Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28471 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28471 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 8665-2010 proposto da:
ROMANO GENNARO DOMENICO RMNGNR69T09E557Z, ONOFRIO IDA
NFRDIA70R68E131E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio
dell’avvocato
VALSECCHI),
2013

MALVONE

LUCREZIA

MARIA

(Studio

rappresentati e difesi dall’avvocato

SCOTTO FELICE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2117

contro

ROSANOVA SERAFINA RSNSFN70D63E557K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA 91, presso lo

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

POLIDORI

CARLO,

unitamente

che

la

all’avvocato

ROSANOVA GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 46/2009 del TRIBUNALE DI TORRE

il 10/02/2009 R.G.N. 304/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato FELICE SCOTTO;
udito l’Avvocato CARLO POLIDORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine per il
rigetto.

2

ANNUNZIATA, SEDE DISTACCATA DI GRAGNANO, depositata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Ida Onofrio e Gennaro Domenico Romano proponevano

opposizione all’esecuzione, davanti al Giudice di pace di
Gragnano, avverso il precetto loro notificato da Serafina
Rosanova.

2. La sentenza, impugnata dagli attori soccombenti, veniva
confermata dal Tribunale di Torre Annunziata,

Sezione

distaccata di Gragnano, con pronuncia del 10 febbraio 2009.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
propongono ricorso Ida Onofrio e Gennaro Domenico Romano, con
unico atto affidato a quattro motivi.
Resiste Serafina Rosanova con controricorso.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. La Corte rileva in via preliminare che il presente
giudizio, avente ad oggetto un’opposizione all’esecuzione nella
forma dell’opposizione a precetto, non è soggetto alla
sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, come da consolidata
giurisprudenza di questa Corte applicabile anche al giudizio di
cassazione (v., tra le altre, le sentenze 10 febbraio 2005, n.
2708, 25 maggio 2007, n. 12250, 15 febbraio 2011, n. 3688, 12
marzo 2013, n. 6107, e 29 agosto 2013, n. 19872, nonché le
ordinanze 27 aprile 2010, n. 9998, 11 gennaio 2012, n. 171).

3

Il Giudice di pace rigettava la domanda.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata il
10 febbraio 2009 ed il ricorso risulta notificato al difensore
della Rosanova in data 22 marzo 2010.
Ne consegue che il medesimo, proposto oltre il termine
annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo

ratione

tardività.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido
fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal
decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

dichiara inammissibile

il ricorso e

condanna

i

ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 1.300, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 14 novembre 2013.

temporis applicabile, deve essere dichiarato inammissibile per

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