Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28474 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15636-2018 proposto da:

COMUNE DI OLZAI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 439/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAI,E della SARDEGNA, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Nuoro, con sentenza n. 75/14, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da Enel distribuzione spa avverso l’avviso d’accertamento n. (OMISSIS) relativo a ICI 2006 emesso dal Comune di Olzai.

Quest’ultimo proponeva appello avverso detta decisione.

La CTR Sardegna, con sentenza 439/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione per mancanza di valida procura in quanto nell’atto di appello era semplicemente indicato il nome del difensore senza però l’indicazione del conferimento del potere di rappresentanza giudiziale e senza che una specifica procura alle liti fosse trascritta nell’atto d’appello o allegata in atti e senza, in ogni caso, che vi fosse l’autentica della firma del sindaco.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Olzai sulla base di un unico motivo.

L’Enel distribuzione spa non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il giudice d’appello concesso un termine per la sanatoria della procura.

Il ricorso risulta manifestamente fondato.

Invero, l’art. 182 c.p.c., comma 2, espressamente prevede che il giudice che rileva un vizio di rappresentanza o una nullità della procura deve assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa.

La Commissione regionale ha omesso di assegnare il termine in questione.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che L’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Cass. SU 9217/10; Cass. 3894/17; Cass. 26948/17; Cass. 27481/18).

In conclusione il ricorso va accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Sardegna, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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