere, il principio che si assume erroneamente applicato
dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse
enunciato, sì da consentire alla Corte di formulare, con la
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omessa,

un principio di diritto chiaro,

decisione,

specifico e

applicabile anche ai casi simili (cfr., fra le tante, Cass.
Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass.
Cív. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n.
11535).

l adi viduay*

-53 -h3gt -i-ArP. i nre3u1UL VI4i di motivazione, mentre

l’art. 366bis
dall’art.
motivo

ult. parte richiede che,

nel

case

previate.

360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun

4e-re

conferir, a

pena di inammissibilità, la chiara

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la
rende inidonea a giustificare la decisione.
Tali indicazioni debbono essere sintetizzate in una proposizione
analoga al quesito di diritto (Cass. civ. Sez. Un. l ° ottobre
2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4
febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n.
8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante): requisito che
non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura
dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione
svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte
ricorrente consenta di comprendere il contenuto ed il
significato delle censure (Cass. civ., Sez. III, ord. 16 luglio
2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008 ed altre).

5

Il QQQopdo motivo demanda alla Corte di cassazione dì

Va soggiunto che nella specie il quesito demanda alla Corte di
cassazione una valutazione di merito, qual è quella che attiene
alla sussistenza o meno del caso fortuito, previo esame degli
atti di causa: valutazione inammissibile in sede di legittimità.
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 360 n. 5 cod. proc.

merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il
profilo logico~formale e della correttezza giuridica la
valutazione del giudice di merito, al quale soltanto spetta
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
risultanze istruttorie acquisite al giudizio, controllarne
l’attendibilità e la concludenza e scegliere fra esse quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Le censure
di vizio di motivazione debbono quindi consistere
nell’indicazione

dei

vizi

logici

o

giuridici

o delle

contraddizioni ed incongruenze intrinseche all’iter logico in
base al quale il giudice di merito è pervenuto alla sua
decisione; non nella /proposta e sollecitazione di una diversa
soluzione di merito (Cass. civ. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802;
Cass. civ. 10 novembre 2003 n. 16825 e 9 agosto 2004 n. 15355;
Cass. civ., sez. 3, 12 marzo 2010 n. 6040, fra le tante).
3.- Il ricorso principale non può che essere dichiarato
inammissibile.
4.-

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
6

t,

civ. non conferisce alla Corte il potere di esaminare il

P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso
principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione,

liquidate complessivamente in C

oltre

agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
L’ E

Il Presidente

1.700,00, di cui C 200,00 per spese ed C 1.500,00 per compensi;

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