Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28466 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21511-2019 proposto da:

NAPOLITRANS S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIANNA

CERRATO ed elettivamente domiciliata a Mercato San Severino, via

Macello 2/55, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI GIOIA, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

U.T.G. DI FROSINONE;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 714/2019 del TRIBUNALE DI FROSINONE,

depositata il 12/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Frosinone, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che la Napolitrans s.r.l. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione presentata dalla stessa nei confronti del verbale emesso dalla polizia stradale di (OMISSIS) per violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 9.

Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:

– il giudice di pace aveva fondato la sua decisione su una norma, e cioè l’art. 174 C.d.S., con i relativi obblighi informativi), irrilevante nel caso esaminato, trattandosi di un’infrazione non contestata, e si era limitato del tutto apoditticamente a richiamare il testo dell’art. 179 C.d.S., comma 2, poichè il mero riferimento al testo di una norma non dà contezza dei motivi per cui l’opposizione è stata ritenuta infondata;

– la società appellante era stata chiamata a rispondere in via solidale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al conducente di un veicolo di sua proprietà, il quale aveva pacificamente omesso di inserire la scheda di cui dev’essere provvisto nell’apposito slot;

ha ritenuto l’infondatezza della censura che l’appellante aveva svolto, e cioè che la condotta sanzionata era stata posta in essere contro la sua volontà, rilevando, sul punto, che non era invocabile l’art. 196 C.d.S., comma 1:

– intanto, ha osservato il tribunale, tale norma fa riferimento non già ad una semplice condotta antigiuridica contraria alla sua volontà ma ad un fatto specifico, ben diverso ed indimostrato, e cioè che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la volontà del coobbligato;

in secondo luogo, ed il rilievo secondo il tribunale è assorbente, l’invocata scriminante attiene alla persona fisica e non ad una persona giuridica, la cui responsabilità, disciplinata dall’art. 196 C.d.S., comma 3, ha carattere oggettivo.

La Napolitrans s.r.l., con ricorso notificato il 17/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

L’U.T.G di Frosinone è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. e)”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha esplicitamente ammesso che il giudice di pace aveva fatto confusione nel motivare la sentenza su una violazione non controversa, “dando per rata la censura circa la disapplicazione dell’art. 112 c.p.c. che – peraltro – si traduce nell’immediata declaratoria di nullità della sentenza che – allo stato – appare non motivata ovvero con motivazione assolutamente apparente”. Il tribunale, piuttosto, ha osservato la ricorrente, poteva, a questo punto, “fermarsi, con accoglimento del ricorso”.

2. Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, non considera che, a seguito dell’appello, la sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è integralmente sostitutiva di quella impugnata ed è esclusivamente con la pronuncia emessa in sede d’appello che occorre confrontarsi con il ricorso per cassazione.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 196, comma 1, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. e)”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che la corresponsabilità prevista dall’art. 196 C.d.S., comma 1, è venuta sicuramente meno con la dichiarazione dell’autista che esonera il coobbligato in quanto “la circolazione contro la volontà va intesa nel senso più ampio di circolazione contro la volontà di consumazione dell’illecito”, nel senso che, se il veicolo circolava con l’indubbio consenso della ricorrente, non circolava, però, con il suo consenso per ciò che riguarda “l’inserimento della carta conducente nel relativo alloggiamento del cronotachigrafo”.

4. Il motivo è infondato. In effetti, come correttamente affermato dal tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 196 C.d.S., per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà: tale prova, tuttavia, è esclusa, ai sensi del citato art. 196, comma 3, quando la violazione è commessa – come nella specie è stato dichiaratamente ammesso (cfr. il ricorso in opposizione al giudice di pace, in cui la società istante fa espresso riferimento ai “propri autisti”) ed è, quindi, rimasto incontestatamente accertato in fatto – dal dipendente di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata opponente, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attività posta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, è direttamente riferibile alla prima (cfr. Cass. n. 18062 del 2007).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Nulla per le spese, in difetto di controricorso da parte dell’intimato.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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