Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28467 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2647-2018 proposto da:

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA

CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO POLONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SCONZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1651/2017 aveva rigettato l’appello proposto da D.L.G. avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Ministero della giustizia-dipartimento giustizia minorile, diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dall’amministrazione di recupero delle somme erogate indebitamente al dipendente. La corte territoriale confermando quanto già statuito dal tribunale, rilevava che, con riguardo alla ascrivibilità delle patologie da causa di servizio alla superiore III categoria rispetto alla VII riconosciuta dall’amministrazione, non vi era stato alcun riconoscimento in tal senso ed alcuna domanda di accertamento era stata effettuata dal dipendente, sicchè alcuna maggiorazione della RIA era riconoscibile in costanza di rapporto di lavoro. Con riferimento alla indennità di preavviso ed alla posizione economica C3S rilevava che le rispettive controversie erano al momento sub judice e dunque alcun accertamento di diritto era al momento presente. Escludeva infine la presenza di un diritto di ritenzione ed affidamento per le somme recuperate in quanto indebitamente percepite dal dipendente, trattandosi di istituti previsti solo con riferimento a somme liquidate a titolo di pensione con provvedimento definitivo.

Avverso detta statuizione il D.L. proponeva ricorso affidato a 4 motivi cui resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotto il vizio di motivazione della sentenza, nonchè la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001, del D.Lgs. n. 66 del 2010, del R.D. n. 1290 del 1922 per mutilati ed invalidi di guerra ed esteso dalla L. n. 539 del 1950 agli invalidi e mutilati per servizio. Omessa considerazione della decorrenza retroattiva alla data della domanda del riconoscimento della III categoria di invalidità.

Nel motivo il ricorrente denuncia la errata indicazione della decorrenza della invalidità individuata dalla corte territoriale nel momento dell’accertamento e non della domanda amministrativa. Denuncia altresì l’erroneità dei calcoli effettuati dall’amministrazione con riguardo al RIA (retribuzione individuale di anzianità) e l’erronea determinazione della misura del preavviso.

Il motivo risulta inammissibile per più ragioni.

Quanto al vizio di motivazione della sentenza deve rilevarsi che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (SU Cass. n. 8053/2014). Escludendo i casi indicati dal su richiamato principio, non allegati e dimostrati nel motivo in esame, non è quindi denunciabile nessun altro vizio motivazionale.

Il motivo risulta altresì inammissibile poichè, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal comma 5 dell’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure.

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile.

2) Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione. Violazione art. 2033 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Parte ricorrente lamenta l’illogicità ed ingiustizia del recupero disposto al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.

Il motivo inammissibile per quanto sopra considerato con riguardo alla ipotesi di “doppia conforme” e nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per la carenza di specificità della censura con riferimento alla dimostrazione che effettivamente le somme recuperate fossero al lordo delle ritenute (richiamo di prove e documenti non inseriti nel ricorso).

3) Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione della sentenza con riguardo alla violazione della L. n. 241 del 1990 per illegittimità del provvedimento di intimazione di pagamento ritenuto non sufficientemente motivato.

Il motivo risulta inammissibile per le considerazioni già svolte in punto di vizio motivazionale ed inoltre per la estraneità del giudizio sul provvedimento amministrativo alla giurisdizione ordinaria.

4) Con il quarto motivo è denunciato il vizio di motivazione con riguardo alla illogicità ed ingiustizia della sentenza in considerazione alla omessa considerazione del recupero di imposte versate in eccesso.

Anche tale ultimo motivo risulta inammissibile per le ragioni specificate con riguardo al vizio di motivazione ed inoltre perchè privo di attualità e specificazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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