Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28476 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 36108-2019 proposto da:

C.I., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO SAN LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIROLAMO

RIZZUTO;

– ricorrenti –

contro

M.A., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15249/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.I. e C.G., difesi dall’avv. Girolamo Rizzuto, instano perchè venga eliminato refuso, frutto di materiale errore, consistito nell’affermazione nel dispositivo della sentenza n. 15249, depositata il 20/6/2017, con la quale venne rigettato il ricorso proposto da G.A. e M.A. nei confronti dei C., di distrazione del rimborso delle spese, al quale vennero condannati i ricorrenti, in favore dell’avv. F.E., constando, per contro che il predetto professionista non ebbe ad assistere i controricorrenti e che l’effettivo difensore, avv. Girolamo Rizzuto, non aveva chiesto distrazione delle spese;

che, pertanto deve farsi luogo a correzione dell’errore materiale siccome in dispositivo.

PQM

dispone, a correzione di materiale, che nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 15249/2017, depositata il 20/6/2017, dopo le parole “che liquida” debba aversi per non apposta la frase: “Dispone distrarsi le predette spese in favore dell’avvocato F.E., del Foro di Napoli”. Manda alla cancelleria per l’annotazione di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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