Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28474 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28474 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 7577-2008 proposto da:
MAINIERT MbINIQ f MTATNRI MARIA, MAIMIEM UGO,
MAINIERI FRANCESCO, in qualita’ di eredi dì FILOMENA

ELISABETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SAN MARINO 26, presso lo studio dell’avvocato PALAIA
GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta delega
in atti;

ricorrenti

contro

CARICAL S.P.A. , B.N.L. S.P.A., BANCA ROMA S.P.A.,
BANCA CRED.

COOP.

S.P.A.,

ITALFONDIARIO S.P.A.,

Data pubblicazione: 19/12/2013

CURATELA FALL MAINIERI UGO;
– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA,
depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VIVALDI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del
ricorso.

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udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 615 c.p.c. Ugo, Massimo, Francesco e Maria
Mainieri proposero opposizione, con istanza di sospensione ex
art. 624 c.p.c., all’esecuzione, nell’ambito della procedura
esecutiva pendente davanti al tribunale di Paola, contestando il

Cooperativo spa, di Banca Nazionale del Lavoro spa, di Banca di
Roma spa e di Italfondiario spa di promuovere l’esecuzione nei
loro confronti per inesistenza e/o invalidità del titolo
esecutivo.
A seguito del rigetto dell’istanza di sospensione, gli attuali
ricorrenti proposero reclamo, dichiarato inammissibile con
ordinanza del 23.10.2007.
Successivamente,
l’istanza che,

all’udienza

del

16.11.2007,

reiterarono

rigettata dal Giudice dell’esecuzione,

fu

reclamata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Il

tribunale,

con

ordinanza

del

15.1.2008,

dichiarò

inammissibile il reclamo proposto da Ugo Mainieri e rigettò
quello degli altri reclamanti confermando l’ordinanza del
Giudice dell’esecuzione.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
illustrati da memoria Ugo, Massimo, Francesco e Maria Mainieri.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

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diritto di Caricai spa – Credito Fondiario, di Banca del Credito

Esso, infatti, è stato proposto avverso un’ordinanza emessa a
conclusione della fase svoltasi davanti al tribunale in
composizione collegiale, relativa al reclamo proposto, ai sensi
degli artt. 624 e 669

terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza di

rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo

all’udienza del 16.11.2007.
Con l’ordinanza impugnata in questa sede il tribunale ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Ugo Mainieri e
rigettato quello proposto da Francesco, Maria e Massimo
Mainieri.
Il provvedimento non si può reputare definitivo, quindi
suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.( né ai
sensi dell’art. 360 c.p.c.).
Infatti, il provvedimento oggetto del reclamo deciso con
l’ordinanza impugnata è il diniego della sospensione del
processo esecutivo e, trattandosi di
sull’istanza di sospensione,

un’ordinanza che provvede

essa è soggetta a reclamo

ex art.

624 comma 2, c.p.c..
Ciò sta a significare che l’ordinanza oggetto del ricorso per
cassazione è il provvedimento che tipicamente chiude la fase
cautelare disciplinata da tale ultima norma.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto
più volte espresso da questa Corte per il quale “il
provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669
terdecies c.p.c. ( ed in forza dell’art. 624, comma 2, c.p.c.,
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emessa dal giudice dell’esecuzione su istanza presentata

come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett.
e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e
. modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18), il tribunale
rigetti (o dichiari inammissibile) il reclamo proposto avverso
l’ordinanza di rigetto della sospensione dell’esecuzione, ha

natura definitiva e decisoria.
Esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del
nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per
effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2)
ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della
sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di
opposizione all’esecuzione” (Cass. ord. 26.10.2011 n. 22308;
Cass. ord. 22.10.2009 n. 22486; Cass. 23.7.2009 n. 17266; v.
anche Cass. ord. 8.5.2010 n. 11243).
Neppure la circostanza che con esso sia stata disposta la
condanna alle spese – ciò che nel caso in esame peraltro non è
avvenuto – vale ad attribuire a tale provvedimento carattere di
decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del
ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione
.

sulle spese.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo
gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
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natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di

Così deciso il 19 novembre 2013 in Roma, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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