Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28472 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28472 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 7470-2008 proposto da:
COMUNE MONTONE, in persona del Sindaco pro-tempore
Sig. MARIANO TIRIMAGNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 128 IV, presso lo studio
dell’avvocato PIRAS STEFANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FANTUSATI PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FALL. ASSE COSTRUZIONI S.C.A R.L., in persona del
curatore Dott.ssa GIUSEPPINA TORRIOLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE G MAZZINI 11, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2013

studio dell’avvocato DI RIENZO PASQUALE, rappresentata
e difesa dall’avvocato BUSIRI VICI MARIO giusta delega
in atti;
INA ASSITALIA S.P.A. (gia’ ASSITALIA LE ASSICURAZIONI
D’ITALIA S.P.A.), in persona del suo procuratore

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCHETTI FRANCESCA giusta delega in
atti;
– controricorrenti nonchè contro

GRASSINI IDA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 29/03/2007 R.G.N. 517/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato STEFANO PIRAS per delega;
udito l’Avvocato SILVIA GERMINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente

Svolgimento del processo

1.- Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1991 Ida
Grassini ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia il Comune
di Montone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
subiti a seguito della caduta sulla scala di una scuola

Il Comune ha resistito, contestando la responsabilità. Ha
comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua
assicuratrice, s.p.a. Assitalia, e la soc. coop. a r. l. Asse
Costruzioni, a cui erano stati affidati lavori di manutenzione
della scuola.
Assitalia ha eccepito la sospensione della garanzia assicurativa
poiché il Comune aveva omesso di comunicare, nel termine
contrattuale convenuto, i dati variabili per la regolazione del
premio annuo, trattandosi di polizza a premio variabile.
Asse Costruzioni hanno contestato la sua responsabilità e, nelle
more del giudizio, è stata dichiarata fallita.
Con sentenza n. 939/2003 il Tribunale ha condannato il Comune a
pagare all’attrice la somma di C 64.715,00 in risarcimento dei
danni, ed ha condannato Assitalia a rimborsare al Comune il
medesimo importo.
Proposto appello principale da Assitalia e incidentale dal
Comune di Montone e dal Fallimento della soc. Asse Costruzioni,
a cui ha resistito la Grassini, la Corte di appello di Perugia
ha confermato la condanna del Comune al risarcimento dei danni
ed ha assolto Assitalia, ritenendo inoperante la garanzia
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comunale: incidente occorso il 27 ottobre 1990.

assicurativa e condannando il Comune a restituire alla società
la somma di C 74.277,75 oltre interessi, pagata in esecuzione
della sentenza di primo grado, ed a rimborsarle le spese
processuali dell’intero giudizio.
Il Comune ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a

Fallimento Asse Costruzioni.
Con relazione ai sensi dell’art.

380bis cod. proc. civ.

depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2010, il Consigliere
relatore ha proposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Assitalia ha depositato memoria.
All’udienza del 2 dicembre 2010, fissata per la decisione in
Camera di consiglio, il Collegio ha rinviato la causa alla
pubblica udienza, che è stata fissata per la data odierna.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda di
rivalsa proposta dal Comune contro Assitalia ritenendo accertato
in fatto (per quanto interessa in questa sede) che:
a)

la polizza di assicurazione stipulata dal Comune di Montone

con Assitalia il 7 settembre 1988 era a premio variabile,
soggetto a regolazione annuale sulla base della comunicazione da
parte dell’assicurato degli elementi di rischio soggetti a
variazione annuale. Il premio doveva essere corrisposto in via
anticipata e provvisoria nell’importo indicato in polizza e
doveva essere regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo
annuo, secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo,
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cui hanno resistito con separati controricorsi Assitalia ed il

quanto agli elementi presi a base del conteggio del premio
iniziale, fermo restando l’importo minimo pattuito;
b) a tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun
periodo annuo assicurativo, il Comune era tenuto a comunicare
alla compagnia assicuratrice i dati rilevanti ai fini delle

sarebbe proceduto al conguaglio del premio, rispetto alla somma
anticipata;
c)

il Comune di Montone ha omesso di inviare le suddette

comunicazioni sia alla fine del primo periodo assicurativo
(dicembre 1989), sia alla fine del periodo successivo (dicembre
1990).

Solo il 10 gennaio 1991, successivamente al verificarsi

del sinistro, ha comunicato i dati relativi alla regolazione del
premio per l’annualità 1990, con pagamento dell’appendice di
conguaglio il 22 aprile 1991;
d) a norma della clausola n. 3 della polizza e dell’art. 1901
cod. civ.

la copertura assicurativa era da ritenere sospesa

dal 15 gennaio 1990 –

quindicesimo giorno successivo alla

scadenza del termine per la comunicazione dei dati variabili alla data del pagamento poiché, per i periodi di mancata
regolazione del premio, la società non è tenuta a prestare la
garanzia assicurativa;
e) erroneamente il Tribunale ha posto a fondamento della sua
decisione di condanna della compagnia assicuratrice la
circostanza che questa non aveva comunicato disdetta del
contratto a seguito della mancata comunicazione, poiché l’art.
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variazioni e, decorsi quindici giorni dalla comunicazione, si

1901 cod. civ. fa salva la facoltà dell’assicuratore di
risolvere il contratto, ma non esclude che – ove di tale facoltà
non si avvalga – può far v alere la sospensione della garanzia,
ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli

cod. proc. civ., richiamando il principio enunciato dalla Corte
di cassazione a Sezioni unite con sentenza 11 gennaio – 28
febbraio 2007 n.
assicurazione

a

4631,

secondo cui

premio

variabile

nei contratti di
l’inottemperanza

dell’assicurato all’obbligo di effettuare le comunicazioni
richieste per i conguagli dei premi non costituisce di per sé
solo inadempimento soggetto alle disposizioni dell’art. 1901
cod. civ. circa la sospensione automatica della copertura
assicurativa, ma è comportamento da valutarsi in base ai
principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che
richiedono si tenga conto dell’importanza dell’inadempimento,
oltre che del comportamento e della buona o mala fede delle
parti nell’esecuzione del contrattoe di ogni altra circostanza.
Assume pertanto che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto lh
automaticamente sospesa la copertura assicurativa.
2.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1460 e
1455 cod. civ., nonché contraddittoria ed erronea motivazione
quanto alla sussistenza di un inadempimento del Comune
sufficientemente grave da giustificare la sospensione della
garanzia.
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art. 1901, 1455 e 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
perché connessi, sono fondati nei termini che seguono.
3.1.- E’ principio ormai consolidato che,

nei contratti di

assicurazione a premio variabile, analoghi a quello di specie,
l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente

dell’integrazione del premio costituisce oggetto di
un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art. 1901
cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica
sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto,
così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi
generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona
fede nell’esecuzione del contratto

(cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18

febbraio 2005 n. 3370; Cass. civ. S.U. 28 febbraio 2007 n.
4631; Cass. civ. , Sez. 3, 11 giugno 2010 n. 14065; Cass. civ.
Sez. 6/3, ord. 13 dicembre 2011 n. 26783).
Nella specie, cioè, non si imputa all’assicurato il mancato
pagamento del premio nella sua parte fissa, ma solo la mancata
comunicazione delle variazioni eventualmente intervenute, tali
da giustificare l’integrazione del premio medesimo, nella sua
parte variabile.
Si tratta allora di accertare in primo luogo se siano
effettivamente intervenute, nel periodo considerato, variazioni
suscettibili di comunicazione; in secondo luogo se esse siano
state così rilevanti da avere comportato un’alterazione del
rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entità da
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all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini

giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto
dell’eccezione di inadempimento, o se invece l’eccezione sia da
considerare proposta in violazione dei principi di buona fede
nell’esecuzione del contratto.

La Corte di appello, per contro, ha erroneamente emesso la sua

cod. civ., e sulla base del mero accertamento dell’omessa
comunicazione delle variazioni, senza svolgere alcuna indagine
circa l’effettiva sussistenza di variazioni dei dati rilevanti,
nel periodo considerato, e circa la loro idoneità ad alterare il
rapporto di adeguatezza fra entità dei rischi assicurati ed
entità dei premi, in termini sufficientemente gravi da
giustificare la sospensione della garanzia.
k
In mancanza di ng talst ar.411%Ztg,ícom’è
noto, la proposizione
dell’eccezione di inadempimento che giustifica la sospensione
della garanzia sarebbe da ritenere contraria a buona fede.
Va soggiunto che è irrilevante la circostanza che apposita
clausola contrattuale richiami l’applicazione dell’art. 1901
cod. civ. anche in relazione alla mancata comunicazione delle
variazioni.
Tale clausola infatti è da ritenere nulla ai sensi dell’art.
1932 cod. civ., a norma del quale una serie di disposizioni in
tema di assicurazione, fra cui l’art. 1901 cod. civ., non
possono essere derogate dalle parti se non in senso più
favorevole all’assicurato (cfr. sul tema, con riferimento a

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decisione con specifico riferimento al disposto dell’art. 1901

fattispecie parzialmente diversa, Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre
2007 n. 18525).
I rilievi della resistente, secondo cui il dispositivo della
sentenza impugnata dovrebbe essere comunque confermato, poiché
il Comune avrebbe del tutto omesso il pagamento dei premi, si

accertati nelle competenti sedi di merito.
La Corte di appello ha rilevato il mancato pagamento della parte
variabile del premio, a causa della mancata comunicazione delle
variazioni, ma non il mancato pagamento della parte fissa.
4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve
essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello
di Perugia, in diversa composizione, affinché decida la
controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra
enunciati (con caratteri in rilievo), e con congrua e logica
motivazione.
4.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in
diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
nsore

Il Presidente

fondano su presupposti di fatto che non risultano in alcun modo

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