Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28468 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10126-2018 proposto da:

M.L., titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIMMO MANFREDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1653/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1653/2017 aveva rigettato l’appello proposto da M.L. avverso la decisione con la quale il tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad accertare l’inesistenza di un obbligo contributivo affermato dall’istituto in seguito al verbale di accertamento n. (OMISSIS), attestativo di irregolare assunzione di manodopera.

La corte territoriale aveva ritenuto valida fonte di prova il verbale ispettivo redatto dagli ispettori dell’Inps ai fini della pretesa tributaria e accertate le circostanze di fatto ivi registrate, rispetto alle quali alcuna contrastante circostanza era stata allegata dalla parte ricorrente.

Avverso tale decisione proponeva ricorso il M. affidato ad un solo articolato motivo cui resisteva l’inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione di legge con riguardo all’art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè la violazione del principio dell’onere della prova. Parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata al contenuto del verbale ispettivo con riguardo alle dichiarazioni rese dal M. stesso. Assume a riguardo che tali dichiarazioni non erano mai state prodotte in giudizio avendole, l’Inps, solo richiamate ma non allegate nel verbale ispettivo.

Il motivo risulta privo del necessario requisito di specificità, in quanto non riporta, nella sua integralità, il verbale di cui assume l’errata interpretazione, e quindi inammissibile.

Peraltro, l’ulteriore profilo della censura, inerente la violazione del principio in materia di onere probatorio, risulta inconferente in quanto la corte di appello ha basato il proprio convincimento sull’accertamento compiuto dagli ispettori Inps autonomamente rispetto all’accertamento della Guardia di Finanza. In sentenza è fatto preciso riferimento alle dichiarazioni rese, in quella sede ispettiva, dall’attuale ricorrente in data 31.10.2010, rispetto alla identificazione dei lavoratori presenti in azienda.

A riguardo deve richiamarsi quanto chiarito da questa Corte secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012).

Quanto alla dichiarazione resa dal contribuente ha soggiunto che “La dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l’ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'”animus confitendi”, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta”(Cass. n. 17702/2015).

Nel caso in esame la corte di appello ha fondato la propria valutazione sulle risultanze del verbale Inps, applicando coerentemente i principi su richiamati circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi e rilevando l’assenza di elementi di prova contrastanti che ne sconfessassero il contenuto (comunque rilevando che i verbali non erano stati oggetto di querela di falso). Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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