Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28461 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1409-2011 proposto da:

B.A. quale procuratore e difensore della Soc. GAMA 90

SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 20/10/2010, depositata il 03/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, avendo l’avv. B.A. presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 7 del 2011 è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Letta l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 7/2011 presentata da Gama 90 s.r.l. la quale lamenta l’omessa distrazione in favore dell’avv. B.A. delle spese del giudizio non ostante se ne fosse dichiarato antistatario;

ritenuto che le sezioni unite (sent. n. 16037/2010) hanno affermato che la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell’ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia;ritenuto, pertanto, che l’istanza appare manifestamente fondata;

propone che l’istanza sia trattata in camera di consiglio. Roma 24 settembre 2011”;

ritenuto che la relazione deve essere condivisa.

P.Q.M.

la Corte dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 7 del 2011 nel senso che nel dispositivo dopo le parole “oltre spese generali e accessori di legge” debbono aggiungersi le parole “da distrarsi in favore dell’avv. B.A. che se ne dichiara antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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