Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28470 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22413/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

11, presso lo studio dell’avvocato UGO GIURATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava improcedibile il gravame proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da C.G.;

2. la Corte, rilevato che il ricorso, pur tempestivamente depositato, era stato notificato alla controparte senza rispettare il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, con ciò non risultando rispettato neppure il termine a difesa di 25 gg. previsto dal terzo comma della norma, escludeva che potesse essere concesso un nuovo termine per la notifica, come richiesto dall’appellante, previa fissazione di successiva udienza, a ciò ostandovi il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost..

3. Per la cassazione della sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso C.G., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come unico motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione degli artt. 164,291 c.p.c. e art. 435 c.p.c., comma 2 e sostiene che la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini ivi previsti sarebbe sanabile mediante rinnovazione della notifica dell’appello.

2. Il ricorso è fondato.

E’ in primo luogo da premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (ex aliis, v. Cass. n. 3959 del 29/02/2016, n. 23426 del 16/10/2013, n. 26489 del 30/12/2010);

3. il mancato rispetto di tale termine a difesa (anche se conseguente, come nel caso, a mancato rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2), non dà luogo, tuttavia, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello, ad improcedibilità del gravame.

La questione in rassegna è già stata scrutinata da questa Corte in numerosi recenti arresti, tra i quali Cass. 27/2/2018 n. 4562, Cass. 08/03/2017 n. 5880, Cass. 29/12/2016 n. 27395, Cass. 10/10/2016 n. 20335, Cass. 28/08/2013 n. 19818, cui occorre dare continuità, che hanno affermato che nel rito del lavoro l’inosservanza, in sede di notifica del ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire previsto dell’art. 435 c.p.c., comma 3, non determina l’improcedibilità del gravame, ma dà luogo ad un’ipotesi di nullità della notificazione, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione del principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono in tali modi sanabili con effetto retroattivo non solo le nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, senza che rilevi se esse trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante;

4. non inducono a contrario avviso gli arresti richiamati nella sentenza gravata (Cass. 17076 del 2013, n. 14874 del 2011, n. 26389 del 2010, n. 21358 del 2010) che, così come le altre già sopra richiamate, hanno ribadito il principio secondo il quale il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435 c.p.c., comma 3), senza tuttavia confrontarsi con le conseguenze del mancato rispetto di tale termine a difesa, ipotesi che nei casi esaminati non si era verificata;

5. la soluzione adottata dal Collegio di merito non risulta del resto imposta dall’applicazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., non potendosi in via interpretativa introdurre una così grave sanzione processuale e fronte di un vizio per altro verso ritenuto sanabile: il caso in esame infatti è diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/07/2008 n. 20604, che ha escluso, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che nel rito del lavoro (e nel procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro) il giudice possa concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso in appello pur tempestivamente depositato, ma in relazione all’evenienza in cui la notifica non sia avvenuta o sia inesistente (e non solamente nulla);

6. parimenti, non induce a contrario avviso l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 253 del 10.10.2012 – che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, osservando che essa era stata sollevata dalla Corte d’appello di Roma, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 2, sull’errata premessa del carattere perentorio del termine ivi previsto per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, nel caso in cui resti comunque garantito un termine a comparire del convenuto sufficiente ad apprestare le proprie difese – in quanto tale arresto non ha imposto come lettura costituzionalmente obbligata quella secondo la quale il mancato rispetto di tale termine determini comunque l’improcedibilità dell’atto;

7. la declaratoria d’improcedibilità dell’appello adottata dal giudice territoriale non risulta quindi conforme a diritto: il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi sopra individuati;

8. resta affidata al giudice del rinvio la valutazione in ordine ad ulteriori eventuali vizi della notifica, preclusivi dell’autorizzazione al suo rinnovo, prospettati nella memoria dal controricorrente.

9. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA