Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28465 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA, in persona

dell’Assessore p.t., domiciliato per legge in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12. presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla

quale è rappresentato e difeso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI ENNA;

– intimata –

e

P.M.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale ordinario di Enna del 4 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1. L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Enna propose opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Enna, con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore di P. M.R., chiamando in garanzia l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia.

1.1. – … Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, eccepì l’incompetenza del Giudice adito, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, comma 2, chiedendo la devoluzione della causa principale e di quella di garanzia al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.

1.2. Con ordinanza del 4 marzo 2010, il Giudice Istruttore ha rigettato l’istanza, e, ritenuta la causa matura per la decisione relativamente alla competenza per territorio in ordine alla domanda proposta nei confronti dell’Assessorato, ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Premesso che l’Assessorato non è configurabile come garante in senso civilistico delle obbligazioni assunte dall’Ausl, essendo quest’ultima dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, il Giudice Istruttore ha qualificato la chiamata in causa come chiamata in garanzia impropria, in relazione alla quale non trova applicazione l’art. 32 cod, proc. civ., ed ha pertanto escluso anche l’applicabilità dell’art. 6, comma 2, cit., in quanto avente ratio identica a quella dell’art. 32: ha affermato comunque che la natura funzionale ed inderogabile della competenza prevista dall’art. 645 c.p.c., comma 1, ne esclude la derogabilità per ragioni di connessione, imponendo, ove nel giudizio di opposizione sia stata proposta una domanda devoluta alla competenza inderogabile di un altro giudice, di disporre la separazione delle cause.

2. – Avverso la predetta ordinanza l’Assessorato propone istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 e del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1 sostenendo che, ai sensi di tali disposizioni, la chiamata in garanzia, anche impropria. dell’Amministrazione regionale siciliana nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo impone la devoluzione della causa principale e di quella di garanzia, su semplice richiesta dell’Amministrazione, al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il tribunale competente secondo le norme ordinarie. Tale disciplina, in quanto giustificala dalle esigenze organizzative dell’amministrazione pubblica, ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella dettata dal codice di procedura civile, e la competenza da essa prevista prevale quindi su quella di cui all’art. 645 cod. proc. civ., indipendentemente dall’inderogabilità di quest’ultima e dalla natura propria o impropria della chiamata in garanzia.

3.1. – Il ricorso è inammissibile.

Nel rigettare l’istanza di devoluzione della cognizione al Tribunale di Caltanissetta, il Giudice Istruttore ha certamente espresso un’opinione in ordine alla disciplina della competenza applicabile al giudizio in esame, ma ai soli fini del rigetto dell’istanza proposta dall’Assessorato, senza pronunciarsi in ordine all’individuazione de giudice competente a conoscere della domanda avanzata nei confronti di quest’ultimo, in ordine alla quale si è riservato di statuire successivamente, dichiarando in proposito la causa matura per la decisione, e fissando a tal fine l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il provvedimento impugnato non può pertanto essere qualificato come decisione in ordine alla competenza, suscettibile d’impugnazione ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., non avendo il Giudice provveduto preventivamente agli adempimenti all’uopo prescritti.

In tema di regolamento di competenza, questa Corte ha infatti affermato che, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone pur sempre la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281- quinquies cod. proc. civ. per il procedimento dinanzi al giudice monocratico), preceduta dall’invito a precisare le conclusioni. Pertanto, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo abbia esternato espressamente od implicitamente in un’ordinanza un convincimento sulla competenza e dato provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, tale provvedimento non ha natura di decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile (cfr. Cass., Sez. 6^ 28 febbraio 2011. n. 4986; 21 dicembre 2010, n. 25883)”.

Diritto

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte degl’intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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