Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28466 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28466 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 8200-2008 proposto da:
COGOLI
NATALINA,
MARTINETTI
RENATO,
MARTINETTI
GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.BALDO
DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato
RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MAGLIA SANDRO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
AVIVA ITALIA S.P.A. gia’ COMMERCIAL UNION ITALIA
S.P.A. cessionaria del portafoglio assicurativo della
GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION
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Data pubblicazione: 19/12/2013
P.L.C. 09197520759, in persona del Direttore Generale,
legale rappresdentante, Dott. RAFFAELE BELLUSCI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
180, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI STEFANO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
– controricorrente nonchè contro
PIZZI ANNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 403/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/06/2007 R.G.N. 1327/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato STEFANO GIANNINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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RIVA CARLA giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
citazione
ritualmente
notificata
Cogoli
Natalina,
Martinetti Renato e Martinetti Giacomo, in qualità di eredi di
Martinetti Luigi, convenivano in giudizio Pizzi Anna e la
società di assicurazione Generai Accident Fire an Life,
Luigi, alla guida del proprio velocipede, percorreva la strada
ghiaiosa “Vecchia Castelleonese” quando, giunto all’incrocio
con la S.S. n.415, veniva investito dalla Peugeot CR 484009,
condotta dalla proprietaria Pizzi Anna, proveniente da Cremona
e diretta verso Crema, riportando lesioni che, dopo nove
giorni di ricovero ospedaliero, ne determinavano il decesso.
In esito al giudizio, in cui si costituivano sia la Pizzi
spiegando riconvenzionale per i danni alla autovettura, sia
l’altra convenuta e veniva altresì esperita perizia tecnica,
il Tribunale adito respingeva la domanda attrice. Avverso tale
decisione la Cogoli ed i Martinetti proponevano appello ed in
esito al giudizio, in cui si costituivano entrambe le
appellate, la Corte di Appello di Brescia con
depositata in data
sentenza
il 4 giugno 2007 respingeva l’appello e
provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza
i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato
in quattro motivi ed illustrato da memoria. Resiste l’Aviva
Italia Spa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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esponendo che il 18 luglio 1992, alle ore 14,45, Martinetti
Con la prima doglianza, deducendo l’omessa e/o insufficiente
motivazione, parte ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello completamente disatteso
le risultanze della C.T.U. senza darne adeguata motivazione.
Il motivo non è accompagnato da alcun momento di sintesi,
Con la seconda doglianza, per violazione e falsa applicazione
dell’art.2054 cc, parte ricorrente ha censurato la decisione
per non essersi la Corte posto il problema della presunzione
di colpa e dell’eventuale suo superamento, sancita dalla norma
citata, omettendo di verificare se l’automobilista avesse
fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Ha quindi
concluso il motivo con il seguente quesito di diritto: “Dica
la Corte se la fattispecie rappresentata negli atti di causa
sia e debba essere regolata dalla disposizione dell’art.2054
cc con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta”
Con la terza doglianza, per violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (360 co.1 n. 3 cpc), i ricorrenti lamentano
che la Corte avrebbe violato le norme di cui agli artt.115 e
116 cpc posto che, dato lo scarno materiale probatorio, con
una valutazione prudente, avrebbe dovuto ritenere il concorso
di colpe secondo la previsione dell’art.2054 cc. Inoltre – e
tale rilievo sostanzia l’ultima censura per omessa motivazione
– le argomentazioni di cui alla terza doglianza sono
sottoposte all’attenzione della Corte di legittimità anche
sotto il profilo del vizio motivazionale. Gli ultimi due
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A
omologo del quesito di diritto.
motivi non sono accompagnati da quesiti né di diritto né di
fatto.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6,
motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4) c.p.c., devono essere
accompagnati, a pena di inammissibilità giusta la
previsione dell’art. 375 cpc n. 5 – dalla formulazione di un
esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo
l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del
giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui
dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia,
discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del
gravame (Sez.Un. n. 23732/07)
Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360
c.p.c. n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia
l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si
assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza
della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la
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applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i
motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass.
ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n.4311/2008).
Ne consegue che il primo, il terzo ed il quarto dei motivi del
ricorso, non accompagnati da quesito di diritto né da momento
di sintesi, vanno dichiarati inammissibili. Ad analoga
secondo motivo,accompagnato da un quesito di diritto che non è
assolutamente in linea con le prescrizioni di legge. Infatti
il quesito “Dica la Corte se la fattispecie rappresentata
negli atti di causa sia e debba essere regolata dalla
disposizione dell’art.2054 cc con tutte le conseguenze di
legge che la stessa comporta” consiste in un’affermazione di
diritto assolutamente generica ed astratta, che non contiene
alcuna riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito, né la sintetica indicazione
degli errori che sono imputati a quel giudice, essendosi parte
ricorrente limitata ad avanzare alla Corte una domanda,
peraltro in termini retorici, in ordine alla norma applicabile
nella specie ed a formulare una genericissima istanza di
decisione, sull’esistenza della violazione di legge
denunziata nel motivo.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere
dichiarato inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti, in
solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei
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conclusione deve comunque pervenirsi anche con riferimento al
soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna
ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in complessivi C 3.200,00 di cui C
per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 14.11.2013
Il Consigliere ‘stensore
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CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
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3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed C 200,00