Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28471 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31287-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A., A.G., F.R.,
M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 8,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO SANGIORGIO;
– controricorrenti –
e contro
CA.AN., BR.AN., D.M., Q.M.,
S.M., U.I.M.T., V.G.;
– intimati –
avverso il decreto n. 883/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, parzialmente accolse il ricorso con il quale Ca.An. e altre dieci persone avevano chiesto condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo amministrativo, instaurato davanti al TAR del Lazio, definito con decreto di perenzione del 13/12/2010, per non essere stata depositata l’istanza di prelievo di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008, e successive modifiche;
che avverso il predetto decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso sorretto da tre censure e che M.G., B.A. e F.R. resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, siccome modificato con la L. di conversione n. 133 del 2008, nonchè, successivamente, dal D.L. n. 104 del 2010, Allegato 4, art. 3, comma 23, con decorrenza dal 16/9/2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendo che la Corte locale, in assenza d’istanza di prelievo avrebbe dovuto dichiarare il ricorso “improponibile”, invece che accoglierlo in parte, per il periodo anteriore, è manifestamente infondato per l’essere sopraggiunta la sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4. art. 3, comma 23 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4)”;
considerato che, pertanto gli altri due motivi con il quale il Ministero ricorrente prospetta, rispettivamente, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1 bis, comma 2, e art. 2, degli artt. 1173,1223 e 2059 c.c., restano assorbiti (assorbimento improprio);
considerato che il venir meno dell’originaria formulazione della norma evocata per l’intervento della Corte Costituzionale ben giustifica la compensazione integrale delle spese;
considerato che non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020