Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28467 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21632-2019 proposto da:

IDROELETTRICA TORRENTE OTRO S.R.L., rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANDREA FINZI ed elettivamente domiciliata a Roma, via

del Vascello 16, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGIO ROCCHI,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO CONTE ed elettivamente

domiciliata a Roma, via del Tintoretto 88, presso lo studio

dell’Avvocato GIUSEPPE MIANI, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

COFACE – COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

S.A.

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 694/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 19/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a., in qualità di appaltatrice, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia, la Idroelettrica Torrente Otro s.r.l. chiedendo che la società convenuta, quale committente, fosse condannata al pagamento delle somme dovute, a titolo di maggiore corrispettivo ai sensi degli artt. 1657,1660,1661 e 1664 c.c., in conseguenza del contratto d’appalto stipulato tra le stesse in data 30/11/2004.

La Idroelettrica Torrente Otro s.r.l., costituitasi in giudizio, oltre ad aver contestato la pretesa azionata dalla società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma dovuta per il ritardo, oltre ai danni da inadempimento.

Il giudizio è stato interrotto in conseguenza del fallimento della società attrice, dichiarato con sentenza del 20/6/2014.

La società convenuta ha provveduto alla sua riassunzione nei confronti della procedura fallimentare, la quale si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Idroelettrica Torrente Otro.

Il tribunale, con sentenza del 18/5/2015, ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale che la Idroelettrica Torrente Otro aveva proposto nei confronti del fallimento, ed ha, invece, condannato la società convenuta al pagamento in favore del curatore della somma di Euro. 331.982,68, per le variazioni contrattuali accertate dal consulente tecnico d’ufficio, e della somma di Euro. 37.797,75, quale importo riconosciuto dalla committente.

La Idroelettrica Torrente Otro s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, per quanto ancora rileva, che l’improcedibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento del proprio credito non preclude alla stessa, quale contraente in bonis, di opporre tale credito in compensazione ai sensi dell’art. 56 L. Fall., vale a dire al solo scopo di rigettare la domanda del curatore del fallimento, e chiedendo, dunque, la compensazione tra il credito vantato dal curatore ed, in particolare, il proprio credito alla penale per il ritardo.

Il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha resistito al gravame del quale ha chiesto il rigetto, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello principale della Idroelettrica Torrente Otro s.r.l..

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rigettato l’eccezione di compensazione, proposta dall’appellante, tra le pretese vantate dalla Idroelettrica Torrente Otro ed il controcredito vantato dal curatore del fallimento nei confronti della stessa.

Se, in astratto, ha osservato la corte, anche nel giudizio promosso dal creditore in bonis e poi proseguito in riassunzione nei confronti del fallimento per il recupero di un credito del fallito, può essere eccepita dal convenuto la compensazione di un proprio credito, è pur vero che, nel caso in esame, il controcredito opposto dalla Idroelettrica Torrente Otro, per la penale da ritardo, ampiamente contestato nell’an e nel quantum, presuppone un accertamento che, in quanto tale, è riservato al tribunale fallimentare: il credito per la penale da ritardo – nè certo, nè liquido, nè esigibile – opposto dalla Idroelettrica Torrente Otro richiede, infatti, ha evidenziato la corte, pur sempre una pronuncia giudiziale che, a norma degli artt. 52 e 93 L. Fall., ne accerti la sussistenza. Non giova, pertanto, alla Idroelettrica Torrente Otro di aver opposto la compensazione in via di eccezione, e neppure vale il richiamo all’art. 56 L. Fall., in quanto, ha concluso la corte, il credito vantato presuppone in ogni caso un accertamento rientrante nella vis atractiva fallimentare.

La Idroelettrica Torrente Otro, con ricorso notificato il 5/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata in data 6/5/2019.

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

La Coface – Compagnie Francaise d’assurance pour le Commerce Exterieur s.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 56 e 92 ss. L. Fall. e dell’art. 1241 ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di non poter conoscere/disporre la compensazione dei crediti vantati dalla committente Idroelettrica Torrente Otro verso l’appaltatrice, poi fallita, per la penale conseguente al ritardo, trattandosi di credito devoluto alla cognizione esclusiva del tribunale fallimentare ai sensi degli artt. 56 e 93 ss. L. Fall., senza, tuttavia, considerare che, come già dedotto dall’appellante nella comparsa conclusionale di secondo grado, la compensazione eccepita dalla committente si configura come una compensazione impropria, avendo le contrapposte ragioni di credito origine in un unico rapporto, e che opera, dunque, pur se si tratta della pretesa risarcitoria conseguente, come nella specie, all’inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettivo, come un semplice accertamento contabile, che il giudice deve svolgere d’ufficio, di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 56 e 92 ss. L. Fall. e dell’art. 1241 ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di non poter conoscere/disporre la compensazione dei crediti vantati dalla committente Idroelettrica Torrente Otro verso l’appaltatrice, poi fallita, per la penale conseguente al ritardo, trattandosi di credito devoluto alla cognizione esclusiva del tribunale fallimentare ai sensi degli artt. 56 e 93 ss. L. Fall., senza, tuttavia, considerare che l’esclusività del giudizio di accertamento del passivo non esclude che il contraente in bonis possa legittimamente opporre in compensazione il proprio credito, al solo fine, quindi, di paralizzare la pretesa creditoria azionata ovvero coltivata dal curatore e chiederne il rigetto, tanto più se si considera che, a seguito alla riforma della legge fallimentare, l’insinuazione tardiva dei crediti al passivo fallimentare è assoggettata a rigorosi limiti decadenziali previsti dall’art. 101 L. Fall..

3.1 motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.La società ricorrente, in effetti, trascura di considerare che, ai fini dell’operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito prevista dall’art. 56 L. Fall., non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 55 L. Fall. e dell’art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario (al pari di quanto accade nella cd. compensazione “impropria”: Cass. n. 7474 del 2017) che abbia, oltre a quello della liquidità, l’ulteriore requisito della certezza, come richiesto in generale dall’art. 1243 c.c. (cfr. Cass. n. 27441 del 2014, la quale, in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal creditore del fallito, sul presupposto, incontestatamente accertato nel caso in esame, che il credito opposto fosse privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale).

5. Nel caso di specie, con accertamento in fatto rimasto incensurato, la corte d’appello ha ritenuto che il credito (alla penale per il ritardo) opposto dalla Idroelettrica Torrente Otro non fosse assistito dal requisito della certezza. La sentenza impugnata, lì dove ha escluso la compensazione tra tale credito e quello (al maggior corrispettivo e al risarcimento dei danni) azionato dal curatore del fallimento della società committente, si sottrae, quindi, alle censure svolte dalla società ricorrente.

6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al fallimento controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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