Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28466 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7441/2017 proposto da:

D.F. nella qualità di titolare della Ditta

Individuale OMD DI F.D., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2932/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che D.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2932 del 2016 della Corte d’appello di Bari, affidato a due motivi;

2. che N.A. è rimasto intimato;

3. che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, in cui riferisce l’intervenuto decesso del proprio difensore e la transazione della controversia, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo ricorrente, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell’estinzione del processo per difetto della forma prevista dall’art. 390 c.p.c., comma 2, denota comunque il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, in assenza della manifestazione di volontà della controparte, nel caso rimasta intimata, di ottenere comunque una pronuncia sull’oggetto del contendere (v. Cass. n. 19800 del 15/09/2009).

2. che alla declaratoria d’inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

3. che neppure si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013): la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (così Cass., n. 19464 del 15/9/2014, n. 19464, Cass. n. 13636 del 02/07/2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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