Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28472 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9992-2019 proposto da:

M.M.L., N.G., G.M.,

MA.MI., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO CORONAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1201/2017 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, dopo che questa Corte (ordinanza n. 25346/2017) aveva cassato precedente statuizione della medesima Corte locale, depositata il 23/9/2014, condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti la complessiva somma di Euro 2.650,00,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo;

che avverso il predetto decreto gli istanti propongono ricorso sulla base di due censure (con quella rubricata come terza in realtà si auspica decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.) e che l’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, comma 4, dell’art. 6 CEDU, per avere la Corte perugina provveduto a liquidare solo una parte dell’indennizzo dovuto, sul presupposto della vigenza del precedente decreto (n. 1283/204), con il quale era stato quantificato l’importo di Euro. 4.250,00, che, invece, essendo stato cassato, era privo di giuridico rilievo, è manifestamente fondata, invero:

– devesi constatare, sulla base delle precipue indicazioni dei ricorrenti, che, in effetti, questa Corte, con l’ordinanza di cui detto, ebbe a cassare il primigenio decreto della Corte locale enunciando, fra l’altro:

“I motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono. Si ribadisce che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio in data 2.7.1997 ed è stato definito in data 17.3.2013, quindi era pendente alla data del 16.9.2010 (dì a decorrere dal quale è divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. art. 3, comma 23, allegato 4).

Si ribadisce che nel giudizio “presupposto”, siccome la medesima corte d’appello ha dato atto, la prima istanza di prelievo è stata depositata in data 18.3.2003.

In tal guisa la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione della stessa istanza è stata assolta (…) In tal guisa la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione della stessa istanza è stata assolta (…). In questo quadro è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, allegato 4 – in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima – non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole, al contrario, l’istanza di prelievo, una volta presentata, assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre, ai fini del computo della durata ragionevole, occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva al deposito dell’istanza predetta (cfr. Cass. 27.1.2017, n. 2172; Cass. 1.7.2016, n. 13554, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza).

(…)

In accoglimento del ricorso il decreto dei 14.7/23.9.2014 della corte d’appello di Perugia va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 16404/2016, n. 1355412016 e n. 2172/2017 dapprima citati”.

– ciò posto la decisione annullata, proprio perchè travolta dalla cassazione afferente al quantum dell’indennizzo, conserva solo il valore di giudicato a riguardo dell’an, mentre, in relazione al quantum, deve essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non può limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione; in difetto, la ricorrente resterebbe priva di titolo per la parte liquidata con la decisione cassata, che, come si è già detto, è rimasta travolta dall’annullamento;

considerato che il secondo e il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., resta, di conseguenza, assorbito;

considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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