Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28463 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28463 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 5176-2008 proposto da:
CARULL1 EGIDIO CRLGDE62R241907V, DI GIULIO VERA MARIA
DGLVMR69E611907C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato DI
LASCIO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARTINO GIOVANNI giusta delega

2*013

in atti;
– ricorrenti –

1983
contro

AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A., PRETE MARIO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso la sentenza n. 21/2007 del TRIBUNALE DI TRANI
SEDE DISTACCATA DI CANOSA DI PUGLIA, depositata il
16/03/2007 R.G.N. 16059/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

ARMANO;

Svolgimento del processo
Egidio Carulli e Vera Maria Di Giulio hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Trani in grado di appello,deposítata il 26-3-2007 che ,provvedendo in
relazione ad un incidente fra i ricorrenti e l’autovettura di Mario Prete ed assicurata con
l’Augusta assicurazioni ,ha accertato la concorrente responsabilità 50 % dei due

responsabilità al 70% ed al convenuto Mario Prete, con compensazione delle spese
processuali in conformità alla misura responsabilità riconosciuta..
La Corte di appello ha condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente
alla responsabilità accertata ed ha lig*. ato le spese del 10 e 2° grado che ha posto
interamente a carico dei soccombenti Prete ed Augusta assicurazioni.
Propongono ricorso Egidio Carulli e Vera Maria Di Giulio con due motivi.
Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.91 c.p.c., dell’art.24 L.13.06.42
n.749, nonchè del D.M. del Ministro di Grazia e Giustizia 05.10.94 n.585 e di quello
08.04.04 n.127, in relazione al n.3 dell’art.360 c.p.c., per violazione dei minimi tariffari;
difetto di motivazione ai sensi del n.5 dell’art.360 c.p.c., per non essere stata indicata
alcuna ragione la nota spese depositata nel giudizio di primo grado.
Viene formulato il seguente quesito di diritto : “Se sia conforme a diritto che il Giudice di
merito, in presenza di una nota specifica delle spese, dei diritti di procuratore ed onorari
di avvocato, ove non liquidi le spese e le competenze processuali in conformità della
medesima, sia obbligato ad indicare sia le voci per le guaii non ritiene dovuti i diritti o gli
onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera
ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso ie. riscontro di
legittimità la verifica della conformità della liquidazione agli atti ed alla tariffa
professionale forense”.
2.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione al n.3
dell’art.360 c.p.c., per essersi la sentenza pronunciata su aspetto non oggetto di appello,
neppure in via incidentale, inerente la (eccessiva) quantificazione delle spese processuali
di 1° grado.Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Se sia conforme a diritto che
in caso di gravame con cui si denuncia la eccessiva riduzione delle spese e competenze
processuali, le stesse possano essere liquidate e riconosciute in misura inferiore di
3

guidatori ,modificando la sentenza di primo grado che aveva attribuito all’attore la

quanto riconosciuto nella sentenza di 1 ° grado, pur in difetto di appello incidentale sul
punto che lamenti, al contrario, la eccessiva liquidazione operata dal giudice a quo”.
3.1 due motivi sono inammissibili per inadeguatezza della formulazione del quesito di
diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366 “bis”

16.03.07 è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si
risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione
sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il
secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
4. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare í requisiti previsti
dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola
di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass
19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di
comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
legittimità (Cass. 26020/08).
5.Entrambi i quesiti non riproducono la fattispecie oggetto di causa a cui riconducono
la asserita violazione di legge.
Di fatti non risulta dai quesiti di diritto formulati che nella specie si tratta di una
liquidazione delle spese processuali del giudice di appello che, riformando la sentenza di
primo grado, deve necessariamente provvedere alla liquidazione delle spese di entrambi i
gradi di giudizio .
Tale omessa riconduzione della fattispecie concreta oggetto di causa, rende astratti e
non congruenti entrambi i quesiti.
Il primo perché chiede a questa Corte di affermare che il giudice nella liquidazione delle
spese processuali deve motivare quando si discosta dai mini tariffari e dalla nota spese
4

c.p.c.,applicabile ratíone temporis poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il il

del giudizio di primo grado.
Il quesito è astratto e tautologico e non tiene conto che nella specie si tratta del giudice
di appello che , quando modifica la decisione ,non deve attenersi alla nota spese del
giudizio di primo grado,ma deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese di
entrambi i gradi tenendo conto della nota spese presentata nel giudizio di appello, nota

con una diversa liquidazione delle spese processuali per il giudizio di primo grado rispetto
alla nota spese esibita in primo grado.
Di conseguenza l’eventuale accoglimento del motivo porterebbe ad una affermazione
non risolutiva per il presente procedimento.
6.Anche il secondo quesito di diritto ,non riproducendo la fattispecie concreta di riforma
in appello della sentenza di primo grado e di nuova regolamentazione delle spese
processuali,non è congruente in quanto chiede a questo giudice di legittimità di affermare
che il giudice di appello non può modificare la statuizione sulle spese processuali di primo
grado in assenza di impugnazione sul punto.
Nulla per le spese stante l’assenza di difese degli intimati.
P.Q. M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla spese.

Roma 23-10-2013

spese che per inciso è stata nuovamente presentata dal ricorrente nel giudizio di appello

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