Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2847 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9586/2017 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MIRRA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona

del Ministro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore,

UNIVERSITA’ STUDI SIENA, in persona del Rettore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 760/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2016, R.G.N. 1010/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 6 ottobre 2016, la Corte d’appello di Firenze rigettava le domande proposte da D.F.A., medico specializzando in anestesia e rianimazione con indirizzo in terapia intensiva presso l’Università degli Studi di Siena negli anni accademici dal 2002 al 2006, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del M.I.U.R. (e nel contraddittorio con i Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di Siena), di condanna al pagamento, a titolo di remunerazione adeguata dell’attività svolta nei suindicati anni, di somma pari alla differenza tra la borsa di studio riconosciutagli a norma del D.Lgs. n. 257 del 1991 e il trattamento economico previsto, in attuazione della L. n. 266 del 2005, dal D.C.P.M. 7 marzo 2007, per il differimento stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, dell’entrata in vigore degli artt. da 37 a 42 dello stesso D.Lgs.: così riformando la sentenza di primo grado, di loro condanna solidale, rispettivamente a titolo risarcitorio e di integrazione retributivo indennitaria, della somma di Euro 81.466,72, al lordo di rivalutazione monetaria ed interessi dal 31 maggio 2015;

2. avverso tale sentenza il medico ricorreva per cassazione con due motivi, cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i suindicati Ministeri e l’Università degli Studi di Siena resistevano con unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi di diritto comunitario sull’efficacia immediata delle Direttive 362/75/CE e 82/76/CE e violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dello Stato e di altri enti nazionali, premessa la ricostruzione del quadro normativo nazionale e comunitario, per il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente, “tanto nel suo momento di adeguamento retributivo come in quello indennitario-risarcitorio”, per tardiva trasposizione delle Direttive in misura pari, in applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della normativa comunitaria, alla differenza tra il trattamento effettivamente percepito e quello spettante in applicazione D.C.P.M. 7 marzo 2007 per l’attività prestata negli anni dal 2002 al 2006 (primo motivo);

1.1. esso è infondato;

1.2. in via preliminare, occorre rilevare la genericità del motivo, per omessa confutazione, tanto meno specifica, dell’argomentazione della Corte territoriale, avente valore di ratio decidendi sul punto, di mancata devoluzione in appello della domanda di adeguamento retributivo di natura negoziale, benchè essa abbia proprio una tale natura e tuttavia essendo stata dalle parti impugnata la sola domanda risarcitoria (così al terzo e quarto capoverso di pg. 11 della sentenza): in violazione della prescrizione di specificità, a pena appunto di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952);

1.3. in ogni caso, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. cit. (Cass. 14 marzo 2018, n. 6355; Cass. 29 maggio 2018, n. 13445; Cass. 24 maggio 2019, n. 14168);

1.4. quanto alla responsabilità risarcitoria dello Stato italiano, per inadempimento alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, essa si configura in favore esclusivo dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (Cass. s.u. 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. s.u. 27 novembre 2018, n. 30649), ma non sussiste in epoca successiva in quanto realizzata con il D.L.g 257/91 (Cass. 3 agosto 2011, n. 17868; Cass. 20 marzo 2014, n. 6606; Cass. 15 novembre 2016, n. 23199; Cass. 31 maggio 2018, n. 13758), di individuazione dell’equa retribuzione, in assenza di diversi parametri nè definizioni di diritto Europeo;

2. il ricorrente deduce poi violazione degli artt. 3 e 117 Cost., per l’evidente disparità di trattamento tra i medici specializzandi negli anni accademici anteriori al 2006 e quelli degli anni successivi, per la percezione dai secondi del miglior trattamento economico previsto del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42, a differenza dei primi per il suo differimento stabilito dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 46, di entrata in vigore condizionata ad un provvedimento legislativo di stanziamento di ulteriori risorse, intervenuto con L. n. 266 del 2005, attuata dal DCPM del 7 marzo 2007 (secondo motivo);

2. anch’esso è infondato;

2.1. non ricorre irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte. Cost. sentenza 94/2009; sentenza 432/1997; Corte Cost. ordd. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008, 77/2008), differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449);

3. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti per il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sulla questione controvertita dopo la proposizione del ricorso introduttivo e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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