Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28462 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3858 – 2020 R.G. proposto da:

B.E., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., dall’avvocato Marco Ravazzolo ed

elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso l’ordinanza dei 9/11.12.2019 del Tribunale di Vicenza;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 in data 21.2.2019 il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, liquidava in favore dell’avvocato B.E., difensore di P.M., imputato nel procedimento penale n. 86/2014 r.g., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di Euro 250,00, oltre spese generali, i.v.a. e cassa.

2. Con ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 e art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27.3.2019 l’avvocato B.E. proponeva opposizione.

3. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con ordinanza dei 9/11.12.2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva l’opposizione ed, in totale riforma dell’impugnato decreto, liquidava in favore dell’opponente il maggior importo di Euro 790,00 per compenso, oltre Euro 118,50 per spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione.

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato B.E.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che l’integrale accoglimento dell’opposizione avrebbe giustificato la condanna del Ministero al rimborso dei compensi e delle spese del giudizio.

Deduce che per nulla vale a giustificare la disposta compensazione delle spese la circostanza per cui il Ministero della Giustizia è rimasto contumace.

8. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

9. Va debitamente premesso l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale il procedimento di opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (cfr. Cass. sez. un. 3.9.2009, n. 19161).

10. Su tale scorta va dapprima puntualizzato che, nella fattispecie, il regime per la regolamentazione delle spese di lite è quello (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) scaturito dal D.Lgs. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, come ridefinito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (che ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni)

11. Indi va precisato che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante, appunto, dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in caso di soccombenza reciproca e nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2019, n. 4696; anche Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 3977).

12. In questo quadro si osserva quanto segue.

In primo luogo l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 e art. 702 bis c.p.c. è stata nella fattispecie accolta con l’integrale riforma dell’impugnato decreto. Il che esclude in radice la configurabilità dell’ipotesi della soccombenza reciproca (reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20888).

In secondo luogo il rilievo alla cui stregua il Tribunale di Vicenza ha compensato integralmente le spese del giudizio D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 e art. 702 bis c.p.c. – il Ministero, nonostante la regolarità della notifica, non si era costituito “per opporsi al ricorso” e dunque non aveva contrastato l’opposizione (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4) – di certo non è riconducibile all’ulteriore prefigurazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 pur come “ridefinita” all’esito dell’intervento della Consulta e nel cui segno è altresì possibile attendere alla compensazione delle spese.

Sussiste quindi la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

13. In accoglimento del ricorso l’ordinanza dei 9/11.12.2019 del Tribunale di Vicenza va – nei limiti del motivo di ricorso – cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione e nei limiti del motivo di ricorso l’ordinanza dei 9/11.12.2019 del Tribunale di Vicenza e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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