Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28461 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19091 – 2019 R.G. proposto da:

M.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, al corso Rinascimento,

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di TARANTO, in persona del presidente pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 525/2018 della Corte d’Appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 25.11.2011 la Provincia di Taranto ingiungeva a M.G. il pagamento della somma di Euro 154,90 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 25 per non aver provveduto, il 3.1.2007, al termine della giornata di caccia, in località Lago D’Anice, presso il Comune di Ginosa, alle debite annotazioni nel tesserino venatorio regionale.

2. Con ricorso depositato in data 30.12.2011 M.G. proponeva opposizione.

3. La Provincia di Taranto non si costituiva.

4. Con sentenza in data 11.12.2014 il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello M.G..

Resisteva la Provincia di Taranto.

6. Con sentenza n. 525/2018 la Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Esplicitava la corte che la normativa regionale imponeva la compilazione del tesserino venatorio al termine della giornata di caccia; che dal verbale risultava che l’appellante si era allontanato dal posto di caccia alle ore 17.45, a conclusione della giornata di caccia, senza aver annotato i capi abbattuti.

7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso M.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La Provincia di Taranto non ha svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine al primo motivo di appello.

Deduce che la corte d’appello ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al primo motivo di gravame, esperito a censura della statuizione di primo grado, nella parte in cui il primo dictum aveva affermato che il verbale di accertamento della sanzione faceva fede fino a querela di falso.

Deduce segnatamente che con il primo motivo di appello aveva in via principale addotto che la postuma redazione del verbale di accertamento della violazione contestatagli gli aveva precluso la possibilità di rappresentare che non era intento ad abbandonare il luogo di caccia, bensì era in attesa del compagno di caccia, impegnato nella ricerca del secondo capo di alzavola abbattuto, sicchè per tale ragione non aveva ancora provveduto alle annotazioni nel tesserino venatorio.

Deduce segnatamente che con il primo motivo di appello aveva in via subordinata addotto che la postuma redazione del verbale di accertamento della violazione contestatagli ne precludeva la fede privilegiata, sicchè il tribunale avrebbe dovuto accertare, sulla scorta dei riscontri forniti dalle parti, il reale svolgimento dei fatti.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 preleggi, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 la violazione della L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 25, comma 8, la violazione dell’art. 10 del calendario venatorio della Regione Puglia, annata 2006/2007 (Delib. Giunta Regione Puglia n. 1203 del 2004).

Deduce che, alla stregua della disciplina all’epoca vigente, per un verso, l’obbligo di annotazione a consuntivo postulava il recupero dei capi di fauna migratoria abbattuti, abbattuti, “atteso che senza recupero l’abbattimento (…) è solo presunto e ipotizzato dal cacciatore” (così ricorso, pag. 9); per altro verso, che il riferimento normativo al termine della giornata di caccia non andrebbe sovrapposto con l’orario di esercizio venatorio, come erroneamente avrebbe fatto la corte territoriale, là dove argomenta che all’orario riportato nel verbale (h 17,45), la giornata di caccia era terminata da un’ora “ossia da quando il sole era tramontato alle ore 16,51” (penultimo capoverso della motivazione della sentenza). Nel mezzo di ricorso si argomenta, quindi, che il termine della giornata di caccia – in coincidenza del quale insorge l’obbligo di annotazione della selvaggina abbattuta – dovrebbe farsi coincidere con il momento dell’abbandono della zona di caccia, all’esito della ricerca della selvaggina sparata.

12. Il primo motivo di ricorso va disatteso, non ricorrendo la dedotta omissione di pronuncia. La corte di merito, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sul motivo appello con cui il Dott. M. aveva contestato che il verbale di accertamento della sanzione facesse fede fino a querela di falso, ma su tale motivo si è pronunciata implicitamente, rigettandolo, mediante l’affermazione (non specificamente censurata mediante la deduzione di un vizio di violazione di legge) che il verbale di accertamento dell’illecito, siccome redatto da pubblico ufficiale, faceva fede fino a querela di falso, querela di falso che l’appellante non aveva proposto (penultimo capoverso della motivazione della sentenza).

Questa Corte, va qui ricordato, spiega che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

13. Il secondo motivo di ricorso va giudicato inammissibile, in quanto attinge un’affermazione della sentenza (“la giornata di caccia, nell’occasione, era terminato da un’ora, ossia da quando il sole era tramontato alle ore 16:51”) che risulta sostanzialmente priva di portata decisoria.

14. L’accertamento di fatto della corte territoriale secondo cui alle ore 17.45 del 3 gennaio 2007 la giornata di caccia del Dott. M. era terminata si fonda, infatti sull’affermazione, che prescinde da quella relativa all’orario dell’esercizio venatorio, che “l’odierno appellante si allontanavano al posto di caccia” (penultimo capoverso della motivazione della sentenza).

15. In sostanza, a prescindere dal riferimento all’orario, la corte d’appello ha accertato in fatto – sulla base di un verbale che (con un giudizio di diritto che non ha formato oggetto di specifica e idonea censura in questa sede) ha ritenuto facente piena prova fino a querela di falso – che il M. era stato sorpreso dagli accertatori senza avere compilato il tesserino quando la sua giornata di caccia era finita non perchè il sole fosse tramontato, ma perchè egli si stava allontanando dal posto di caccia.

16. La circostanza che, al momento dell’arrivo degli agenti operanti, la giornata di caccia del Dott. M. fosse finita perchè il medesimo si stava allontanando dal luogo di caccia forma, dunque, oggetto di un accertamento di fatto della corte territoriale; accertamento non utilmente censurabile mediante la deduzione del vizio di violazione di legge in cui si sostanzia il secondo motivo di ricorso.

17. La Provincia di Taranto non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, M.G., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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