Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28468 del 29/11/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017, (ud. 15/06/2017, dep.29/11/2017),  n. 28468

Fatto

RILEVATO CHE:

M.F. e A.L., dichiarando di agire quali rappresentanti ex art. 320 c.c. della propria figlia minore M.M., convennero dinanzi al Giudice di Pace di Aversa I.A. e la società Fondiaria Sai S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla propria figlia in conseguenza di un sinistro stradale ascritto a responsabilità dei convenuti;

con sentenza 2 aprile 2013 il giudice di pace rigettò la domanda ritenendola non provata;

la sentenza di primo grado fu appellata dai soccombenti con atto notificato il 15 novembre 2013, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, sede di Aversa;

il Tribunale adito con sentenza 3 febbraio 2015 n. 65 dichiarò inammissibile il gravame;

ritenne il giudice di secondo grado che erroneamente gli appellanti avessero proposto l’impugnazione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in quanto all’epoca di pubblicazione della sentenza di primo grado era competente per l’appello ratione loci il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; e soggiunse che la conseguenza di tale errore era l’inammissibilità del gravame, non potendo applicarsi al giudizio di appello l’istituto della translatio iudicii previsto dall’art. 50 c.p.c.;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.F. e A.L., con ricorso fondato su due motivi;

nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 50 e 341 c.p.c.;

deducono, per quanto in questa sede unicamente rileva, che la proposizione di un appello dinanzi ad un ufficio giudiziario giudicante in secondo grado, ma incompetente per territorio, non comporta l’inammissibilità del gravame, ma l’obbligo del giudice adito di disporre la rimessione della causa a quello competente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.;

il motivo è fondato;

le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito (con sentenza successiva al deposito della decisione qui impugnata) che l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii” (Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016);

il secondo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9 resta assorbito;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale competente per territorio a decidere l’appello, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra ricordata;

tale ufficio giudiziario, nel caso di specie, va individuato nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

l’istituzione del Tribunale di Napoli Nord, infatti, ha acquistato efficacia dal 13 settembre 2013, mentre la sentenza pronunciata nel primo grado del presente giudizio è stata depositata il 2 aprile 2013, e dunque anteriormente all’istituzione del suddetto tribunale; in simili casi, questa Corte ha già statuito che la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua un nuovo e diverso giudice dell’impugnazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 5 c.p.c. non incide sulle controversie già pendenti, che restano devolute quanto alla fase di gravame ed in assenza di disciplina transitoria – alla cognizione del giudice ab origine individuato, fatta eccezione per il solo caso in cui sia stato soppresso l’ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell’impugnazione, dovendo solo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8148 del 29/03/2017); nel caso di specie, come accennato, la lite venne introdotta in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Aversa, ed all’epoca dell’introduzione della lite tale ufficio era ricompreso nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. la Tabella “A” allegata al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155):

dinanzi a tale ufficio giudiziario pertanto dovrà essere riassunto il giudizio;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017

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