Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28475 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24608-2019 proposto da:

F.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLA 9, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO SANTONASTASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO AMATO;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 1800/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

il ricorso di cui in epigrafe non consta essere stato iscritto a ruolo nei termini, siccome attestato dalla Cancelleria;

considerato che il Ministero della Giustizia, rappresentato ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

che, per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato al rimborso delle spese legali in favore della controparte, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della natura dell’affare e delle attività svolte.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in favore del controricorrente, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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