Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28470 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28470 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8612-2010 proposto da:
CASSA RISPARMIO SAVONA S.P.A. 01015450099, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante p.t. Dott. LUCIANO PASQUALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO
16/A INT B5, presso lo studio dell’avvocato GUIZZI
h*

2013
2116

GIUSEPPE, rappresentatA e difesA dagli avvocati FEMIA
RAFFAELLA, MIRENGHI DANTE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BRACALENTE MARISA;

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 143/2009 del TRIBUNALE di
FERMO, depositata il 23/03/2009 R.G.N. 1944/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

udito l’Avvocato GIUSEPPE GUIZZI per delega;
il P.M. in

persem

del

SostitutO Prejuraturé

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

CARLEO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione all’esecuzione immobiliare n. 60/1990
instaurata presso il Tribunale di Fermo,

riguardante la

procedura esecutiva intentata dalla Selma s.p.a. (poi
rinunciante) nei confronti della sig.ra Bracalente Marisa,

(quindi Cassa di Risparmio di Savona spa). Esponeva che la
Ligure Leasing s.p.a., in virtù di atto di intervento nella
esecuzione per la somma di E 28.718,27 relativamente al decreto
ingiuntivo n. 190/2002 de113.05.2002 del Tribunale di Savona,
effettuava atto di pignoramento immobiliare nei suoi confronti
sui seguenti beni: diritti ad essa spettanti su porzione
fabbricato al piano 1 0 e 6 ° contraddistinta nel nceu alla partita
3040, Foglio n. 24 p.11a. 683 sub 4 cat. A/2 quota di un mezzo
essendo l’ulteriore metà intestata a Bracalente Angelo e
Venturini Bombini Cristina. L’attrice-opponente si opponeva
all’esecuzione intentata dalla Ligure Leasing S.p.a. affermando
l’avvenuto pagamento integrale del debito, di cui alla predetta
procedura esecutiva, precisando in particolare che il pagamento
era stato effettuato in suo favore dalla G.P.A.C. di Piermartiri
e C. s.a.s. in persona di Carla Qualità e Piermartiri Giuseppe
in qualità di accollanti. Ciò esposto l’opponente concludeva
chiedendo “all’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, in via preliminare: di sospendere il processo esecutivo
ai sensi dell’art 624 c.p.c.; nel merito: di dichiarare la
nullità e l’inefficacia della richiesta della Ligure Leasing

3

A

quest’ultima conveniva in giudizio dinanzi la Ligure Leasing spa

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.” Si
costituiva la convenuta contestando l’avvenuto pagamento. In
esito al giudizio, nel corso del quale si verificava
l’incorporazione della società convenuta nella Cassa di
Risparmio Savona Spa, il Tribunale adito con sentenza

all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dall’attrice
Bracalente Marisa ex artt. 615, 617 cpc con riferimento
all’esecuzione immobiliare n. 60/1990 intentata da Selma s.p.a.
(rinunciante) in cui era intervenuta la Ligure Leasing,
successivamente al decreto ingiuntivo n. 190/2002 emesso dal
Tribunale di Savona in data 13.05.2002; dichiarava la nullità e
l’inefficacia delle richieste sollevate conseguentemente dalla
stessa Ligure Leasing s.p.a; rigettava ogni altra domanda
proposta e, in ossequio all’applicazione del criterio della
soccombenza ex art. 91 cpc, condannava la Ligure Leasing s.p.a.
(Cassa di Risparmio di Savona s.p.a.) alla rifusione delle spese
processuali. Avverso la detta sentenza la Cassa di Risparmio di
Savona Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato
in sei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima

doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione degli artt.645, 647, 324 cpc in relazione
all’art.360 n.3 cpc, la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver il giudice dell’opposizione ritenuta provata
l’estinzione del debito sulla base di fatti collocabili in tempo

4

depositata in data 23 marzo 2009 accoglieva l’opposizione

anteriore rispetto alla formazione del titolo esecutivo. Tali
fatti avrebbero dovuto essere invece dedotti nel giudizio di
opposizione ex art.645 cpc e non già ex art.615 cc poiché il
decreto ingiuntivo divenuto definitivo acquista autorità di
giudicato ed, in sede di opposizione all’esecuzione, non possono

essere fatti valere nella cognizione ordinaria.
La doglianza è fondata. All’uopo, vale la pena di premettere che
il decreto ingiuntivo n.190/2002, posto a base della procedura
esecutiva de qua, per come risulta dalla sentenza impugnata, fu
reso dal Tribunale di Savona in data 13 maggio 2002.
Ciò

posto,

torna

utile

sottolineare

che

il

giudice

dell’opposizione all’esecuzione ha tratto la prova
dell’estinzione del debito, di cui al decreto ingiuntivo in
questione, sulla base della documentazione prodotta
dall’opponente, costituita essenzialmente da due raccomandate
a/r della Ligure Leasing, risalenti rispettivamente al 16 maggio
1986 e 22 agosto 1986, in date cioè ampiamente antecedente alla
pronuncia del decreto ingiuntivo.
Deve aggiungersi che il giudice dell’opposizione ha tratto
inoltre ulteriori elementi di riscontro delle dette risultanze
probatorie dalla deposizione di un teste, Piermartiri Giuseppe,
il quale nel riconoscere una quietanza a saldo del debito
contratto dall’opponente si riferiva a pagamenti, da lui
eseguiti per conto di Bruschelli e della Bracalente, terminati
fin dal 1986 con l’estinzione totale dell’obbligazione.

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essere fatti valere fatti estintivi o modificativi che potevano

Tutto ciò premesso, la doglianza in esame merita di essere
condivisa, essendo principio consolidato di questa Corte quello
secondo cui il potere di cognizione del giudice dell’opposizione
all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata
esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa,

del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite
l’impugnazione del provvedimento giurisdizionale che
costituisce il titolo medesimo, ove sia ancora consentito e nei
limiti in cui ciò sia ancora possibile. Infatti, quando
l’esecuzione sia minacciata sulla base di un titolo di
formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo,
ovverosia gli errori in cui sia incorso il giudice nell’assumere
la decisione, od i vizi del procedimento tramite il quale a
quella decisione è pervenuto, debbono essere fatti valere con
gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso.
(Cass.n.24027/09).
Ne deriva che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte,
“il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto
ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i
fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito
intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può
essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione
ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua
definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione
di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a

6

mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione

base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo
esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè
ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che
andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato

validità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti
posteriori alla sua formazione. (Cass.n. 3667/2013, n.7637/2004)
In applicazione di questo principio la censura formulata merita
di essere accolta, ritenendosi in essa assorbiti tutti gli altri
motivi di impugnazione.
Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito
con il rigetto dell’opposizione, proposta da Bracalente Marisa,
all’esecuzione immobiliare n.60/1990 in cui interveniva la
Ligure Leasing Spa (ora Cassa di Risparmio di Savona Spa). Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ogni
altro, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’opposizione,
proposta da Bracalente Marisa, all’esecuzione immobiliare
n.60/1990 in cui interveniva la Ligure Leasing Spa (ora Cassa di
Risparmio di Savona Spa).

7

A

il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente

Condanna Bracalente Marisa al pagamento delle spese del giudizio
di merito e di quello di legittimità che liquida rispettivamente
in C. 3.200,00, dì cui C 1.300,00 per diritti ed C 1.700,00 per
onorario,oltre rimborso forfetario, per il grado di merito, ed
in complessivi C 2.700,00 di cui C 2.500,00 per compensi, oltre

legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 14.11.2013

accessori di legge, ed e 200,00 per esborsi, per il giudizio di

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