Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28464 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. II, 05/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14515/2015 proposto da:

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE 98 SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CG CINEMA SPETTACOLO SRL, IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROMEI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CURZIO CICALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2532/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Gestione e Sviluppo Immobiliare 98 ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di Roma la srl C. G. Cinema Spettacolo deducendo d’esser titolare del diritto di proprietà sul cortile, limitrofo all’immobile della C.G. srl, e che detta società aveva collocato illegittimamente, bensì sul muro perimetrale ma aggettante sul suo cortile, l’impianto di condizionamento dell’aria al servizio della sala cinema, allogata nel suo edificio.

Pertanto la società attrice lamentava la lesione dei suoi diritti dominicali tutelati dagli artt. 840 ed 873 c.c., nonchè dal D.M. n. 1444 del 1968, poichè l’impianto de quo, da reputarsi costruzione, risultava collocata sul suo bene ovvero comunque in spregio dalle norme sulle distanza, sicchè ne chiedeva la rimozione ed il ristoro del danno patito.

Resistette la srl C.G. contestando a fondatezza della domanda attorea poichè l’impianto collocato all’interno del muro del ballatoio, pertinente al suo edificio, aggettante sul cortile di proprietà avversaria.

Il Tribunale di Roma ad esito della trattazione istruttoria ebbe ad accogliere la domanda, disponendo la rimozione dell’impianto de quo e la srl C.G. propose gravame avanti la Corte capitolina.

Resistendo la srl Gestione e Sviluppo Immobiliare 98, la Corte d’Appello di Roma accolse l’appello e rigettò l’originaria domanda mossa dalla società attrice, odierna ricorrente.

Osservava il Collegio romano come l’impianto di condizionamento, oggetto di lite, non era aggettante sul cortile della società immobiliare, bensì incastonato nel muro perimetrale di porzione, pertinente all’edificio in signoria della srl C.G., aggettante sul cortile altrui; come in causa non fosse stata proposta tempestiva domanda tesa all’accertamento del diritto di proprietà su detta porzione aggettante, comunque rimasta situazione non chiarita, sicchè la domanda non poteva esser accoita,anche perchè la questione fondata sulla distanza,imposta ex D.M. n. 1444 del 1968, non rilevante nella specie.

La srl Gestione e Sviluppo Immobiliare 98 – GESVIM srl – ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi, nonchè depositato nota difensiva.

La srl Circuito Gestioni Cinematografiche e Sviluppo – già C.G. srl in liquidazione – s’è costituita a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla srl GESVIM s’appalesa siccome infondato e va rejetto.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo,ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio individuato nella circostanza – non valutata a sua opinione dalla Corte capitolina – che la sporgenza-ballatoio, nel cui muro perimetrale risulta – pacificamente – incastonato l’impianto di condizionamento oggetto di lite, sporgeva sul sedime del suo cortile.

Il fatto dedotto invece appare esser stato puntualmente esaminato ed apprezzato, anche per le sue conseguenze giuridiche, dalla Corte capitolina che opera riferimento preciso alla ricostruzione fattuale dei luoghi, siccome illustrata dal consulente tecnico, e giunge alla conclusione che la situazione dei luoghi ed il momento storico di realizzazione dell’aggetto – ambedue gli immobili oggi divisi allora erano in proprietà ad unico soggetto – lumeggiavano la costituzione di servitù, per altro – sottolinea la Corte – non oggetto di allegazione in causa.

Dunque, come visto, il fatto,ritenuto rilevante, risulta esaminato dal Collegio capitolino, anche se ne ha tratte conclusioni giuridiche diverse dallo sperato dal ricorrente, eppertanto non concorre il dedotto vizio di omesso esame.

Con la seconda doglianza la srl GESVIM ricorrente rileva violazione della norma ex art. 2697 c.c., posto che il Collegio romano ha ritenuto fatto non provato il diritto di proprietà sul ballatoio, entro il cui muro perimetrale venne incastonata la tubazione oggetto di lite. Tuttavia ad opinione della ricorrente,l’onere di provare detto fatto – proprietà del ballatoio aggettante – era in capo al soggetto che ebbe a proporre detta eccezione difensiva ovvero la società resistente, mentre la Corte capitolina anche in forza di detto dato ebbe a rigettare la sua domanda originaria.

La censura s’appalesa priva di fondamento posto che appare ovvio che l’accertamento del Giudice di merito deve corrispondere alla domanda proposta in causa dalla parte – art. 99 c.p.c. – e pacificamente la società ricorrente ebbe a denunziare siccome illegittimo e lesivo dei sui diritti domenicali esclusivamente l’impianto di condizionamento dell’aria e, non già,anche il ballatoio aggettante.

Di conseguenza la Corte capitolina non ha violato il principio dell’onere della prova poichè, nell’argomentazione critica svolta in relazione a questo mezzo d’impugnazione, la srl Gestione e Sviluppo non ha evidenziato a quale titolo il ballatoio aggettante può essere ritenuto in sua signoria.

In effetti la società – originaria convenuta – ha eccepito che l’impianto di condizionamento non propendeva sullo spazio aereo sovrastante il sedime di parte ricorrente e provato un tanto mediante gli oggettivi accertamenti espletati dal consulente.

La questione correlata al ballatoio aggettante è sorta in corso di causa, poichè nel libello introduttivo la società ricorrente nulla al riguardo ebbe a cennare.

Con il terzo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia violazione delle regole di diritto desumibili ex artt. 345,183 e 190 c.p.c., in quanto il Collegio romano ha erroneamente ritenuto intempestiva l’allegazione da parte sua della titolarità del diritto di proprietà anche in relazione al ballatoio aggettante.

Parte impugnate, anche mediante la ritrascrizione di passaggio presente nella sua memoria depositata in prime cure ex art. 183 c.p.c., di contestazione della tesi difensiva avversaria, lumeggia come ebbe tempestivamente – rispetto al momento in cui venne prospettata in causa la questione – a rappresentare che anche il ballatoio aggettante fosse in sua signoria, in quanto si trovava sopra lo spazio aereo del cortile in sua proprietà.

Con il quarto mezzo di doglianza la srl GESVIM rileva violazione delle norme ex artt. 840 e 934 c.c, poichè la Corte distrettuale non ha rilevato come la sua domanda era fondata sulla norma ex art. 840 c.c., comma 2, la quale consente al proprietario del suolo di inibire al terzo ogni attività sulla colonna d’aria sovrastante in quanto ne abbia interesse concreto e sul principio res solo cedit ex art. 934 c.c..

Le due censure appaiono strettamente connesse sicchè è opportuna la loro trattazione unitaria.

L’argomento critico,siccome positivamente sviluppato in ricorso, appare lumeggiare una ricostruzione giuridica della situazione secondo la quale, bensì, le canalette dell’impianto di condizionamento – unico oggetto del contendere – sono state ricavate all’interno del muro perimetrale del ballatoio aggettante, ma detto manufatto era in signoria d’essa impugnante poichè sovrastante il sedime del suo cortile, sicchè era in sua proprietà in forza della disposizione ex art. 934 c.c..

Osserva questo Collegio come in forza della norma ex art. 840 c.c., sia diritto del proprietario del sedime di opporsi all’invasione dello spazio aereo,ma un tanto non risolve ancora la questione oggetto della presente causa, posto che la srl GESVIM, come già ricordato, ebbe a lamentare la posa in opera delle canalette dell’impianto di condizionamento in quanto propendenti sullo spazio aereo del suo cortile.

Altro è – questione sorta allorquando venne accertato che l’aggetto della canaletta non esisteva poichè la stessa incastonata all’interno del muro del ballatoio aggettante – se detto ultimo manufatto è in signoria alla società ricorrente ovvero configura invasione illegittima dello spazio aereo.

Al riguardo la norma ex art. 840 c.c., non assume rilievo poichè parte impugnante non richiede l’eliminazione del ballatoio in forza della citata norma, esistendo lo stesso già al tempo in cui ambedue gli immobili – oggi in signoria delle parti in causa – erano in proprietà ad unico titolare che poi li divise e vendette a soggetti diversi.

E poichè la disposizione ex art. 840 c.c., non configura un modo di acquisto della proprietà, bensì solo una difesa del citato diritto, rettamente la Corte romana ha escluso che potesse essere rimosso l’impianto di condizionamento aria, incastonato nel muro del ballatoio, poichè non direttamente aggettante sul cortile in quanto assumeva rilievo assodare a quale soggetto fosse in proprietà detto ballatoio.

Mentre di certo va escluso che la disposizione ex art. 934 c.c. – res solo cedit – possa consentire l’acquisto del diritto di proprietà su cosa non incorporata nel terreno bensì meramente propendente sulla colonna d’aria su di esso sovrastante.

Con chiarezza la norma evocata – Cass. n. 771/1969 -, che disciplina l’accessione di cosa mobile ad immobile quale titolo d’acquisto della proprietà, presuppone l’incorporazione della cosa nel terreno.

Un tanto,poi, si ricava a contrarriis dalla disposizione ex art. 840 c.c., che, appunto, disciplina il diritto del dominus soli di mera opposizione all’attività altrui sullo spazio aereo sovrastante il suo sedime,il che conferma come non sia prevista alcuna possibilità di acquisizione, per la sola esistenza della situazione di collocazione sullo spazio aereo, del diritto di proprietà sul manufatto così realizzato da terzi.

Nella specie pacificamente il ballatoio non è incorporato nel sedime del suolo del cortile, bensì risulta ancorato stabilmente e funzionalmente all’edificio in signoria alla società resistente, sicchè in effetti parte ricorrente non ha offerto alcun titolo attestante l’asserita pertinenza del ballatoio al proprio compendio immobiliare, siccome sostento in ricorso.

Dunque la Corte d’Appello, rilevando come nella lite sia rimasta in ombra la questione afferente la titolarità del diritto di proprietà sul ballatoio aggettante, non ha violato alcuna norma di legge,sicchè si configura siccome irrilevante la questione agitata con il terzo mezzo d’impugnazione.

Difatti in difetto di prova adeguata del titolo di proprietà sul ballatoio aggettante – come visto propugnata esclusivamente ex art. 934 c.c. – rimane irrilevante accertare se l’allegazione afferente la propria signoria sul manufatto de quo fosse stata proposta tempestivamente.

Inoltre deve la Corte rilevare come le norme, citate siccome violate, dettano disciplina in ordine a domande ovvero eccezioni non anche mere allegazioni della parte,svincolate da domande ovvero eccezioni sulla loro scorta avanzate, sicchè comunque non si configura il dedotto vizio di legittimità.

Con la quinta ragione di doglianza la srl GESVIM rileva violazione delle regole di diritto portate nell’art. 873 c.c. e D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, posto che a nulla rileva la situazione anteatta dei luoghi – siccome opinato dai Giudici d’appello – in relazione alle denunziata nuova costruzione che deve rispettare le regole sulle distanze esistenti al momento della sua realizzazione.

Con il sesto mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella circostanza,provata in causa, che le canalizzazioni afferenti l’impianto di condizionamento non furono realizzate all’epoca della costruzione dell’originario complesso edilizio unitario, bensì in epoca recente.

Con la settima doglianza la srl GESVIM segnala nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la Corte territoriale non ha esposto motivazione alcuna al riguardo della qualificazione, siccome costruzione, dell’impianto di condizionamento dell’aria oggetto di lite.

Con l’ottavo mezzo d’impugnazione la società ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, individuato nelle caratteristiche costruttive e materiale consistenza delle canalizzazioni oggetto di lite.

Le ragioni di censura sopra riassunte, posto che attengono alla medesima statuizione attingendola da profili diversi, possono esser esaminate congiuntamente e sono prive di pregio giuridico.

In effetti il ragionamento esposto dal Collegio romano per rigettare la prospettata violazione delle disposizioni circa le distanze legali nella realizzazione dell’impianto di condizionamento non appare condivisibile, anche se la statuizione di accoglimento del gravame e rigetto del originaria domanda,proposta dalla società oggi ricorrente, risulta conforme a diritto.

Pertanto a sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., questa Corte può procedere alla correzione della motivazione illustrata dal Collegio capitolino.

La Corte di merito ha ritenuto, da un lato con affermazione apodittica, che l’impianto di causa non costituisse costruzione e, dall’altro, risolto la questione in forza di argomentazione ritenuta assorbente, ossia che la situazione dei luoghi siccome esistente sin dall’originaria costruzione dei due edifici, allora in signoria ad unico titolare e poi divisi e venduti a soggetti diversi, non consentisse l’applicazione del disposto D.M. n. 1444 del 1968, ex art. 9, mentre la distanza ex art. 873 c.c., era comunque rispettata.

La ragione ritenuta assorbente non appare rispettosa delle regole iuris in materia,posto che in causa non viene richiesto la modifica della situazione anteatta delle costruzioni esistenti, bensì viene lamentata la realizzazione di nuova “costruzione” individuata nella canalizzazione del l’impianto di condizionamento d’aria al servizio della sala cinema teatro allogata nell’edificio della società resistente – Cass. sez. 2 n. 14128/00 -.

Dunque è insegnamento pacifico di questo Supremo Collegio che le regole sulle distanze vanno applicate in relazione al tempo di realizzazione delle nuove costruzioni.

Tuttavia la Corte romana ha,come ricordato, comunque ritenuto che detto impianto non configurasse costruzione e tale apodittica valutazione non può che esser correlata alla descrizione del manufatto, oggetto di lite, siccome fatta dal consulente tecnico e riportata nella sentenza impugnata.

Dunque non concorrono i dedotti vizi di omesso esame poichè la realizzazione della canaletta nel 2000, nonchè e la sua caratteristica costruttiva e la sua consistenza, risultano fatti, comunque, precisati in sentenza e valutatati dal Corte romana, anche se con motivazione espressa succintamente.

In effetti poi la tubazione dell’impianto oggetto di lite non può esser qualificata costruzione posto che difettano le caratteristiche giuridiche oggettive per individuare detta categoria giuridica, ossia la stabilità, l’incorporazione nel terreno e la consistenza atta a portare alla costituzione dell’intercapedini ritenute nocive – Cass. sez. 2 n. 5145/19 -.

E’ ben vero che la nozione di “costruzione” ai fini della disciplina sulle distanze non si identifica esclusivamente con l’edificio – Cass. sez. 2 n. 23855/18 – poichè vi rientrano anche i manufatti di dimensioni consistenti che comportano ampliamento della superficie o funzionalità dell’edificio preesistente – Cass. sez. 2 n. 859/16 – ed in particolare gli aggetti scoperti,purchè di apprezzabile entità – Cass. sez. 2 n. 23845/18 -.

Nella specie,come argomentato dalla Corte territoriale,difetta certamente la situazione di aggetto scoperto della canaletta, indicata siccome ” costruzione”, sicchè nemmeno concorre sua attitudine a generare intercapedine nociva.

Difatti il Collegio capitolino,pur nell’errata argomentazione correlata alla norma D.M. n. 1444 del 1968, ex art. 9, ha apprezzato la situazione dei luoghi e posto in evidenza come la tubazione, oggetto di lite, sia incastonata nel solaio del ballatoio aggettante sicchè nemmeno può incidere in concreto sulla situazione di godimento d’aria e luce del cortile, stante l’originaria scelta costruttiva fatta dall’allora unico proprietario messa in evidenza dal Collegio capitolino.

Per altro parte impugnante si limita a denunziare omesso esame di fatti decisivi senza in effetti argomentare circa la decisività del fatto di cui venne omessa valutazione ai fini di ritenere configurata siccome realizzata una “costruzione” ossia, come insegnano gli arresti dianzi richiamati, l’esistenza e consistenza dell’aggetto rispetto al muro perimetrale della costruzione di pertinenza.

In ricorso, poi, l’argomentazione critica elevata si fonda sul richiamo di arresti di legittimità portanti ovviamente regole astratte, senza anche il necessario confronto con la concreta situazione di lite per evidenziarne la rilevanza nella specie.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della srl Gestione e Sviluppo Immobiliare 98 a rifondere alla srl Circuito Gestioni Cinematografiche e Sviluppo le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 4.300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente e rifondere alla parte resistente le spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA