Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28465 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20679-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

G.G.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato

RAFFAELE BERTOLDO ed elettivamente domiciliato a Roma, via Federico

Cesi 21, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE TORRISI, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 2240/2018 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositata

il 7/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello che il ministero dell’interno e la prefettura di Venezia avevano proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, in data 4/4/2017, aveva accolto l’opposizione di G.G.B. alla sanzione amministrativa che gli era stata inflitta.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che l’appello era stato diretto all’avv. Roberto Mazzucchi, e cioè a un difensore diverso rispetto a quello che aveva difeso l’opponente in primo grado, e cioè l’avv. Raffaele Bertoldo, e che, a fronte dell’inesistenza di tale notificazione, la successiva rinnovazione della stessa, effettuata oltre il termine per impugnare, non impediva la tardività del gravame.

Il ministero dell’interno, con ricorso notificato il 27/6/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

G.G.B. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato, innanzitutto, che il ricorso è stato tempestivamente depositato ed, in secondo luogo, che il luogo in cui la notificazione dell’appello viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi dell’atto per cui i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nella nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della sua rinnovazione.

2. Il motivo è fondato.

3. Intanto, nei giudizi d’appello introdotti con ricorso, compresi quelli relativi all’opposizione a sanzione amministrativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, e art. 6, comma 1, in relazione a quanto previsto dall’art. 434 c.p.c., u.c.), la tempestività del gravame deve essere valutata con esclusivo riguardo al momento del deposito del ricorso, piuttosto che a quello della sua notificazione. Nel rito del lavoro, la tempestività dell’appello, anche in relazione al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza (Cass. n. 3807 del 2019).

4. Questa Corte, inoltre, ha ritenuto che – a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.) – il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).

5. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto la tardività del ricorso senza considerare nè il momento in cui il ricorso contenente l’appello era stato depositato nè l’irrilevanza (alla condizione esposta) della notificazione dello stesso in luogo privo di collegamento col destinatario, non si è, dunque, attenuta ai principi esposti.

6. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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