Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28475 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24608-2019 proposto da:
F.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLA 9, presso
lo studio dell’avvocato DOMENICO SANTONASTASO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO AMATO;
– ricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 1800/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
il ricorso di cui in epigrafe non consta essere stato iscritto a ruolo nei termini, siccome attestato dalla Cancelleria;
considerato che il Ministero della Giustizia, rappresentato ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
che, per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato al rimborso delle spese legali in favore della controparte, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della natura dell’affare e delle attività svolte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in favore del controricorrente, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020