Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28463 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21214-2014 proposto da:

B.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MICHELE LELLA, NICOLA ZAMPIERI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 787/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2014, R.G.N. 1587/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da B.M. nei confronti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (anche Ministero, di seguito) volta ad ottenere il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata presso il Comune di Carbonara fino al passaggio nel ruolo del personale ATA del Ministero ed al pagamento delle correlate differenze retributive;

la Corte territoriale, richiamati i principi affermati nella sentenza della CGUE causa C-108/2010 Scattolon contro Ministero dell’Istruzione e i principi di diritto affermati da questa Corte nelle decisioni nn 21353 e 8175 del 2013, ha rilevato che l’appellante non aveva subito un decremento retributivo in occasione del passaggio alle dipendenze del Ministero ed ha evidenziato che anche in sede di appello non aveva formulato alcuna allegazione riferita al trattamento economico complessivamente considerato ma si era limitata a domandare il riconoscimento dell’intera anzianità maturata prima del passaggio alle dipendenze del Ministero;

la Corte territoriale ha richiamato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 2009 nella parte in cui ha ravvisato nell’intervento legislativo di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 “i motivi imperativi di interesse generale” indonei a giustificarlo e ha ritenuto che non v’era spazio per una nuova remissione della questione alla Corte Costituzionale pur essendo stata questa esaminata dalla Corte EDU con la sentenza del 7.6.20011 Agrati contro Italia;

per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre B.M. prospettando sette motivi di ricorso illustrati da memoria;

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 (Così come interpretato in seguito alla sentenza Scattolon), della Direttiva 77/187, della L. n. 124 del 1999, art. 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 (attuale D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31)”; la Corte territoriale avrebbe errato l’accertamento della fascia retributiva spettante alla B., non avendo considerato che il Miur non aveva computato nel trattamento economico nè il premio incentivante nè le indennità di rischio e di comparto e il Led, stabiliti dai contratti collettivi che la dipendente percepiva presso l’ente locale di provenienza; inoltre risulterebbe violata la L. n. 124 del 1999, art. 9, anche nel punto in cui sancisce che la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata in base all’anzianità maturata nel comparto Enti locali, disattesa dal Miur;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contesta “Ulteriore violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1. Violazione dell’art. 437 c.p.c., del principio di non contestazione e dei principi di tutela del contraddittorio, d’immediatezza, speditezza ed oralità e del diritto di difesa”; la prima parte della censura si appunta sull’erroneo accertamento relativo alla composizione dell’indennità ad personam corrisposta alla B., là dove il Giudice dell’Appello avrebbe ritenuto che il mancato inserimento delle indennità previste dal CCNL Enti Locali e percepite fino al 31.12.1999 non fosse stato sufficiente a far ritenere il peggioramento retributivo sostanziale dedotto; la censura contesta il diverso trattamento riservato alle parti in relazione alla concessione di termini per il deposito di memorie e documenti in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta, esitata positivamente con riguardo alla richiesta dell’Avvocatura e negativamente quanto alle difese dell’appellata, qualificate come nuova domanda, in violazione dei principi che ispirano il diritto di difesa e del giusto processo;

con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commma 1, n. 3, lamenta “Violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1 T.U.E., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, dell’art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, del principio di collaborazione”;

il Giudice dell’Appello, nel ritenere non disapplicabile la L. n. 266 del 2005, alla stregua dell’interpretazione della norma fornita dal Giudice Europeo, avrebbe precluso alla lavoratrice di far valere i propri diritti, con violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva; nonostante il peggioramento del trattamento economico, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto azionabile la domanda del Ministero alla stregua della L. n. 266 del 2005, precludendo alla lavoratrice di richiedere l’inquadramento sulla scorta del trattamento economico complessivo percepito prima del passaggio al Ministero, in conformità con l’interpretazione comunitariamente orientata della L. n. 266, offerta dalla Corte di legittimità in seguito alla pronuncia sul caso “Scattolon”;

con la quarta censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole della “Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 47,52, n. 3 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000”; la parte ritiene che, in seguito alla pronuncia sul caso “Agrati”, che ha dichiarato che la Legge Finanziaria del 2006, art. 1 (L. n. 266 del 2005), interpretativa della L. n. 124 del 1999 abbia violato l’art. 6 della CEDU e l’art. 47 della Carta di Nizza, sarebbe stata possibile la disapplicazione della norma da parte della Corte d’Appello; la mancata disapplicazione disattenderebbe i principi dell’equo processo, della parità delle armi, della certezza del diritto e del diritto ad un Giudice indipendente, in quanto la Carta di Nizza (diversamente dalla CEDU e dalle sentenze della Corte di Strasburgo) ha valore giuridico self executing al pari dei Trattati, e le norme in essa contenute non sono soggette a una previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale;

col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione dell’art. 6, n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, nonchè dei principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo ad un Tribunale indipendente, nonchè dell’art. 7 della Direttiva 77/187/CE e della L. n. 124 del 1999, art. 8”;

i principi di cui alla CEDU, in virtù del recepimento da parte del Trattato UE che all’art. 6, n. 2, li richiama espressamente quali “principi generali del diritto comunitario”, sarebbero direttamente applicabili: ciò secondo la ricorrente renderebbe possibile la disapplicazione delle norme nazionali con essi incompatibili; sotto questo profilo la sentenza d’Appello andrebbe riformata perchè, ai sensi della Direttiva Europea 77/187/CE, la L. n. 124 del 1999, che aveva previsto l’inquadramento in base all’anzianità maturata, non avrebbe potuto disporre, dopo cinque anni dal trasferimento, con la norma d’interpretazione autentica di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 che lo stesso potesse essere attuato con il criterio meno favorevole del “maturato economico”; ai sensi della Direttiva citata il Giudice avrebbe perciò dovuto applicare la L. n. 266 e disapplicare la legge n.124, in base al presupposto secondo cui il diritto Europeo non pregiudica la facoltà in capo agli Stati membri, di applicare o introdurre norme più favorevoli ai lavoratori;

il sesto motivo contiene “Istanza di rimessione alla Corte di Giustizia della UE ai sensi dell’art. 234 CE”;

il settimo e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura “Violazione dell’art. 117 Cost. e art. 46 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”; in particolare la seconda della norme richiamate in epigrafe impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti; secondo la ricorrente lo Stato italiano sarebbe incorso in siffatta violazione con la L. n. 266 del 2005, la quale utilizza lo strumento interpretativo per abbassare il trattamento economico dei dipendenti trasferiti dal comparto Enti locali al comparto Ministeri e per interferire nei procedimenti giudiziari in corso in violazione del diritto dell’Unione e della CEDU;

i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati;

la controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8;

il D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della citata L. n. 124 del 1999, art. 8 e il legislatore con la L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 218 della ha elevato a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva;

l’incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva, Cass. SSUU 17076/2011, Corte Costituzionale sentenza 234/2007, è stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; è compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo”;

in motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo l’art. 3, n. 1 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza);

la Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può “essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa…questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori traferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario…..detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”);

la Corte di Giustizia ha affermato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa “posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento”. Idem nn. 82 e 83) e al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”);

la Corte di Giustizia, inoltre, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che “vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate.

in sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che: si verte nell’ambito del diritto dell’Unione Europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione Europea; l’interpretazione orientata alla luce del diritto Europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale;

ulteriore conseguenza di questa impostazione è l’assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest’ultima considerata;

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea incide sul presente giudizio in quanto in base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione Europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011);

l’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme Europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000);

la decisione della presente controversia deve avvenire sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto Europeo (Cass. 20980/2011, 21282/2011, 12051/2012; n.07053/2018);

l’interpretazione della norma che regola la materia in senso conforme al diritto Europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto Europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati;

la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, Servet Kamberaj c. Istituto per l’edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione Europea affermando: “il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”;

analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass. sez. un., n. 9595 del 2012), sicchè il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione;

la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale”, ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli;

rispetto al momento in cui è stata esaminata dalla Corte costituzionale, la questione si è fortemente attenuata anche in termini di rilevanza, in conseguenza della interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea fornita dalla Corte di giustizia;

sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte il ricorso deve essere rigettato atteso che la Corte territoriale, nella definizione della controversia, ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nell’innanzi richiamata sentenza della CGUE 6 settembre 2011 procedimento C-108/10, Scattolon, ed in particolare ha confrontato le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento della ricorrente con quelle attribuite all’atto del trasferimento, ha tenuto conto, nel confronto, delle condizioni globali e non di singoli specifici istituti e, quanto al momento da prendere in considerazione per il confronto, ha preso in considerazione il momento del trasferimento;

in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che nè nel ricorso di primo grado nè in quello di appello la ricorrente aveva dedotto di avere subito un peggioramento retributivo all’atto del passaggio al Ministero e che, dal raffronto tra i due trattamenti complessivi percepiti emergeva soltanto una riduzione minima della retribuzione pienamente compensata negli anni immediatamente successivi (p. 11 e 12 sent.);

sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato, senza provvedere sulle spese in difetto di difesa dell’intimato;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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