Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28464 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19084-2019 proposto da:

T.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA

FONTANELLA presso il cui studio in Roma, via della Pineta Sacchetti

201, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la SENTENZA n. 9249/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il

30/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da T.V. ed in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di pace in data 2/10/2018, ha dichiarato la prescrizione del credito per sanzioni amministrative di cui ai ruoli esattoriali opposti e la nullità delle conseguenti cartelle esattoriali, disponendo la compensazione, per la metà, delle spese processuali maturate nei due gradi di giudizio “attesa la peculiarità della questione trattata”.

T.V., con ricorso notificato il 19/6/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 2 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della peculiarità della questione trattata.

2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto che, in forza degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 162 del 2014, art. 13 a fronte di un’opposizione proposta con atto notificato il 16/7/2018, il giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di altre gravi ed eccezionali ragioni.

3. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, in ragione dell’integrale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, della domanda di primo grado, il tribunale ha del tutto omesso di enunciare, a fondamento della compensazione delle spese, i gravi ed eccezionali motivi o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, limitandosi ad una generica formula, e cioè la peculiarità della questione trattata, che, però, non costituisce motivazione inidonea a derogare il principio della soccombenza.

4. Il motivo è fondato. In tema di spese processuali, invero, l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014 – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione – così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, in presenza, oltre che di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, solo di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.

5. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).

6. Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, si è limitata a fare riferimento alla “peculiarità della questione trattata”.

7. L’appello, d’altra parte, è stato accolto non già in ragione della “assoluta novità della questione trattata” nè del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni Ric. 2019 n. 19084 – Sez. 6-2 – c.c. 22 ottobre 2020 dirimenti”, ma, più semplicemente, per il fatto che i crediti (per sanzioni amministrative) di cui ai ruoli esattoriali opposti dall’appellante si erano prescritti.

8. Le ragioni indicate dal tribunale, quindi, essendo manifestamente prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare, a mezzo della sia pur parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).

9. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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