Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28476 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 36108-2019 proposto da:
C.I., C.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
MAGNANO SAN LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIROLAMO
RIZZUTO;
– ricorrenti –
contro
M.A., G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15249/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che:
C.I. e C.G., difesi dall’avv. Girolamo Rizzuto, instano perchè venga eliminato refuso, frutto di materiale errore, consistito nell’affermazione nel dispositivo della sentenza n. 15249, depositata il 20/6/2017, con la quale venne rigettato il ricorso proposto da G.A. e M.A. nei confronti dei C., di distrazione del rimborso delle spese, al quale vennero condannati i ricorrenti, in favore dell’avv. F.E., constando, per contro che il predetto professionista non ebbe ad assistere i controricorrenti e che l’effettivo difensore, avv. Girolamo Rizzuto, non aveva chiesto distrazione delle spese;
che, pertanto deve farsi luogo a correzione dell’errore materiale siccome in dispositivo.
PQM
dispone, a correzione di materiale, che nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 15249/2017, depositata il 20/6/2017, dopo le parole “che liquida” debba aversi per non apposta la frase: “Dispone distrarsi le predette spese in favore dell’avvocato F.E., del Foro di Napoli”. Manda alla cancelleria per l’annotazione di legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020