Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28474 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15366-2019 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO

IN LUCINA N. 26, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE GIORGI che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SAS, e D.M.O., in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE;

– controricorrenti –

contro

M.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in riforma di quella di primo grado, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Fallimento della “(OMISSIS) S.A.S.” e di M.O., dichiarò l’inefficacia della sentenza del Tribunale della stessa città, Sezione distaccata di Tricase, n. 93 del 14.11.2002, con la quale era stato disposto il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore di P.L., di numerosi immobili promessigli in vendita dal suocero M.O. con scrittura datata (OMISSIS);

che avverso la sentenza d’appello ricorre P.L., prospettando due motivi di censura e che il Fallimento resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 404,405,325 e 326 c.p.c., dell’art. 2643 c.c., nn. 1 e 14, e degli artt. 2645 e 2651 c.c., nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, assumendo che il Fallimento non aveva indicato il giorno della scoperta della collusione, non coincidendo esso con il momento successivo di acquisizione della sentenza che aveva fatto luogo del contratto definitivo e poichè il termine di cui all’art. 326 c.p.c., decorre dal giorno della conoscenza e non dalla successiva apprensione del documento reputato decisivo, era rimasto violato il precetto di cui all’art. 405 c.p.c., comma 2, e la citazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per mancata esposizione dei fatti, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2;

ritenuto che con il secondo motivo il P. prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115,116 e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte locale, invece che individuare la collusione tra le parti in causa (nella specie, tra l’attore P. e il convenuto M.), al fine di sottrarre gli immobili ai creditori e indi al fallimento, si era limitata a rivalutare le prove, già vagliate dal giudice della sentenza oggetto dell’opposizione, così impropriamente correggendo un preteso errore di diritto, piuttosto che dimostrare l’effetto psicologico della collusione sul giudicante.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso si pone ai limiti dell’ammissibilità per mancanza della necessaria parte espositiva della vicenda giudiziaria, riportata attraverso assemblaggio documentale (su un tale irrecuperabile vizio si vedano, fra le tante, Sez. 2, n. 7825 del 4/4/2006, Rv. 590121 – 01; in senso conforme si vedano, fra le tante, S.U. n. 26644 del 18/12/2009, Rv. 611150 – 01; sez. 3, n. 20393 del 22/9/2009, Rv. 609346 – 01; Sez. 3, n. 15631 del 30/6/2010, Rv. 613742 – 01), che la Corte reputa potersi recuperare, non senza fatica, attingendo al contenuto delle singole doglianze;

che il primo motivo è comunque inammissibile in quanto:

– le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 11799, 12 maggio 2017, hanno precisato che in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 (Rv. 644305-01);

– nel caso in esame il P. non ha neppur dedotto di aver posto la questione al giudice di primo grado, nè che l’abbia riproposta in appello con una delle due modalità sopra specificate, a seconda dei due casi descritti nella decisione delle S.U.;

che il secondo motivo è del pari inammissibile, dovendosi osservare che:

– una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;

– la denunzia di violazioni di legge (nella specie l’art. 2697 c.c.) non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

– il ricorrente propone censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto avendo la Corte di Lecce disegnato compiuto percorso motivazionale, che valorizzando la relazione di affinità fra le parti, l’incapienza patrimoniale del promissario acquirente, la mancanza di prove attendibili dei pagamenti del pattuito prezzo e della grave e crescente esposizione debitoria del promittente alienante ha, con giudizio di merito insindacabile, reputato sussistere la collusione ai danni dei creditori del M.;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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