Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28475 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28475 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 8059-2008 proposto da:
MANCINI

MARIA

MNCMRA32M55L103J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo
studio dell’avvocato NUZZO MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DITTA COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA S.R.L. 00935940411
in persona del legale rappresentante Ing. ANDREA
OTTAVIANI e DITTA TREGI FIN S.P.A. di BERTOZZINI

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Data pubblicazione: 19/12/2013

GASTONE E BARTOZZINI GIANCARLO 04517530152 in persona
del legale rappresentante sig. GIANCARLO BERTOCCINI,
quali cessionarie di tutte le posizioni attive e
passive gia’ facenti capo a VILLA VIOLA S.R.L.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA

RENATO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FATTORI GIUSEPPE giusta procura speciale
notarile del Dott. Notaio CESARE LICINI in PESARO del
29/03/2006 rep. n. 29553;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 12/10/2007 R.G.N.
1146/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’AvvocatoMARIO NUZZO;
udito l’Avvocato RENATO CLARIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Villa Viola srl propose opposizione, davanti al
tribunale

di

Teramo,

avverso

il

decreto

ingiuntivo,

provvisoriamente esecutivo, ottenuto da Maria Mancini per il
pagamento della somma di £. 330.666.000 della quale, secondo le

spettata alla Mancini stessa, mentre quella di £ 150.000.000
sarebbe dovuta essere da questa girata al proprio coniuge
Giuseppe Fulgenzi per la prestata attività di mediazione.
Nelle more del giudizio di opposizione la Mancini promosse una
esecuzione forzata con il pignoramento di beni della società
opponente la quale, al fine di evitare gli effetti negativi
dell’esecuzione, mise a disposizione dell’esecutante la somma di
£. 380.000.000.
Questa fu riscossa da Giuseppe Fulgenzi al quale la Mancini
dichiarò di avere ceduto il credito.
Di tale somma la società Villa Viola srl chiese la restituzione.
Il tribunale, con sentenza del 25.5.2005, accolse l’opposizione
revocando il decreto ingiuntivo.
Tale statuizione fu confermata dalla Corte d’Appello che, con
sentenza del 12.10.2007, rigettò l’appello proposto dalla
Mancini.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Maria
Mancini.
Resistono con controricorso la Ditta Costruzioni Giuseppe
Montagna srl e la Ditta Tregi Fin sapa di Bertozzini Gastone e

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intese intercorse fra le parti, quella di £. 180.666.000 sarebbe

Bertozzini Giancarlo quali cessionarie di tutte le posizioni
attive e passive già facenti capo a Villa Viola srl.
Le parti hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione preliminare formulata

per cassazione che è stato indirizzato a Villa Viola S.R.L. in
data 19 marzo 2008″, per essersi la originaria società scissa
nelle due società Costruzioni Giuseppe Montagna srl e Ditta
Tregi Fin sapa di Bertozzini Gastone e Bertozzini Giancarlo, con
comunicazione all’attuale ricorrente in data 18.3.2008.
La costituzione in giudizio delle attuali resistenti – al di là
della inconferenza del documento allegato al n. 3) del
controricorso ai fini fatti valere dalle stesse quale eccezione
preliminare – esclude la rilevanza di un’eventuale, erronea
notificazione del ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
introdotto dall’art. 6 del

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di
inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei
casi previsti dall’ art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un

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dalle odierne resistenti in ordine alla ” nullità del ricorso

quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360,
primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta

la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n.
16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.

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insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare

366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a

desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -,
una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va

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definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi

funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo

illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
I motivi non rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366

bis

c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia

omessa o

insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
In relazione a tale motivo la ricorrente pone il seguente
quesito di diritto: ” Se incorra nel vizio di difetto di
motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc la
sentenza della Corte d’Appello che in presenza di uno specifico
motivo di impugnazione volto a censurare la sentenza di primo
grado per errata interpretazione e applicazione delle norme in
tema di onere della prova e per errata valutazione dei documenti
e delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado,

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iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una

rigetti l’appello sul punto limitandosi ad affermare che
l’attore sostanziale non ha adempiuto l’onere di provare il
. fatto costitutivo del suo diritto, senza indicare nel contenuto
della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ed omettendo del tutto l’esame degli elementi e

decisione”.
Ora, anche a volere considerare il quesito alla stregua del
momento di sintesi,

necessario per la denuncia di vizi

motivazionali, non sono indicati, né il fatto controverso, né le
ragioni per le quali i vizi motivazionali siano tali da non
sorreggere la decisione.
La ricorrente – con il quesito così posto – pare, piuttosto,
sollecitare una nuova valutazione degli elementi probatori;
inammissibile, come tale, in questa sede in mancanza della
denuncia di un non corretto percorso argomentativo del giudice
del merito sulla valutazione del materiale probatorio.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360
c.p.c. n. 3. – omessa od insufficiente motivazione.
Il quesito posto, con riferimento al profilo della violazione di
norma di diritto, è il seguente: ” Se l’azione esercitata da
chi, avendo pagato per evitare l’esecuzione forzata minacciata
in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
successivamente revocato con sentenza pronunciata in seguito a

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degli argomenti che avrebbero potuto condurre ad una diversa

giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma,
vada qualificata come azione di ripetizione dell’indebito
oggettivo ai sensi dell’art. 3033 c.c. nella quale passivamente
legittimato è solo il soggetto che ha ricevuto il pagamento. Con
la conseguenza che in caso di cessione di un credito del quale

restituzione delle somme indebitamente pagate dal debitore
ceduto al cessionario non è il creditore originario ma in via
esclusiva chi ha effettivamente percepito il pagamento
indebito”.
Il

quesito

postula

una

questione

nuova

(quella

dell’applicabilità dell’art. 2033 c.c.), come tale inammissibile
in questa sede; questione che non risulta, né essere stata
proposta, nè avere formato oggetto di esame nel giudizio di
appello; e della quale neppure in sentenza v’è traccia.
Né l’attuale ricorrente, al fine di evitare una declaratoria di
inammissibilità per novità, indica in quali atti ed in quale
fase del processo la questione sia stata posta.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
Pur essendo assorbenti le conclusioni che precedono, vale
sottolineare che la Corte di merito ha correttamente ritenuto
che, una volta accertata l’inesistenza del credito ceduto, anche
la cessione avrebbe perduto di validità per mancanza
dell’oggetto, ” con la conseguenza che il cedente deve
rispondere verso il ceduto di quanto questi sia stato costretto
pagare, per effetto della cessione, al cessionario “.

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successivamente si accerti l’inesistenza, tenuto alla

Il che vuol dire che, una volta venuta meno l’esistenza del
debito effettivo

– dichiarata a seguito dell’accoglimento

dell’opposizione a decreto ingiuntivo -, il supposto debitore
ceduto ha diritto alla restituzione di quanto sia stato
costretto a pagare sulla base della provvisoria esecutorietà

Con riferimento, poi, alle contestazioni motivazionali, difetta
il momento di sintesi, l’indicazione del o dei fatti controversi
in ordine ai quali si assume il vizio motivazionale e
l’indicazione delle ragioni per le quali la motivazione adottata
non è in grado di sorreggere la decisione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e,

liquidate come in

dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi E
6.200,00, di cui E 6.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso il 19 novembre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

dello stesso decreto (v. anche Cass. 26.7.2002 n. 11073) .

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