Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28468 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28468 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 19/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 8282-2008 proposto da:
SILVESTRINI TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. 01200221008, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore ANNA
MARIA NARCISI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell’avvocato
D’AMICO GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

2114

contro

FLLI FACCHI AUTOTRASP. S.P.A. 00730650157, in persona
dell’Amministratore Delegato Dott.ssa SIMONA ARIENTI,

1

/[

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,
presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLLAZZO
GAETANO giusta delega in atti;

controricorrente

ROMA, depositata il 02/02/2007 R.G.N. 1994/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato GIOVANNI D’AMICO;
udito l’Avvocato GIORGIO GELERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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avverso la sentenza n. 2164/2007 del TRIBUNALE di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Silvestrini Tecnologie
Avanzate Sri ~veniva in giudizio la F.11i Pacchi Autotraspurtl
Spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti per lo
smarrimento di un gruppo di continuità affidato alla stessa per

convenuta resistendo alla domanda, il Giudice di pace di Roma
condannava la società convenuta al pagamento della somma di
998,86 oltre interessi e spese del giudizio. Avverso tale
decisione la soccombente proponeva appello ed, in esito al
giudizio, in cui si costituiva l’appellata, il Tribunale di Roma
con sentenza depositata in data 2 febbraio 2007, in parziale

riforma della sentenza, condannava la F.11i Pacchi al pagamentQ
della mitmr nomma di e

279,00

Qltr-

intargn.ti 1R11

domanda al saldo e condannava l’appellata al rimborso delle
spese processuali di secondo grado, in favore dell’appellante,
liquidate in complessivi E 2.270, di cui E 1.147,50 per onorari,
E 952,87 per diritti ed C 170,00 per esborsi, confermando quelle
di primo grado addossate alla parte sostanzialmente soccombente.
Avverso la detta sentenza la Silvestrini Tecnologie Avanzate Srl
ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi,
illustrato da memoria.

Resiste

la

F.11i

Facchi

con

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la nullità della sentenza e
del procedimento nonchè l’inammissibilità dell’appello,

3

la

il trasporto. In esito al giudizio, in cui si costituiva la

ricorrente espone di aver denunciato in sede di costituzione in
giudizio l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dalla
parte avversa per mancanza dei presupposti di cui all’art.342
cpc, in quanto privo dell’indicazione specifica dei motivi di
impugnazione, lamentando che nella sentenza impugnata

La censura è inammissibile. Come risulta dalla lettura della
sentenza impugnata, quest’ultima effettivamente non contiene il
minimo accenno alla eccezione, che sarebbe stata formulata
dall’appellata in ordine alla pretesa inammissibilità
dell’appello per mancanza dei presupposti di cui all’art.342
cpc. Con la conseguenza che il giudice di seconde cure avrebbe
omesso di pronunciarsi su di essa se la questione fosse stata
dedotta.
La premessa torna utile perché, se le cose fossero avvenute nei
termini prospettati, la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto
dedurre la violazione del disposto dell’art. 112 cpc in
relazione all’art.360 co.1 n.4 del cpc e non già riproporre sic
et

simpliciter

la questione riguardante l’inammissibilità

dell’appello. Per contro, se la questione non fu affatto
dedotta o comunque non fu proposta ritualmente, in termini
chiari e corretti, come si ha motivo di ritenere dalla lettura
della sentenza impugnata di secondo grado e dalla mancata
osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, pur non essendo configurabile il vizio di omessa
pronuncia nel giudizio di appello (tra le altre vedi Cass.

4

l’eccezione proposta non è stata invece esaminata.

n.6178/2005, n. 16033/2004) l’inammissibilità deriverebbe dalla
novità della questione, il cui esame resterebbe comunque
precluso in sede di legittimità. Giova aggiungere che, nel caso
di specie, la ricorrente ha completamente mancato di riportare,
nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti

sulla quale il giudice di seconde cure avrebbe omesso di
pronunciarsi. Ed è appena il caso di sottolineare che, pur
configurando la violazione dell’articolo 112 del Cpc un
procedendo,

error in

per il quale la Corte di cassazione è giudice anche

del «fatto processuale», non essendo tale vizio rilevabile
d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare’
direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima
debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte
indicarli. (Cass.10593/08). Ne deriva l’inammissibilità del
motivo.
Passando all’esame delle tre successive censure, va rilevato
che, con la seconda doglianza per violazione e falsa
applicazione degli artt.1176, 1218, 1229 cc, l co. 3 legge
450/85, 115 e 116 cpc nonché per difetto di motivazione, la
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui
il giudice di Appello ha ritenuto l’insussistenza della colpa
grave del vettore ed ha apoditticamente affermato che non era
stata provata la inescusabile imprudenza del vettore,
trascurando che lo smarrimento del collo comportava di per sé la
“non particolarmente accurata e vigilante custodia”

5

della merce

A

termini, il contenuto della eccezione che avrebbe formulato e

affidata per il trasporto e valutando erroneamente le risultanze
istruttorie.
Inoltre

ed il rilievo sostanzia la terza doglianza per

violazione e falsa applicazione degli artt.1176, 1218 e 2697 cc,
la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore ulteriore:

allegata dalla società attrice, affermando che la colpa grave
dovesse provata dalla parte creditrice.
Infine

e si passa ora alla quarta censura per omessa

motivazione su un punto decisivo- nella sentenza non si
rinverrebbero le ragioni che hanno portato il giudice di appello
a ritenere l’insussistenza della colpa grave
dell’autotrasportatore.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto,

sia pure sotto diversi ed articolati profili,

prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono inammissibili nelle parti in cui contengono censure di
merito mirando in realtà ad un’ulteriore valutazione delle
risultanze processuali; sono invece infondati nelle parti in cui

quello di aver ritenuto che la gravità della colpa andasse

lamentano l’erroneità della decisione in punto di diritto.
A riguardo, mette conto di premettere che l’applicabilità, al
caso di

specie,

della limitazione della responsabilità’

risarcitoria dell’autotrasportatore ai sensi della legge n.
450/1985, fondata dal giudice di appello sulla ricorrenza del
secondo comma della norma citata poiché il peso della merce era

6

Al

inferiore a 50 quintali non è stata oggetto di alcuna specifica
censura da parte della ricorrente.
Ciò premesso, è opportuno rilevare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, per i trasporti di merci su
strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei

sensi dell’art. l della legge n.450/1985, è contenuta entro
limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati
con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul
mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e
pari all’intero valore della merce, non potendo operare la
presunzione di responsabilità posta a carico del vettore
dall’art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l’accertamento
della responsabilità, e non anche la quantificazione dei
danni.(Cass. n.20896/2013).
Pertanto, per l’inapplicabilità dei limiti risarcitori non
rileva che il vettore non abbia vinto la presunzione di colpa a
suo carico stabilita dall’art. 1693 cod. civ., ma è necessario
che il giudice del merito accerti in concreto – avuto riguardo a
tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose
trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per
graduare la colpa – che l’evento è derivato da colpa grave dei
suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli
stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino
con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza,
omettendo non solo la diligenza media del buon padre di

7

ii,

danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai

famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da
svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da
tutti (v. Cass. n. 21679/09, Cass. n. 8732/2011, Cass. n.
14456/2001).
Giova aggiungere che “l’accertamento della sussistenza o meno

delle cose trasportate agli effetti della L. 22 agosto 1985, n.
450, art. l, dopo l’intervento della sentenza n. 420 del 1991,
costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata”
(Cass. 21 ottobre 1998, n. 10423).
Nel caso di specie, il giudice del merito ha escluso la
sussistenza della colpa grave da parte del vettore sulla base di
una duplice considerazione: l) non era sufficiente che egli
fosse venuto meno alle norme di comune diligenza, essendo
necessaria la prova di quell’incuria grossolana che fa risalire
la colpa al suo grado più alto; 2) nella fattispecie concreta
non era stata provata alcuna sua

“inescusabile imprudenza, nulla

essendo stato dedotto dalla Silvestrini circa le modalità in cui
era avvenuta la sottrazione della merce” (v.

pag.4 della

sentenza).
Ed è appena il caso di osservare che la conclusione del giudice
di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui l’onere di provare l’esistenza di dolo o colpa grave
del vettore, nel caso in esame, incombe al mittente (v. Cass. n.
8732/2011 in motivazione, nonché la già riportata Cass.

8

della colpa grave del vettore stradale per perdita o avaria

n.20896/2013).

Ne

deriva

l’infondatezza

delle

doglianze

esaminate.
Restano da esaminare le due ultime censure.
Con il quinto motivo, per contraddittorietà e illogicità della
motivazione, la ricorrente lamenta che il giudice di appello è

condanna a carico della F.11i Facchi – di C 279,00
riconoscendone la responsabilità, ed aver ammesso la
inevitabilità della proposizione del giudizio perché il vettore
prima del giudizio medesimo non aveva fatto alcuna offerta
specifica, ha condannato essa Silvestrini all’integrale
pagamento delle spese di parte avversa nel giudizio di appello,
trascurando che l’individuazione della parte soccombente deve
essere eseguita sulla base di una valutazione globale ed
unitaria.
La censura merita attenzione. A riguardo, si deve premettere che
il giudice di appello, confermando il governo delle spese
stabilito dal giudice di pace che nel giudizio di primo grado
aveva condannato la società di autptrasporti, la F.11i Facchi

o

alla refusione delle spese processuali, in favore della
Sivestrini, in quanto

“parte sostanzialmente soccombente”

(così,

in motivazione), con riferimento alla regolamentazione delle
spese di secondo grado, ha invece ritenuto soccombente in
appello la stessa mittente, la Silvestrini cioè, condannandola
al rimborso delle spese processuali, liquidate in C 2.270, di

9

I

incorso nel vizio indicato perché, dopo aver pronunciato la

cui E 1.147,50 per onorari, E 952,87 per diritti ed E 170,00 per
esborsi.
Ciò premesso, si deve osservare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, la regolamentazione delle spese
deve essere effettuata alla stregua dell’esito finale della

secondo l’esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente
senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la
parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole
(Cass. n.6369/2013 n.19880/2011, n. 23297/04, 15787/00,
15555/03, 4600/08). Invero, la soccombenza, ai fini della
liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un
criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui
all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte
come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice
in un altro grado.
Ne consegue che in applicazione di questi principi la censura
formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa
assorbito l’ultimo motivo di impugnazione. Con l’ulteriore
conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma
1, il governo delle spese, relativamente ai due gradi di merito,
deve essere così deciso: la F.11i Facchi Autotrasporti Spa,

lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona

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