Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28468 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22597-2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GRECO

presso il cui studio a Padova, piazzetta Conciapelli 12,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO FASOLIN

e dall’Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI presso il cui studio a Roma, via

Dardanelli 37, elettivamente domicilia per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e

T.C. COSTRUZIONI S.R.L.

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 148/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 21/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M. e C.A. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la T.C. Costruzioni s.r.l. e M.A. chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni.

Il tribunale ha parzialmente accolto la domanda degli attori condannando la società convenuta al pagamento della somma di Euro 14.630,00 ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale del M., ha condannato gli attori a corrispondere allo stesso la somma di Euro 4.290,36.

F.M. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

M.A. ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la T.C. Costruzioni s.r.l. e M.A. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 14.630,00, oltre alle spese di lite tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio.

M.A., con ricorso notificato il 12/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

F.M. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte prende atto che il ricorrente, con atto notificato al controricorrente in data 8/10/2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e che il controricorrente non risulta aver accettato la rinuncia.

2. La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione: tuttavia, in difetto di adesione delle relative controparti, la Corte deve pronunciare la condanna alle spese nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.).

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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