Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28467 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28467 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8281-2008 proposto da:
MAGAllU’ GIOVANNI MGZGNN51P03F158J, SMIDILE ANTONINO
SMDNNN32A051492B in proprio e quale rappresentante
legale della soc. MARGHERITA DITTA S.R.L. 00145270831,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 226, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO
013
2113

MAURILIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BARRILA’ GIUSEPPE giusta procura speciale
notarile del Dott. Notaio GAETANO PARISI in MESSINA
del 31/10/2013 rep. n. 21337;
– ricorrenti –

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Data pubblicazione: 19/12/2013

contro

EDILBITUMI S.R.L. 01213120833, in persona del legale
rappresentante pro-tempore sig. ANTONINO PUGLISI,
PETTINATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

ALBANESI DANILO, DI PIETRO FRANCO giusta delega in
atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 07/02/2007 R.G.N. 622/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato MAURILIO D’ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 14 febbraio 1991 Giuseppe
Santi, Anna, Giuseppe, Natale, Ottavio, Anna, Concetta, Luigi,
Anna, Giuseppe, Anna Flavia Ciraolo convenivano in giudizio
la Margherita Srl, Giovanni Magazzù ed Antonino Smidile,

concessa in affitto dal loro dante causa alla società
convenuta per 5 anni, decorrenti dall’1.1.1989, e che
l’affittuaria si era resa inadempiente agli obblighi assunti
arrecando danni di varia natura alla cava ed al fabbricato di
pertinenza. Chiedevano pertanto la risoluzione del contratto e
la condanna della società, in solido con il Magazzù e lo
Smidile, quali garanti dell’adempimento, al rilascio
dell’immobile ed al risarcimento dei danni. Nel corso del
giudizio si costituivano i convenuti resistendo alla domanda;
i Ciraolo trasferivano la proprietà alla Edilbitumi srl e a
Giuseppe Pettinato, che intervenivano in giudizio. Con
successivi atti di citazione, la Margherita srl conveniva in
giudizio la Edilbitumi ed il Pettinato, dichiarando di
esercitare il proprio diritto di prelazione e chiedendo di
riscattare il contratto; la Edilbitumi srl ed il Pettinato
convenivano in giudizio la Margherita srl, chiedendo la
risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento di una
mensilità di canone; la Edilbitumi srl ed il Pettinato
convenivano in giudizio la Margherita srl, chiedendo che fosse
dichiarato cessato il contratto di affitto per la scadenza del

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esponendo di essere proprietari di una cava in Messina,

termine di durata e che fosse ordinato il rilascio della cava.
Riunite le cause, con sentenza non definitiva (n. 1167/02) del
12.4.2002 il Tribunale rigettava le domande di riscatto e di
risoluzione per inadempimento, dichiarava cessato il rapporto
al 31.10.1994 per scadenza del termine, condannava la

dell’immobile e al risarcimento del danno da ritardato
rilascio (in ordine alla quantificazione del quale rimetteva
la causa, con separata ordinanza su ruolo istruttorio). Con
atto notificato il 12 giugno 2002 la Margherita srl, il
Magazzù e lo Smidile proponevano appello avverso tale
decisione. Si costituivano in giudizio la Edilbitumi srl ed il
Pettinato, che contestavano l’impugnazione e proponevano
appello incidentale. Quindi, disattesa l’istanza di
inibitoria, in esito al giudizio, la Corte di Appello di
Messina con sentenza depositata in data 7 febbraio 2007,
non notificata, revocava la condanna del Magazzù e dello
Smidile al rilascio della causa, rigettava l’appello
incidentale, compensava le spese.
Avverso la detta sentenza la Margherita Sri, il Magazzù e lo
Smidile hanno quindi proposto ricorso per cassazione
articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria.
Resistono con controricorso la Edilbitumi ed il Pettinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell’art.279 cpc in relazione all’art.134 ed

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Margherita srl, il Magazzù e lo Smidile al rilascio

azz.
all’art.360 n.3 e 5 dello stesso rito, i ricorrenti hanno
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di
Appello ha disatteso il motivo di impugnazione, da loro
proposto, fondato sulla dedotta definitività della sentenza di
primo grado sul presupposto che la prosecuzione, disposta

nulla, siccome non inquadrabile in nessuna delle fattispecie
regolate dall’art.279 cod. proc. civ.
Ed invero, la Corte aveva

errato nel dichiarare che la

fattispecie rientrava nel disposto dell’art.279 co. 2 n.5 cpc.
Infatti, non essendo stata, con un provvedimento formale,
disposta la separazione dei giudizi, la decisione del giudice
di primo grado doveva ritenersi definitiva per tutti i giudizi
riuniti con conseguente nullità degli atti istruttori
successivamente compiuti.
La doglianza non coglie nel segno. Ed invero,

deve

sottolinearsi che già in passato le Sezioni Unite hanno
ritenuto non definitiva la sentenza, che avesse deciso alcune
delle domande proposte proseguendo il procedimento per le
altre, senza disporre la formale separazione dei giudizi e
senza provvedere sulle spese, rinviandone la liquidazione
all’esito dell’ulteriore corso del giudizio. (v. Sez.Un.
1577/90). Tale orientamento è stato ribadito successivamente
dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno statuito che, in
caso di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, e’ da
considerarsi non definitiva la sentenza con la quale il

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solo per una parte di uno dei quattro giudizi riuniti era

giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con
prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la
separazione ex art. 279 e senza provvedere sulle spese in
ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone
la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio.

Alla luce del riportato orientamento di questa Corte, deve
essere pertanto disattesa la doglianza in esame in quanto deve
considerarsi non definitiva la sentenza che decida solo
alcune delle cause riunite, disponendo l’ulteriore istruzione
in ordine ad una di esse, senza contenere quegli elementi
formali sulla base dei quali va operata la distinzione tra
sentenze definitive e non, cioè la pronuncia sulle spese o la
pronuncia di un provvedimento formale riguardante la
separazione dei giudizi.
Passando alla seconda

doglianza, per violazione e falsa

applicazione dell’art.1362 cc, in relazione agli artt.1571 cc,
27 e ss legge n.392/78, va osservato che, ad avviso dei
ricorrenti, la Corte di merito avrebbe erroneamente
interpretato l’effettiva volontà dei contraenti, omettendo di
considerare alcuni patti contrattuali aventi carattere
essenziale, quali quelli contenuti negli artt. 4, 6 e 10 del
contratto ed avrebbe erroneamente qualificato il contratto
medesimo come contratto di affitto e non di locazione,
estrapolando alcune proposizioni quali la ” cessione del
diritto di estrarre breccio” e lo “sfruttamento del terreno

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(Sez.Un.n.711/99).

per cava” opponendoli alla “locazione del fabbricato rurale
ricadente nel terreno” Conseguentemente – il rilievo sostanzia
la terza doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 della legge
n.392/78 – la Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato

presupposto che il contratto del 25.10.1989 era di affitto e
non di locazione.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra
loro, essendo la prima delle due doglianze, non solo
giuridicamente, ma anche logicamente, pregiudiziale a quella
successiva, devono essere entrambi disattesi.
A riguardo, corre l’obbligo di premettere, con riferimento al
profilo di censura concernente la violazione delle norme
relative all’interpretazione degli atti negoziali, che, come è
noto, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si
traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del
merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso
di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da
non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per
giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione
delle regole ermeneutiche.
Quest’ultima si concretizza, peraltro, nella violazione dei
criteri generali ed astratti per accertare la comune
intenzione dei contraenti, perché solo essi possono essere

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la domanda di riscatto ex art.39 giusto sull’erroneo

considerati vere e proprie norme giuridiche. E a tal fine, il
ricorrente non può limitarsi a fare astratto richiamo al
canone che, a suo avviso, sarebbe stato inosservato ma ha
l’onere di spiegare come e perché, a suo avviso,
l’interpretazione della clausola sarebbe stata condotta con

per quali ragioni ritiene che la comune intenzione dei
contraenti non sarebbe stata determinata secondo le regole
fissate dal legislatore.
Al contrario,

nel caso di specie,

i ricorrenti, pur

lamentando formalmente la violazione del criterio di cui agli
artt.1362 e ss cc si sono limitati a contrapporre
un’interpretazione alternativa rispetto a quelle adottata dal
Giudice di seconde cure, senza assolvere l’onere che gli
competeva ovvero senza spiegare le ragioni della dedotta
violazione, evidenziando in tal modo che miravano ad ottenere
solo una nuova interpretazione del contratto, conforme ai
propri interessi.
Ed è appena il caso di osservare che a questa Corte non è
consentito di procedere alla diretta interpretazione degli
atti in quanto la valutazione degli elementi di prova attiene
al libero convincimento del giudice di merito.
Giova aggiungere che, nella specie, la motivazione adottata
dalla Corte di merito, peraltro, deve essere ritenuta
sufficiente, logica, non contraddittoria ove si consideri che
i giudici di seconde cure, al fine dell’interpretazione della

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criteri diversi da quelli previsti dalla legge e di chiarire

comune intenzione delle parti, hanno tenuto in buon conto non
solo il dato letterale, fondato su alcune precise espressioni
adottate dai contraenti, quali “cessione del diritto di
estrarre breccio” e “cessione di sfruttamento del terreno per
cava”, che rivelavano con chiarezza e univocità la volontà dei

dato sistematico, fondato sul rilievo che, sia pure con
riferimento al solo fabbricato rurale ricadente sul terreno,
le parti avevano usato il diverso termine di locazione.
Con la conseguenza che merita di essere condivisa la
conclusione cui perviene la Corte di merito quando evidenzia
come la precisa e specifica distinzione tra i termini
“concessione” e “locazione” adottati dai contraenti fosse
rivelatrice in modo assolutamente chiaro ed univoco della loro
volontà di convenire che la cessione in uso della cava non
avvenisse a titolo di locazione ma derivasse invece da un
rapporto differente che, in ragione della natura del bene e
delle facoltà di utilizzazione conferite al concessionario,
non potesse che essere qualificato in termini di affitto. E

contraenti di stipulare un contratto di affitto, ma anche il

ciò, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa
Corte secondo cui “il contratto che ha per oggetto la
concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che é un
bene produttivo,

deve essere inquadrato nello schema

dell’affitto e non nella diversa figura contrattuale della
locazione; pertanto, ad esso non sono applicabili le leggi di
proroga delle locazioni urbane né la legge n. 392 del 1978,

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/A

nella parte concernente la disciplina delle locazioni non
abitative, né, in ragione della tassatività della previsione
dell’art. 657 cod. proc. civ., lo speciale procedimento per
convalida dì licenza o sfratto.” (Cass.n.250/2008, n.24371/06,
n.4503/01, n.6039/98, n.9785/95).

Resta da esaminare l’ultima censura per violazione dell’art.91
cpc per aver la Corte di appello errato nel porre le spese di
primo grado a carico di essi appellanti e per quindi
compensato le spese di secondo grado. Il motivo non è
corredato da alcun quesito di diritto. Ne deriva
l’inammissibilità del motivo medesimo, posto che la norma di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., la quale dispone che i
motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art.
360 c.p.c., comma l, n. 1), 2), 3), 4) c.p.c., devono essere
accompagnati, a pena di inammissibilità giusta la
previsione dell’art. 375 cpc n. 5 – dalla formulazione di un
esplicito quesito di diritto, non può essere interpretata nel
senso che il quesito possa desumersi implicitamente dalla
formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e
n.21979/08),
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

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Ne deriva il rigetto delle due doglianze.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri
di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare
compensi professionali.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida

in complessivi C 7.200,00 di cui E 7.000,00 per

compensi, oltre accessori di legge, ed E 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 14.11.2013

P.Q.M.

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