Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28474 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 07/11/2018), n.28474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CABRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21079/2017 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

102, presso lo studio dell’avvocato ITALO ROMAGNOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO BINI;

– ricorrente –

S.T., coniuge ed erede di St.Vi.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.O. la sentenza n. 763/2016 della Corte di Appello di L’Aquila con ricorso fondato su tre ordini di motivi motivo e resistito con controricorso della parti intimate.

La gravata decisione della Corte territoriale ha accolto il gravame innanzi ad essa svolto da St.Vi. e dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Pescara n. 794/2009, rimettendo la causa innanzi a tale A.G. per “la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge di St.Vi.”.

L’appellata sentenza del Tribunale di prima istanza pronunciandosi non definitivamente su domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proposta dalla odierna ricorrente M., non aveva – viceversa – ritenuto necessaria l’anzidetta integrazione del contraddittorio.

L’erede di St.Vi. ha depositato memoria ex art. 380 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – In via preliminare deve ritenersi l’immediataimpugnabilità della gravata decisione, atteso il tipo di decisum della stessa (Cass. S.U. n. 25774/2015).

2.- Col primo motivo del motivo del ricorso si censura il vizio di falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 184 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla natura del bene in comunione legale oggetto dell’atto dispositivo di un coniuge.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5.- Ritenuta l’ammissibilità del proposto ricorso ed esposti doverosamente i motivi di gravame deve osservarsi quanto segue.

Allo stato manca, ai fini della immediata definizione del giudizio, l’evidenza decisoria.

Tanto anche in considerazione della controvertibilità della sollevata questione in ordine all’applicabilità, nella concreta fattispecie, dei principi in materia di partecipazione al giudizio del coniuge litisconsorte necessario in dipendenza della natura del bene promesso in vendita.

Appare, pertanto, necessario rimettere la causa alla P.U. della Sezione Seconda.

P.Q.M.

La Corte:

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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