Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28467 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Genova, con provvedimento del 28 giugno 2010, nel

procedimento n. R.G. 1447/09 pendente fra:

A.L. e L.M.;

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

dicembre 2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 28 giugno 2010 ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza nei confronti del Ministero della Giustizia in un giudizio di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per il superamento del termine ragionevole di durata di un processo penale, celebratosi, nelle fasi di merito, davanti al Tribunale e alla Corte di appello di Genova e concluso in sede di legittimità con sentenza della Corte di cassazione, a cui ha fatto seguito ricorso straordinario ex art. 625 c.p.p., e nel quale la Corte di appello di Torino si era dichiarata incompetente con Decreto del 22 ottobre 2009, ravvisando la competenza della Corte di appello di Roma o di quella di Genova;

OSSERVA:

2. la competenza sembra appartenere alla Corte di appello di Torino ai sensi dell’art. 11 c.p.p.; le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza del 16 marzo 2010 n. 6306, hanno affermato che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Torino, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi alla Corte di cassazione, era iniziato dinanzi ad un giudice appartenente al distretto della Corte di Appello di Genova);

3. tale principio è stato enunciato per le ragioni che seguono: esso considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinarie) o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge (Cass. 2010/9930);

4. l’orientamento enunciato dalle Sezioni Unite trova applicazione nel presente regolamento e, alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere annullato il provvedimento della Corte di appello di Torino 22 ottobre 2009 e va dichiarata la competenza di detta Corte;

considerato infine che, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737; 2007/1167; 2011/7596);

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino e annulla il decreto della stessa Corte di appello in data 22 ottobre 2009.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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